progetti
15.2001.147 ΓÇó Refusal to continue execution annulled; matter remitted
15.2001.147Altro tribunale13 dic 2001Partially Granted
The appellant challenged the Mendrisio enforcement office’s refusal to continue an execution. The cantonal supervisory chamber observed that the refusal rested only on its earlier case law, which had been superseded by a Federal Tribunal judgment confirming the competence of the radio/TV fee collection office to issue administrative decisions and to reject SchKG objections. The court therefore annulled the refusal and ordered the enforcement office to re-examine the continuation request. It held, however, that it could not itself order continuation at this stage. No costs or indemnities were imposed.
Art. 17 LEF; continuation of execution and supervisory review: where a refusal by the enforcement office is based solely on cantonal case law later superseded by Federal Tribunal precedent, the supervisory court must annul the refusal. It may not itself order continuation in the absence of a decision by the enforcement office; the matter must first be re-examined by that office, including conformity of the debtor, cause of claim and amount between the payment order, the administrative decision and the continuation request. The cost-free nature of the SchKG appeal procedure follows from Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, notwithstanding its administrative-law character.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.147
Data decisione, Autorità: 13.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00147
Lugano 13 dicembre 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
(rappr. __________, patrocinata dall’avv. __________)
contro
__________ e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________, Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster