Refusal to continue enforcement annulled and remanded

15.2001.145Altro tribunale13 dic 2001Partially Granted

Sintesi

The appellant challenged the Mendrisio debt enforcement office’s refusal to continue an enforcement proceeding. The appellate supervisory chamber noted that a later Federal Tribunal judgment had established the competence of the radio/TV fee collection office to issue administrative decisions and to reject objections under the relevant enforcement provisions, thereby superseding the chamber’s earlier contrary case law. The refusal was therefore annulled. However, the chamber held it could not itself order continuation of the enforcement without a prior decision from the enforcement office. It thus remanded the matter for reconsideration and directed the office to verify the consistency of the debtor, claim cause, and amount between the enforcement notice, the administrative decision, and the request for continuation. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 17 LEF; supervisory complaint against a debt enforcement office’s refusal to continue enforcement; effect of supervening Federal Tribunal case law. A refusal based solely on prior cantonal case law must be annulled when that case law has been superseded by a Federal Tribunal decision clarifying competence under special federal legislation. The supervisory authority cannot itself decide on continuation of enforcement if no enforceability decision by the office exists; it must remit the matter for reconsideration. On remand, the enforcement office must verify the concordance between the debtor, cause of claim, and amount stated in the enforcement notice, the underlying administrative decision, and the request for continuation. Costs may be waived under the statutory fee-free regime for such proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.145

Data decisione, Autorità: 13.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00145

Lugano 13 dicembre 200 JC/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della


(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________., Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LR TV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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