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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.101
Data decisione, Autorità:
19.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00101
Lugano
19 dicembre
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
(rappr. da __________,
patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro la decisione 23
febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto
della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente
ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative
in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi
nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle
esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della
__________;
rilevato
che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza
contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere
annullata;
atteso che
questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione
dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto
che spetta all’Ufficio di esecuzione di __________ nuovamente esaminare la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni
relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti
sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della
__________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato
che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c
ORTV;
pronuncia:
- Il ricorso 8 marzo 2001 __________, rappresentata da __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di __________ di
non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine
all’UE di __________ di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione
n. __________ ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE
di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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