Lack of jurisdiction over complaint seeking Article 85a DEBA relief

15.2001.00259Altro tribunale10 ott 2001Dismissed

Sintesi

Two debt-enforcement remedies filed by two appellants were joined because they relied on the same facts and requested identical relief. The Chamber of Execution and Bankruptcy then held that the complaint sought a declaration of non-existence of part of the debt under Article 85a DEBA, which must be brought as an ordinary civil action before the civil court at the place of enforcement, not before the supervisory authority. The chamber therefore found itself without jurisdiction, declared both remedies inadmissible, ordered no costs or indemnities, and transmitted the file ex officio to the Pretura of Leventina.

Regest

Art. 85a DEBA; jurisdiction and procedural route for actions challenging the existence of enforced claims; an action under Art. 85a DEBA is an ordinary civil action to be conducted under accelerated procedure before the civil court of the place of enforcement. The debt-enforcement supervisory authority lacks competence to decide such a claim. If a filing is lodged before an incompetent cantonal authority, it must, under the applicable cantonal procedural rule, be transmitted ex officio to the competent court. Joinder of several remedies is permissible where they are based on the same factual complex and seek identical conclusions, and joined proceedings retain their procedural individuality (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00259

Data decisione, Autorità: 10.10.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00259

Lugano 10 ottobre 2001 /CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 settembre 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, e meglio contro i quattro avvisi di pignoramento emessi il 5 settembre 2001 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dirette contro __________, risp. n. __________ e __________ a carico del marito __________, promosse per crediti d’imposta dal:


richiamata l’ordinanza presidenziale 19 settembre 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 28 settembre 2001 del Comune __________ e 1. ottobre 2001 dell’UEF di Leventina;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;

che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;

che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;

che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);

che, a prescindere dalla carente legittimazione processuale della società __________ – richiamato che ex art. 15 lett. c LPR (RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale è riconosciuta soltanto ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e non alle persone giuridiche, che non possono ottenere siffatta autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 2 Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, RL 11.1.4.1) –, il ricorso si rivela d’acchito irricevibile, in quanto i ricorrenti intendono far accertare l’inesistenza di una parte dei crediti posti in esecuzione (rifacendosi all’art. 12 LT che sopprime la solidarietà tra coniugi in caso di separazione di fatto o legale) in applicazione dell’art. 85a LEF (cfr. intestazione dell’atto ricorsuale, nonché il pto 7 a pagina 3);

che l’azione dell’art. 85a LEF è infatti, un’azione civile ordinaria trattata con la procedura accelerata che va inoltrata dinanzi al tribunale civile del luogo dell’esecuzione, ossia, per i valori litigiosi superiori a fr. 2'000.-- (come sembra essere il caso nella fattispecie, quand’anche i ricorrenti non hanno determinato l’importo contestato), davanti alla Pretura del Distretto di Leventina (cfr. art. 13, in relazione con l’art. 5 cpv. 1, e 14 LOG, RL 3.1.1.1, nonché l’art. 25 n. 1 LEF);

che questa Camera, quale autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti, non è pertanto competente per conoscere della lite promossa dai ricorrenti;

che per l’art. 4 cpv. 1 LPR, l’autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente;

che occorre pertanto trasmettere l’atto ricorsuale alla Pretura del Distretto di Leventina;

che conviene ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 20a, 25, 85a LEF; 4, 15 LPR; 5, 13, 14 LOG;

pronuncia:

  1. I ricorsi 14 settembre 2001 di __________ e __________, sono dichiarati congiunti.

  2. Il ricorso 14 settembre 2001 di __________, è irricevibile.

2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Il ricorso 14 settembre 2001 di __________, è irricevibile.

3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  2. L’atto di ricorso è trasmesso d’ufficio alla Pretura del Distretto di Leventina.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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