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15.2001.00287 ΓÇó No supervisory jurisdiction over heirship division under Art. 609 CC
15.2001.00287Altro tribunale11 gen 2002Dismissed
A co-heir challenged the enforcement officer’s decision to appoint counsel for the debtor while acting as authority under Art. 609 CC in a succession division linked to several attachments. The supervisory chamber held that it had no supervisory jurisdiction over acts performed in that civil-law capacity, because its control extends only to enforcement law. It further observed that, even if competent, the complaint would fail because co-heirs have no legally protected interest to attack that appointment. The complaint was therefore inadmissible, with no costs and no compensation.
Art. 609 CC; Art. 96 LAC; supervisory jurisdiction over an enforcement officer acting as authority in inheritance division. The cantonal supervisory chamber’s power of review extends only to acts governed by enforcement law. Where the officer acts as authority under Art. 609 CC in the division of a succession, the measure is governed by civil law and falls outside supervisory control. In any event, co-heirs lack a legally protected interest to challenge the appointment of the representative of the debtor/cedent; the authority under Art. 609 CC represents the concerned heir and the creditors independently, while co-heirs must assert their own rights within the division proceedings. Costs may be waived in view of the case circumstances (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00287
Data decisione, Autorità: 11.01.2002, CEF
Incarto n. 15.2001.00287
Lugano 11 gennaio 2002 CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul “reclamo” 10 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficiale __________, e meglio contro la sua decisione 17 agosto 2001, di nominare quale suo patrocinatore
avv. __________
decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla rappresentanza nella successione della madre di
la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. ________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000), ______ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), ______ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché ______ e ______ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000), promosse da:
– __________
– __________
viste le osservazioni 17 settembre 2001 dell’avv. __________ 18 settembre 2001 di __________ 20 settembre 2001 di __________ 21 settembre 2001 della __________ e 6 novembre 2001 dell’UEF __________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di __________ nella successione di sua madre __________
che l’ufficiale di esecuzione e fallimenti __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che il ricorrente, __________ coerede dell’escusso __________, si aggrava contro la decisione dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti ___________ di nominare l’avv. __________ patrocinatore dell’escusso, quale suo rappresentante nelle sue veste di autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che, visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale;
che l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);
che al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame (RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità ex art. 609 CC;
che la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);
che il ricorso si rivela quindi irricevibile;
che a titolo meramente abbondanziale va osservato che pur volendo ammettere la competenza di questa Camera il “reclamo” andrebbe comunque respinto;
che infatti, il ricorrente non pretende di aver inoltrato alcuna esecuzione avverso __________ né di possedere un attestato di carenza di beni contro lo stesso, e nemmeno che la quota ereditaria del fratello gli sia stata ceduta;
che l'autorità interveniente nella divisione ex art. 609 CC rappresenta sia l’escusso (risp. il cedente o il debitore) che i procedenti (risp. il cessionario o il creditore), in modo indipendente (cfr. Arnold Escher, Zürcher Kommentar, vol. III.2, Zurigo 1960, n. 12 e 17 ad art. 609; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, vol. III/2, Berna 1966, n. 12 ad art. 609), e deve vegliare a che l'erede rappresentato riceva quanto gli spetta (cfr. Tuor/Picenoni, n. 13 ad art. 609; ZBGR 32, 335 n. 80), tenendo in considerazione pure gli interessi dei creditori (cfr. Tuor/Picenoni, n. 13 ad art. 609 e SJ 1952, 497; cfr. pure ZBGR 28, 316);
che invece l’autorità non deve ovviamente preoccuparsi degli interessi degli altri coeredi, che dispongono già di tutti i diritti consentiti dalla legge per difendere le proprie ragioni nella procedura di divisione;
che i coeredi non hanno quindi alcun interesse giuridico degno di protezione per opporsi all’operato dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti fondato sull’art. 609 CC;
che in particolare non possono aggravarsi contro la nomina di un patrocinatore dell’ufficiale, nello stesso modo che non è consentito ad una parte in un procedimento giudiziale criticare dal profilo materiale la designazione convenzionale del patrocinatore della controparte;
che la sentenza pubblicata in DTF 110 III 24 citata dal ricorrente è d’altronde irrilevante nella fattispecie, poiché oggetto del gravame non è il pignoramento della quota ereditaria di __________ né di un altro attivo su cui il ricorrente vanterebbe un diritto;
che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano indennità, peraltro non richieste.
Richiamati gli art. 609 CC e 96 LAC
pronuncia: 1. Il “reclamo” 10 settembre 2001 di __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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