Office must execute seizure decree without reviewing merits

15.2001.00286Altro tribunale22 nov 2001Dismissed

Sintesi

Two debtors complained to the supervisory chamber about the Locarno debt enforcement office’s execution of a seizure decree concerning a parcel registered in one debtor’s name, arguing that the claim was directed against the other and that the office should not have executed the seizure. The chamber joined the two complaints because they were based on the same facts and sought the same relief. It held that the enforcement office cannot examine the substantive validity of a seizure decree or re-assess ownership issues; such objections belong in the statutory seizure-objection procedure. The complaints were therefore dismissed, without costs or indemnities.

Regest

Art. 17, 22, 278 LEF; scope of review of the debt enforcement office when executing a seizure decree. The office must execute a seizure decree as issued and may refuse execution only where the decree, or the relevant part of it, is manifestly void. It is not competent to examine the likelihood of the seizure conditions under Art. 272 LEF, nor to reassess whether the seized assets belong to the debtor or a third party; such substantive objections are reserved to the seizure objection proceedings before the seizure judge and, where admissible, appellate review. Joinder may be ordered ex officio for complaints based on the same facts and conclusions, while each joined proceeding retains its own dispositive effect.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00286

Data decisione, Autorità: 22.11.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00286

Lugano 22 novembre 2001 CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 ottobre 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro 19 settembre 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città emesso nell’ambito della procedura di sequestro n. __________ promossa contro i ricorrenti da:


viste le osservazioni 26 ottobre 2001 di quest’ultima nonché 30 ottobre 2001 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;

che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;

che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identici, si giustifica la congiunzione delle due procedure;

che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);

che i ricorrenti si aggravano contro il fatto che l’UEF di Locarno abbia, in conformità del decreto di sequestro, sequestrato (ossia fatto iscrivere una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 101 LEF) il fondo n. __________ intestato al ricorrente __________ per un credito vantato dalla sequestrante invece contro __________;

che di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza stare ad esaminarne la validità materiale:

che in particolare, non gli compete verificare la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF;

che soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, op. cit., n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275);

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, è segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.);

che con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione si è ancora ridotto (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di opinione contraria, ma senza motivazione: Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 487–488);

che infatti, potendo la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare essere riesaminata dal giudice del sequestro (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF) e sottoposta al Tribunale di appello, a dipendenza del valore litigioso, con ricorso per cassazione o appello (art. 278 cpv. 3 LEF e 22 LALEF), essa non deve mai (più) essere esaminata dall’ufficio di esecuzione (cfr. CEF 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Stoffel, op. cit., n. 49 ad art. 271 e n. 29 ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra ma non convincente: Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275);

che l’ufficio non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designi un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne l’esecuzione;

che il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel, op. cit., n. 26–27 ad art. 272; già citata CEF 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 3), la cui verifica spetta unicamente al giudice del sequestro e non all’ufficio;

che quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di sequestro;

che, invece, nel caso di specie risulta comunque chiaramente dallo stesso decreto che il giudice del sequestro si sia posto il problema e l’abbia risolto, poiché ha precisato che la particella sequestrata era “intestata a __________ ” (cfr. doc. B);

che l’operato dell’UEF di Locarno è quindi corretto, i ricorrenti essendo rinviati a far valere le loro censure nell’apposita procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF);

che pertanto i ricorsi sono da respingere;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC

pronuncia: 1. Le procedure ricorsuali dipendenti dal ricorso 16 ottobre 2001 di __________ e __________ sono congiunte.

  1. Il ricorso 16 ottobre 2001 __________, è respinto.

2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Il ricorso 16 ottobre 2001 __________ è respinto.

3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  2. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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