Refusal to continue enforcement annulled and remitted

15.2001.129Altro tribunale16 gen 2002Partially Granted

Sintesi

The appellant challenged the Lugano enforcement office's refusal to continue an enforcement proceeding. The supervisory chamber held that the refusal rested only on older jurisprudence that had been superseded by a later Federal Tribunal judgment recognizing the competence relevant to radio-TV fee enforcement. The chamber therefore annulled the refusal, but it did not itself order continuation of enforcement because no fresh office decision existed yet. It remitted the matter to the enforcement office for reconsideration and confirmed the free-of-charge nature of the procedure, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 17 and 88 LEF; continuation of enforcement after a refusal based on outdated case law. Where the enforcement office refuses to proceed solely on jurisprudence subsequently superseded by the Federal Tribunal, the supervisory authority annuls the refusal. However, it may not itself order continuation of enforcement if the office has not yet rendered a new decision; it must remit the matter for renewed examination, including verification that the debtor, cause of debt and amount on the enforcement notice correspond to the administrative decision and the request for continuation. Proceedings under Art. 17 LEF remain free of charge pursuant to Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.129

Data decisione, Autorità: 16.01.2002, CEF

Incarto n. 15.2001.00129

Lugano 16 gennaio 2002 /CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di


(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della __________;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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