Challenge to bankruptcy warning notification rejected

15.2001.00220Altro tribunale31 lug 2001Dismissed

Sintesi

The Ticino Chamber of Enforcement and Bankruptcy dismissed a complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The complainant argued that the warning had been addressed to the wrong company after a change of corporate name. The court held that this was only a clerical error, that the earlier judgment rejecting the objection had become final, and that the complainant could not claim to have been misled. It also ordered no costs or indemnities, applying the statutory gratuitousness of the complaint procedure.

Regest

Art. 17 LEF; challenge to a bankruptcy warning based on an alleged misdesignation of the debtor after a corporate name change. A purely clerical error in the designation does not invalidate the enforcement step where the act, its execution number, and the prior judgment clearly identify the proceeding and the parties could not be misled. If the debtor intended to contest the basis of enforcement, it had to attack the judgment rejecting the objection; once final, that judgment precludes a later challenge to the warning. Proceedings under Art. 17 LEF are gratuitous pursuant to Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00220

Data decisione, Autorità: 31.07.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00220

Lugano 31 luglio 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 giugno 2001


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 maggio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:


viste le osservazioni 3 luglio 2001 dell’UE di Lugano che si rimette alla decisione di questa Camera;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ in causa è diretto contro la ditta __________ in conformità con quanto indicato nella domanda di esecuzione;

che lo stesso vale per la comminatoria di fallimento impugnata;

che, certo, la sentenza 2 aprile 2001 con la quale il Segretario Assessore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente (il PE è infatti stato notificato a __________, già membro del Consiglio di amministrazione di ____________ è diretta contro __________

che, tuttavia, si tratta ovviamente di un errore di scrittura che non poteva indurre in inganno le parti, in quanto il dispositivo n. 2 indica in modo esplicito il numero dell’esecuzione __________ a cui si riferisce;

che d’altronde, già al momento della promozione dell’esecuzione n. __________, la società __________ non esisteva più in quanto tale, visto che dal 3 novembre 2000 la sua ragione sociale era stata cambiata in __________ (ora in liquidazione);

che la ricorrente non nega di aver ricevuto la sentenza 2 aprile 2001, anzi la produce quale doc. B annesso al ricorso;

che del resto la persona alla quale è stata notificata la comminatoria di fallimento, ossia __________, è membro del Consiglio di amministrazione sia di __________ sia di __________ (ora __________ in __________), come d’altronde lo sono pure gli amministratori __________ e __________;

che quindi la ricorrente non può allegare in buona fede di aver ignorato l’esistenza dell’esecuzione in questione;

che pertanto, qualora la ricorrente avesse ritenuto che l’esecuzione n. __________ concernesse in realtà la ditta __________ e non la __________, essa avrebbe dovuto, al più tardi (nell’ipotesi in cui considerasse non valida la citazione all’udienza di discussione 2 aprile 2001), impugnare la sentenza 2 aprile 2001;

che non avendolo fatto, siffatta sentenza è cresciuta in giudicato;

che di conseguenza l’UE di Lugano ha rettamente proceduto alla notifica della comminatoria di fallimento a __________

che il ricorso è quindi da respingere;

che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17 e 159 LEF;

pronuncia:

Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è respinto

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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