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15.2001.142 ΓÇó Annulment of refusal to proceed with enforcement
15.2001.142Altro tribunale10 dic 2001Partially Granted
The appellant challenged the Mendrisio enforcement office’s refusal to proceed with enforcement. After the Federal Tribunal clarified that the radio-TV fee collection office is competent to issue administrative decisions and reject objections under the relevant rules, the cantonal supervisory court held that the refusal rested on obsolete case law. It therefore annulled the refusal and sent the matter back to the enforcement office for a fresh examination, including verification that the debtor, claim basis, and amount in the enforcement request match the enforcement order and the fee decision. No costs or indemnities were imposed.
Art. 17, 88 LEF; Art. 55 cpv. 3 LRTV; Art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; supervisory complaint against refusal to continue enforcement: where the impugned decision rests solely on cantonal jurisprudence superseded by Federal Tribunal case law, it must be annulled. The supervisory authority may not itself order continuation of enforcement if no decision of the enforcement office exists; the matter must first be re-examined by that office, which must verify the concordance of the parties, cause of claim and amount between enforcement order, underlying decision and request for continuation (consid. 1). In DEBA complaint proceedings, the statutory rule of free proceedings precludes the levying of costs and indemnities (Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.142
Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00142
Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
rappr. __________ patrocinato dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________., Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________;
Comunicazione all’UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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