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15.2001.159 ΓÇó Execution continuation request must be reconsidered after annulment
15.2001.159Altro tribunale10 dic 2001Partially Granted
The supervisory complaint concerned an enforcement office's refusal to proceed with an execution. After a later Federal Tribunal judgment had clarified the competent authority's powers in radio/TV fee enforcement, the cantonal supervisory court held that the refusal could no longer stand. It annulled the office's decision and sent the matter back for reconsideration, because it could not itself order continuation without a fresh office decision. The court also confirmed that no costs or party compensation would be charged.
Art. 17, 88 LEF; supervisory complaint against refusal to continue execution after supervening federal case law: where the sole reason for non-action is a cantonal practice superseded by Federal Tribunal jurisprudence, the challenged decision must be annulled. The supervisory authority may not itself rule on continuation absent a decision of the enforcement office; it may only remit the matter for renewed examination of the formal concordance between payment order, administrative decision and continuation request. In supervisory proceedings under Art. 17 LEF, costs remain free by statutory rule (Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.159
Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00159
Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
rappr. dalla __________ patrocinato dall'avv.
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Biasca di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Biasca di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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