Denial of debt collection continuation annulled and remitted

15.2001.161Altro tribunale10 dic 2001Partially Granted

Sintesi

The cantonal supervisory authority partially upheld a complaint against the Riviera debt enforcement office's refusal to continue enforcement. It annulled the refusal because it was based on outdated cantonal case law superseded by Federal Tribunal precedent concerning competence for radio/TV fee collection decisions and opposition handling. However, the court did not itself order continuation of the enforcement, holding that the office had to reassess the request first and verify consistency between the payment order, the administrative decision, and the continuation application. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 17 and 88 LEF; supervisory complaint against refusal to continue enforcement; effect of superseding Federal Tribunal case law. A supervisory authority must annul a refusal to proceed where the decision rests solely on overruled jurisprudence. It may not itself decide on continuation of enforcement if no enforcement-office decision on that point exists; the matter must first be re-examined by the office, which must verify the concordance of debtor, debt cause, and amount between the payment order, the underlying administrative decision, and the continuation request. Cost-free proceedings are expressly provided for by Art. 20a LEF and Art. 61(2)(a) OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.161

Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00161

Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di


rappr. dalla __________ patrocinato dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Biasca di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Biasca di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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