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15.2001.00275 ΓÇó Repeated debt enforcement not manifestly abusive
15.2001.00275Altro tribunale30 ott 2001Dismissed
The debtor challenged a fourth debt-enforcement notice issued for the same alleged claim, arguing that the creditor was abusing the enforcement system merely to harass him and interrupt prescription. The supervisory court held that abuse of rights must be manifest and is assessed narrowly in enforcement matters. Because the earlier enforcement proceedings were all blocked by opposition, and because interrupting prescription through enforcement acts is generally permissible, the complaint failed. The court also noted the creditor’s willingness to stop further enforcement if the debtor formally waived the prescription defense. The appeal was dismissed and no costs were imposed.
Art. 2 cpv. 2 CC; art. 17 LEF; repeated debt-enforcement proceedings for the same claim are admissible unless the creditor has already requested or can request continuation in a prior proceeding. In enforcement matters, the prohibition of abuse of rights applies restrictively because the enforcement office has limited review powers and the debtor has protective remedies under art. 85 and 85a LEF. The interruption of prescription by enforcement acts is, as a rule, lawful and does not become abusive merely because the creditor seeks to preserve the claim, especially where no continuation is possible in earlier proceedings and the creditor is prepared to desist upon a formal waiver of the prescription defense. Costs may be waived pursuant to the special statutory regime of the debt-enforcement appeal procedure.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00275
Data decisione, Autorità: 30.10.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00275
Lugano 30 ottobre 2001 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’emanazione del PE n. __________ a carico del ricorrente chiesta dalla:
rappr. dallo St.leg. __________
viste le osservazioni 12 ottobre 2001 della __________ e 15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ ha fatto emettere contro il ricorrente, il 24 settembre 2001, un precetto esecutivo per l’importo di fr. 320'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 1989, indicando quale titolo di credito la “restituzione dell’indebito arricchimento dovuto al versamento di DM 314'381__________ da parte della __________ ” (doc. A);
che la __________ aveva già in precedenza fatto spiccare altri tre precetti esecutivi per la stessa somma e la stessa causale in data 23 settembre 1998 (doc. B), risp. 27 settembre 1999 (doc. C) e 26 settembre 2000 (doc. D);
che l’escusso ha sempre interposto opposizione;
che il ricorrente si aggrava contro l’ultimo precetto in data, allegando che “il fatto di reiterare con i precetti esecutivi, non per incassare i presunti crediti, ma unicamente per irritare l’escusso ledendone l’immagine finanziaria, e per interrompere la prescrizione di un’eventuale, mai proposta, causa ordinaria di indebito arricchimento, è suscettibile di raffigurare un manifesto abuso di diritto”;
che la resistente afferma invece che vi sono ragioni oggettive (chiarificazione della posizione di terze persone e di altri punti per disporre dei necessari mezzi di prova) che impedirebbero al momento attuale di adire le vie legali per ottenere l’importo posto in esecuzione;
che la stessa si dice disposta a spiegare la sua posizione nel dettaglio ai giudici per dimostrare la sua assoluta buona fede;
che tale provvedimento, a supporre che fosse ammissibile, si rivela inutile;
che infatti soltanto l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (cfr. art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito, cfr. DTF 125 III 149 ss.);
che l’inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni precedenti o è in grado di chiederlo (cfr. DTF 100 III 42 s.);
che in casu le precedenti esecuzioni sono tutte sospese da opposizioni;
che d’altronde, non è contestato che uno degli scopi dell’escutente è di interrompere la prescrizione del suo asserito credito;
che tale scopo – di regola considerato lecito (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 136 ad art. 67), già per il fatto che l’art. 135 n. 2 CO prevede che il decorso della prescrizione possa essere interrotto mediante atti esecutivi – non può certo essere qualificato di abusivo qualora l’escutente, come nel caso di specie, si dichiara disposto a non (più) promuovere esecuzioni (risp. a ritirare quelle inoltrate dietro rimborso delle spese esecutive) nel caso in cui l’escusso dovesse rinunciare formalmente a far valere l’eccezione di prescrizione;
che siffatta rinuncia, con le riserve d’uso, non arreca alcun danno all’escusso qualora lo stesso ritenga di non essere debitore dell’importo richiesto;
che in queste circostanze la domanda di esecuzione della resistente non appare manifestamente abusiva;
che pertanto il ricorso è da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC
pronuncia:
Il ricorso 28 settembre 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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