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Numero d'incarto:
15.2001.151
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00151
Lugano
6 agosto 2001/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di
tutti. rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e meglio contro la decisione 21 marzo 2001
rese nell’ambito del fallimento
procedura
concernente anche
richiamata
l’ordinanza presidenziale 5 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 giugno 1999 il Pretore di
Bellinzona ha dichiarato il fallimento della __________, __________. La
liquidazione del fallimento veniva effettuata mediante procedura sommaria .
B.
Il 2 febbraio 2000 veniva depositata la
graduatoria del fallimento __________. In data 17 febbraio 2000 l’UEF di
Bellinzona metteva in cessione le seguenti pretese della massa:
fr. 72'019.70 nei confronti di __________ di __________ ,
__________;
fr. 7'047.20 nei confronti di __________ __________;
fr. 178'946.40 nei confronti di __________, __________.
C. In
data 8 maggio 2000 tali pretese venivano cedute ex art 260 LEF a __________,
alla __________, alla ditta __________ e all’Ufficio esazione e condoni. I
cessionari hanno inoltrato il 29 dicembre 2000 davanti alla Pretura di
Bellinzona un’azione creditoria nei confronti della __________ di __________
tendente ad ottenere il pagamento dell’importo di fr. 72'019.70.
D. Con scritto 21 marzo 2001 l'UEF di Bellinzona ha informato i
creditori che a partire dal 6 aprile 2001 verrà ridepositata la graduatoria
del fallimento, essendo state effettuate le seguenti notifiche di terza classe:
di __________ , __________, fr. 98'882.--;
__________,
__________, fr. 13'500.--;
__________,
__________, fr. 279'760.--.
E.
Con ricorso 2 aprile 2001 __________, la __________,
la ditta __________ e l’Ufficio esazione e condoni si aggravano contro tale
decisione. I ricorrenti asseverano che l’UEF di __________ non avrebbe chiesto
all’amministratore della fallita di esprimersi sulle tre nuove insinuazioni.
Inoltre i ricorrenti sostengono che i crediti insinuati sarebbero inesistenti e
di conseguenza il provvedimento impugnato andrebbe annullato e le insinuazioni
in oggetto andrebbero respinte.
F. Delle
osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’UEF di __________,
si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso
ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione
della graduatoria giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti
valere unicamente errori procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371).
Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o
l'ammissione di un creditore ( cfr. Ammon/Gasser,
op. cit., § 46 n. 45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione
di contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può
inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di
carattere formale (cfr. Dieter
Hierholzer, in: Kommentar zu Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs [di seguito: Basler Kommentar], Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando
l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango
attribuito ad un creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).
-
Giusta
l'art. 244 LEF, l'amministrazione del fallimento - trascorso il termine per le
insinuazioni dei crediti - li esamina e fa le necessarie verifiche, chiedendo
per ogni insinuazione la dichiarazione del fallito. Benché tali dichiarazioni
non siano vincolanti per l'amministrazione fallimentare (Cfr. art. 245 LEF; Hierholzer, in: op. cit., n. 10
ad art. 245), esse possono tuttavia contribuire al chiarimento della
fattispecie (Hierholzer, in:
op. cit., n. 19 ad art. 244). Le dichiarazioni del fallito vanno trascritte
nell'elenco delle insinuazioni oppure in uno speciale protocollo (art. 55 RUF).
-
L'esame
dell'amministrazione fallimentare non si limita unicamente all'analisi della
legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il fallimento,
bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa insinuata;
l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e - se del
caso- può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art. 232
cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla
massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando
inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura ordinaria
devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure sempre
sommario (Hierholzer, in: op.
cit., n. 15 ss. ad art. 244).
-
La dichiarazione del fallito in merito ad ogni singola
insinuazione riveste una notevole importanza al momento in cui
l'amministrazione fallimentare è chiamata a rilasciare gli attestati di carenza
beni di cui all'art. 265 cpv. 1 LEF.
Ne
discende che la contestazione del fallito di tutto o parte di un credito,
comporterà il rilascio di un attestato di carenza beni (senza
riconoscimento di debito) per l'intero rispettivamente parte del credito, se il
creditore ha beneficiato di un riparto, e se il debitore - precluso dal
presentare azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 250 LEF -
ritiene di aver dovuto tollerare a torto questo pagamento indebito (per la
parte del riparto eccedente la quota del credito ammessa dal fallito), poiché
la graduatoria (seppur cresciuta in giudicato) non è una sentenza giudiziaria
(art. 86 LEF; Bernhard Bodmer, Basler
Kommentar, n.12 ad art. 86 e autori ivi citati).
- Nel
caso di specie l’UEF di __________ si è limitato ad inserire le notifiche di
credito in graduatoria senza sottoporle al fallito, come si evince dallo
scritto 11 luglio 2001. Di conseguenza tale omissione deve essere sanata e
l’UEF di __________ dovrà quindi sottoporre le notifiche in oggetto
all’amministratore della fallita in ossequio a quanto previsto dall’art. 244
LEF. La decisione 21 marzo 2001 viene pertanto annullata. Una nuova decisione
in merito alle notifiche di credito in esame sarà emanata soltanto dopo aver
raccolto le dichiarazioni dell’amministratore della fallita. Va tuttavia
ricordato ai ricorrenti che le censure sollevate in merito all’ammissione dei
crediti in graduatoria e la loro esistenza devono essere fatte valere mediante
l’azione di contestazione ex art. 250 LEF.
6.Ne consegue l’accoglimento del
gravame.
Sulle tasse occorre
ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. /
Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17,
244 s., 250 s. LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 59 RUF,
pronuncia: 1. Il ricorso 2 aprile 2001 di __________, __________, __________,
__________, __________, __________, Ufficio esazione e condoni, __________, è
accolto.
1.1 Di conseguenza è
annullato il provvedimento 21 marzo 2001 dell’UEF di __________ reso
nell’ambito del fallimento __________
1.2 E’ fatto ordine
all’UEF di __________ di determinarsi come al considerando 5 di questa
sentenza.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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