Execution office must reconsider continuation request

15.2001.177Altro tribunale16 gen 2002Partially Granted

Sintesi

The complainant challenged the Locarno execution office’s refusal to continue an enforcement proceeding. The supervisory chamber held that the office’s decision had to be annulled because it relied on outdated case law, later superseded by the Federal Tribunal regarding competence in radio/TV fee enforcement matters. However, the chamber did not itself order continuation of enforcement, since the execution office had first to reassess the request and verify conformity between the execution notice, the administrative decision, and the continuation request. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 17 and 88 LEF; supervisory complaint against refusal to continue enforcement; when the execution office’s refusal is based solely on overruled jurisprudence, the decision must be annulled. The supervisory authority may not substitute itself for the execution office where the continuation request has not yet been validly examined in the first place; it must remand for reconsideration and verification of concordance between the execution notice, the administrative title and the continuation request (consid. 2). Cost-free proceedings under Art. 20a LEF and Art. 61 cpv. 2 lit. a OTLEF apply.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.177

Data decisione, Autorità: 16.01.2002, CEF

Incarto n. 15.2001.00177

Lugano 16 gennaio 2002 /CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 di

__________ (rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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