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Numero d'incarto:
15.2001.00315
Data decisione, Autorità:
11.02.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00315
Lugano
11 febbraio
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, e
meglio la sua decisione 3 dicembre 2001 (doc. A) di restituire 5 veicoli
rivendicati da:
con
contestuale assegnazione ai creditori di un termine di 10 giorni per chiedere
la cessione ex art. 260 LEF del diritto di contestare le rivendicazioni, resa
nell’ambito del fallimento di
viste le
osservazioni 11 gennaio 2001 dell’amministratore unico della fallita, avv.
__________ 16 gennaio 2002 dell’UF di Lugano e 17 gennaio 2002 di __________,
__________ e di __________
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con atto 3 dicembre 2001, l’UF di Lugano, in qualità di amministrazione del
fallimento di __________ in liquidazione, Lugano, ha deciso di restituire 5 autovetture
inventariate ai terzi rivendicanti (e meglio __________ per la Land Rover e la
BMW 850l, __________ per la BMW 750IL e __________ per la Ferrari e la
Mercedes), cedendo nel contempo, qualora la maggioranza dei creditori non avesse
contestato la decisione dell’amministrazione, la possibilità ai creditori di
contestare le rivendicazioni in base all’art. 260 LEF entro 10 giorni, e
avvertendo che nel caso in cui nessun creditore avesse chiesto la cessione, i
veicoli sarebbero stati restituiti ai rivendicanti;
che
non è contestato che all’apertura del fallimento i veicoli in questione fossero
in possesso della fallita;
che
del resto essi sono stati inventariati e risultano intestati alla fallita;
che
per l’art. 242 cpv. 1 e 2 LEF, che trova applicazione quando gli oggetti rivendicati
sono in possesso esclusivo del fallito (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III,
Losanna 2001, n. 40 ad art. 242), l’amministrazione del fallimento decide se
essi devono essere restituiti al rivendicante oppure se gli va fissato un
termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione davanti al giudice
del luogo del fallimento, a seconda che la pretesa del terzo viene ritenuta
fondata o no (cfr. pure art. 45 RUF; Gilliéron,
op. cit., n. 45 ad art. 242);
che
per i combinati art. 49 e 48 cpv. 2 RUF, l’amministrazione del fallimento deve
poi – in procedura sommaria solo per i casi più importanti – consultare i
creditori per via di circolare e fissare loro un congruo termine entro il quale essi dovranno, sotto pena di
perenzione, notificare all'amministrazione del fallimento se intendono
contestare in luogo della massa le pretese del terzo, conformemente all'art.
260 cpv. 1 della LEF;
che,
anche se non risulta chiaramente né dalla legge né dall’atto impugnato, i
creditori hanno quindi la scelta tra, da una parte, confermare la decisione
dell’amministrazione del fallimento, e dall’altra imporle di contestare la
rivendicazione a nome della massa, ritenuto che se la maggioranza dei creditori
non si pronuncia a favore della seconda alternativa, ogni creditore può
chiedere, nel termine impartito dall’amministrazione, la cessione ex art. 260
LEF del diritto di contestare la rivendicazione (cfr. Brunner / Houlmann / Reutter, Kollokations
–und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 76);
che
la decisione dell’amministrazione di ammettere una rivendicazione è quindi una
semplice proposta, una presa di posizione all’intenzione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art.
242), che non determina effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti
libera di non confermarla;
che
pertanto è irricevibile il ricorso interposto da un creditore qualora esso,
come nel caso di specie, non faccia valere una violazione della procedura
prevista agli art. 45 ss. RUF (in questo senso: Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 242, con rif.);
che
la domanda tendente a che l’ufficio proceda conformemente all’art. 242 cpv. 2
LEF (conclusione n. 4) è invece giustificata, ancorché prematura;
che
scaduto il termine fissato nell’atto impugnato, l’UF di Lugano, qualora la
maggioranza dei creditori si sarà opposta alla decisione di restituzione dei
beni rivendicati, oppure, nel caso contrario, qualora uno o diversi creditori
avranno chiesto la cessione ex art. 260 LEF (ciò che risulta essere il caso almeno
della ricorrente nonché delle società __________ e __________), impartirà ai
rivendicanti il termine di 20 giorni di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art.
242), ritenuto che prima facie le pretese dei rivendicanti appaiono dubbie
perché le auto risultano immatricolate a norme della fallita e tutte si
trovavano nel garage della fallita;
che
pure irricevibile è la conclusione n. 5 tendente a che sia fatto ordine agli organi
della fallita di produrre entro 5 giorni tutta la documentazione contabile, i bilanci
ed i rapporti di revisione relativi agli anni 2000 e 2001 con le comminatorie
del caso;
che
infatti la competenza di questa Camera quale autorità di vigilanza è data soltanto
in presenza di un provvedimento di un organo di esecuzione forzata oppure per
denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 2 LPR);
che
la ricorrente non critica il comportamento dell’Ufficio ma semmai quello degli
organi della fallita;
che
comunque questa Camera non è competente per dare ordini se non agli organi di
esecuzione forzata;
che
all’Ufficio va ricordato che qualora gli organi della fallita non dovessero essere
in grado di produrre la contabilità ed i libri contabili richiesti nel termine
impartito, si dovrà ritenere che tali atti non esistono;
che
in tal caso gli organi dovranno essere denunciati alla magistratura penale con
riferimento agli art. 325 (inosservanza delle norme legali sulla contabilità) e
326 CP;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 242 LEF; 45, 48, 49 RUF; 2 LPR;
pronuncia:
-
Il ricorso 14 dicembre 2001 __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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