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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00153
Data decisione, Autorità:
28.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00153
Lugano
28 giugno
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 aprile 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro il
punto 16 delle condizioni di asta 30 marzo 2001 relativo al mappale n.
__________ RFD __________ emanate nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno n. __________ PI promossa da:
nei
confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 9 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 2 maggio 2001 di __________ e 8 maggio 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone
diverse;
che
i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che
tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono
a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che
__________ non ha allegato quale interesse personale egli potrebbe avere
all’annullamento del provvedimento impugnato;
che
dall’estratto del registro di commercio __________ risulta essere stato gerente
solo dall’8 settembre 1998 al 2 giugno 1999;
che
lo stesso non risulta essere parte al contratto di locazione (doc. A), ma solo
sedicente “responsabile” della società ricorrente __________;
che
difettando del presupposto dell’interesse personale, il ricorso di __________ è
irricevibile (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 143 ad art. 17);
che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 126 III 290 ss.) i contratti di locazione con una durata residua
inferiore al termine legale di disdetta di tre o sei mesi fissato dagli art.
266c e 266d CO non sono soggetti al doppio turno d’asta, poiché il creditore
non ha alcun interesse ad ottenere con la procedura di doppio turno di asta
quello che il contratto di locazione già consentirebbe all’aggiudicatario;
che
nel caso di specie il termine di disdetta contrattuale è di tre mesi (cfr. doc.
A, punto 4);
che
l’aggiunta, al punto 5, n. 2, della frase “se la situazione di frontiera
dovesse deterioriarsi” concerne solo la disdetta data dalla conduttrice (cfr.
titolo del punto 5) e quindi non modifica quanto pattuito al punto 4 per quel
che concerne il locatore/aggiudicatario;
che
anche se si volesse estendere il punto 5 n. 2 al locatore, il termine di disdetta,
in assenza di “deterioramento della situazione di frontiera”, sarebbe comunque,
per difetto, quello legale di sei mesi dell’art. 266d CO, di modo che il doppio
turno di asta si rivelerebbe inutile anche in siffatta ipotesi;
che
il ricorso è quindi da accogliere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 142 LEF; 266c e 266d CO
pronuncia:
I ricorsi 5 aprile 2001 di __________ e
__________ sono dichiarati congiunti.
Il ricorso 5 aprile 2001 __________ è
irricevibile.
- Il ricorso 5 aprile 2001 della __________ è accolto.
3.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’UEF di Locarno di stralciare
il punto 16 delle condizioni di asta del 30 marzo 2001.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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