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15.2001.173 ΓÇó Supervisory complaint against refusal to proceed with enforcement
15.2001.173Altro tribunale19 dic 2001Partially Granted
The supervisory complaint concerned the Locarno enforcement office's refusal to continue an enforcement proceeding. After a Federal Tribunal ruling clarified the competent authority's powers in radio-television fee cases, the Ticino appellate enforcement chamber held that the office's refusal, based only on superseded local case law, had to be annulled. However, the chamber could not itself order continuation because no fresh office decision existed yet. It therefore ordered the office to re-examine the continuation request and verify consistency between the enforcement deed and the request. No costs or indemnities were awarded.
Art. 17 et 88 LEF; compétence de surveillance en matière de continuation de poursuite: lorsqu'une décision de l'office refusant de donner suite à une réquisition de continuation se fonde uniquement sur une jurisprudence cantonale ensuite dépassée, elle doit être annulée. L'autorité de surveillance ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'office quant à la continuation de la poursuite; en l'absence d'une décision de l'office sur une réquisition actuelle, elle se limite à renvoyer la cause pour nouvel examen, notamment pour vérifier la concordance entre le commandement de payer, la décision fondant la créance et la réquisition de continuation. La gratuité de la procédure de plainte demeure applicable conformément à l'art. 20a al. 1 LEF et à l'art. 61 al. 2 let. a OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.173
Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00173
Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 della
(rappr. da __________ patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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