Supervisory complaint partly granted; debt enforcement office must reassess continuation request

15.2001.124Altro tribunale19 dic 2001Partially Granted

Sintesi

The complainant challenged the Lugano debt enforcement office’s refusal to continue an enforcement. The supervisory court held that the refusal rested on case law later superseded by the Federal Court, so the decision had to be annulled. However, the court could not itself order continuation because the office had not yet properly decided on the request. It therefore sent the matter back for a fresh examination, including verification that the debtor, claim basis, and amount in the enforcement notice matched the administrative decision and the continuation request. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 17 and 88 LEF; continuation of enforcement after a supervisory complaint against the enforcement office’s refusal to proceed. If the refusal rests solely on case law superseded by the Federal Court, the challenged decision must be annulled. The supervisory authority may not itself order continuation where the enforcement office has not yet rendered a proper decision; it may only remit the matter for fresh examination. In such proceedings, the office must verify the concordance of the debtor’s identification, the legal basis of the claim, and the amount claimed between the seizure notice, the administrative decision, and the continuation request. Proceedings are free of charge under Art. 20a para. 1 LEF and Art. 61 para. 2 lit. a OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.124

Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00124

Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della


(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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