Complementary seizure upheld after insufficient auction proceeds

15.2001.156Altro tribunale27 apr 2001Dismissed

Sintesi

The debtor filed a supervisory complaint against the Lugano debt-enforcement office after a real-estate auction and a subsequent complementary seizure. The chamber held that the auction proceeds were insufficient to cover the claims, as prior-ranking debts had absorbed nearly all of the sale price. It therefore confirmed that the office was entitled and obliged under Art. 145 SchKG to proceed immediately with a complementary seizure of the remaining cash and rights. The complaint was dismissed. The chamber also ordered no court costs and no indemnity, relying on the statutory fee-free nature of the procedure.

Regest

Art. 145 SchKG; complementary seizure when realization proceeds are insufficient: if the sum realized does not cover the claims, the debt-enforcement office must proceed without delay to a complementary seizure and realize the seized assets as quickly as possible; no creditor request is required and ordinary time limits do not apply. Where the enforcement sale price is absorbed by prior-ranking claims, the complementary seizure is lawful. In supervisory complaint proceedings under Art. 17 SchKG, the procedure is free of charge by express statutory rule, and no indemnity is awarded (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.156

Data decisione, Autorità: 27.04.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00156

Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di

__________ a

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da


(rappr. dall’avv. __________)

richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni

– 19 aprile 2001 della __________

– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr. 159'851.--;

che il 12 aprile 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento delle part. __________ e __________ RFD di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________;

che, a seguito della domanda di realizzazione formulata da un creditore ipotecario, il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;

che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;

che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;

che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società


che il 30 marzo 2001 l’UE di Lugano procedeva, nell’esecuzione n. __________, al pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.-- depositato dalla debitrice presso il proprio legale, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del diritto di utilizzare tale scorporo;

che tali diritti venivano stimati dall’Ufficio in fr. 25'000.--;

che con ricorso 19 aprile 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento complementare, sostenendo che lo stesso si è reso necessario a seguito dell’incanto immobiliare del 29 marzo 2001 contro il quale è pendente ricorso;

che di conseguenza, in caso di accoglimento del gravame, il pignoramento complementare del 30 marzo 2001 sarebbe infondato;

che delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito;

che con sentenza 20 aprile 2001 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso 23 marzo 2001 inoltrato da __________ contro l’incanto immobiliare delle part. __________ e __________ RFD di __________;

che per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio di esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio di esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari;

che nel caso di specie il credito di fr. 159'851.-- vantato dalla __________ nei confronti di __________ risulta quasi totalmente scoperto, essendo gli immobili in oggetto stati venduti per fr. 1'135'000.--, a fronte di crediti di rango precedente pari a fr. 1'124'902.23;

che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente effettuando il pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.--, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del diritto di utilizzare tale scorporo, in quanto i beni pignorati, segnatamente le part. __________ __________ RFD di __________, non sono stati sufficienti a coprire il credito di cui all’escuzione n. __________;

che il ricorso 9 aprile 2001 deve quindi essere respinto;

che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati l’art. 17 e 145 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2001 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementcomplementary seizureauction proceedssupervisory complaintpriority claimscost waiver