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Numero d'incarto:
15.2001.00236
Data decisione, Autorità:
16.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00236
Lugano
16 ottobre
2001
/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro l'atto di pignoramento 6 giugno 2001 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente contro i coniugi
viste
le osservazioni 9 luglio 2001 dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede contro i debitori solidali __________ e __________ per fr. 44'460,15
ognuno in base a due attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento n.
__________, risp. __________.
B. L’8
maggio 2000, l’UEF di Mendrisio ha pignorato lo stipendio di __________
eccedente l’importo netto mensile di fr. 1'403.-- e quello di __________
eccedente l’importo di 2'411.--; il minimo di esistenza del marito è stato
fissato in fr. 1'402,92 e quello della moglie in fr. 2'410,45. In tale
occasione, il marito ha dichiarato di lavorare presso l’__________ a metà tempo
e di percepire un reddito netto di fr. 1'550,65. Nel calcolo del minimo di
esistenza è stato tenuto conto dell’importo di fr. 751.-- a titolo di spese di
locazione.
C. Il
31 luglio 2000, l’UEF di Mendrisio ha proceduto ad una modifica dei pignoramenti
di salario per tenere conto del nuovo canone locatizio dei coniugi __________,
di fr. 1'360.--, consecutivo ad un trasloco.
D. Il
30 maggio 2001, in seguito ad una segnalazione scritta 3 aprile 2001 da parte
del patrocinatore del ricorrente, l’UEF di Mendrisio ha nuovamente proceduto ad
una revisione dei pignoramenti di salario. In base all’interrogatorio di
, che ha ammesso che il marito, dal 1. marzo 2001, lavorava anche
presso l’ e dei documenti prodotti ulteriormente dagli escussi
(contratto con la , contratto di locazione, certificati di salario dell’
certificati e ricevute AVS relativi all’attività presso l’), è stata
fissata nei confronti di __________ una nuova trattenuta mensile di fr. 362.--,
con effetto retroattivo all’inizio del mese di aprile 2001. La decisione tiene
conto del reddito supplementare dell’escusso presso l’ per fr.
1'300.--, nonché della nuova tabella per il calcolo del minimo di esistenza
entrata in vigore il 1. gennaio 2001. Contro __________ è stato invece
rilasciato, il 29 maggio 2001, un (nuovo) attestato di carenza di beni per fr.
44'737,30.
E. Il
6 giugno 2001, in risposta ad uno scritto 1. giugno 2001 del patrocinatore del
ricorrente, l’UEF di Mendrisio ha motivato la sua decisione del 30 maggio 2001
nonché il rilascio dell’attestato di carenza di beni.
F. Con
ricorso 15 giugno 2001, __________ chiede che sia dato ordine all’UEF di
Mendrisio di pignorare gli importi percepiti da __________ presso l’__________
(fr. 1'266.-- mensili dal 1. marzo 1999) e di modificare il calcolo del minimo
di esistenza dei coniugi __________ nel senso di ammettere quali spese di
locazione soltanto l’importo di fr. 710.-- contabilizzato nel precedente
pignoramento dell’8 maggio 2000.
G. L’UEF
di Mendrisio si rimette al giudizio di questa Camera. Gli escussi non hanno
presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. L’atto
di ricorso si riferisce a due esecuzioni diverse promosse contro due debitori
diversi. Poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono
a conclusioni sostanzialmente identiche, si giustifica però la congiunzione
delle due procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione
delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio
dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato
d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente
(Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a
ad art. 5, p. 96 s.).
-
Le
decisioni impugnate, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, sono in
realtà la decisione di pignoramento 30 maggio 2001 (seppur non redatta sull’apposito
formulario ufficiale) nonché il rilascio dell’attestato di carenza di beni del
29 maggio 2001. Lo scritto 6 giugno 2001 contiene unicamente la motivazione dei
suddetti provvedimenti. Non è tuttavia dato a sapere quando tali atti sono
giunti al ricorrente. Dallo scritto 1° giugno 2001 dell’avv. __________,
che non li menziona, sembra risultare che il ricorrente, a quel momento, non ne
aveva ancora conoscenza, poiché chiede un aggiornamento sulle esecuzioni a
carico dei coniugi __________. Orbene, la prova dell’avvenuta notifica spetta
all’autorità notificatrice (cfr. art. 8 CC; DTF 122 I 100, cons. 3b; 114
III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; Cocchi/Trezzini,
CPC commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, con rif.; cfr. pure Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Il ricorso va quindi considerato
tempestivo.
-
Interrogato
formalmente il 24 settembre 2001, __________ ha dichiarato di aver utilizzato
gli importi ricevuti dall’__________ per il pagamento di diverse spese. Vista
la situazione reddituale e familiare dell’escusso, tale affermazione appare
verosimile e trova un certo riscontro negli estratti dei conti bancari degli
escussi prodotti all’udienza del 24 settembre 2001, il cui saldo a fine mese è
regolarmente vicino a zero (cfr. doc. 9.2 e 10.1). Non è quindi possibile
procedere al pignoramento complementare chiesto dal ricorrente, per
l’inesistenza degli attivi che dovrebbero esserne l’oggetto.
-
Già
con la decisione di pignoramento del 31 luglio 2000 si è tenuto conto del nuovo
canone locatizio dei coniugi __________. La contestazione del ricorrente in
merito appare quindi ampiamente tardiva. D’altronde un canone di locazione di
fr. 1'360.-- per un appartamento di quattro locali nella regione di __________
non appare eccessivo né non commisurato ai bisogni di una famiglia di quattro
persone, tra cui due figlie di 15 e 12 anni.
-
L’accordo
tra l’escusso e __________ prevede al punto II.B.1 la messa a disposizione di
__________, gratuitamente, del __________ per la relativa gestione, con diritto
esclusivo ai ricavi e presa a carico dei costi (cfr. pto II.A.1). Dalla
documentazione fornita all’UEF di Mendrisio risulta che l’escusso, per tale
attività, è stato considerato dall’AVS quale indipendente e ha dichiarato per
l’anno 2000 (così come per gli ultimi dieci mesi del 1999, cfr. doc. 2 prodotto
all’udienza del 24 settembre 2001) un reddito aziendale annuale di fr. 4'000.--
netti (e non lordi come invece affermato dall’escusso durante il suo
interrogatorio formale, cfr. art. 9 LAVS). Siffatto introito non è però stato
pignorato, mentre i relativi contributi AVS sono stati contabilizzati nel
minimo di esistenza. Poiché il ricorrente non ha chiesto niente in merito, ci
si limita, in questa sede, a ricordare all’UEF di Mendrisio l’istituto della
revisione del pignoramento ex art. 93 cpv. 3 LEF.
-
Dall’incarto
risulta indubbiamente che __________ ha taciuto l’esistenza di introiti (cfr.
verbale interno di pignoramento dell’8 maggio 2000, firmato dall’escusso), ciò
che peraltro lo stesso ha confermato in occasione del suo interrogatorio
formale. Tale comportamento costituisce ovviamente, dal profilo oggettivo in
ogni caso, un reato penale, sanzionato dall’art. 323 n. 2 CP. I beni pignorabili
dissimulati non appaiono d’altronde di un valore indifferente, poiché gli
introiti derivanti dall’attività svolta per l’ATM di Besazio e non dichiarati
ammontano a fr. 1'600.-- ([8'000 + 7'200 + 4'000] : 12) netti al mese, a fronte
di un reddito dichiarato di fr. 1'550,65 per l’escusso (ossia più del 100%),
risp. di fr. 4'215.-- per la coppia (ossia quasi del 40%). Per questo motivo,
ed in ossequio al dovere legale di informazione (cfr. art. 4 cpv. 1 CPP), la
presente decisione, con copia dei documenti utili ai fini dell’avvio di
un’eventuale azione penale, viene trasmessa al Ministero pubblico del Canton
Ticino.
-
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 93 LEF, 323 CP e 4 CPP;
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 giugno 2001 di __________, diretto contro __________, è evaso nel
senso dei considerandi.
1.1. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 15 giugno 2001 di __________, diretto contro __________, è evaso nel
senso dei considerandi.
2.1. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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