Supervisory complaint against refusal to continue enforcement

15.2001.113Altro tribunale19 dic 2001Partially Granted

Sintesi

A supervisory complaint under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act challenged an enforcement office's refusal to continue an enforcement proceeding. After a Federal Supreme Court judgment clarified that the relevant radio/TV fee collection authority was competent, the cantonal supervisory court held that the refusal could no longer stand because it relied only on outdated contrary case-law. The court annulled the refusal and ordered the enforcement office to reconsider the continuation request. It did not itself decide the continuation issue. No costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17 LEF; supervisory complaint against refusal to continue enforcement. Where the challenged refusal rests solely on cantonal case-law superseded by a Federal Supreme Court decision, the refusal must be annulled. The supervisory court may not, however, substitute itself for the enforcement office on continuation of enforcement when no decision of that office on the renewed request exists; it is limited to annulment and remittal for reconsideration. Under Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, complaint proceedings are free of charge.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.113

Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00113

Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della


(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di __________ nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di __________ di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di __________ di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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