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15.2001.00028 ΓÇó Bankruptcy warning annulled because enforcement was stayed
15.2001.00028Altro tribunale21 giu 2001Granted
The supervisory complaint concerned a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office in an enforcement initiated by Universa for a health-insurance contribution debt. The debtor had already challenged the insurer’s administrative decision, and the cantonal insurance court had declared that complaint inadmissible and sent the file back for a proper objection decision. The Chamber held that the debt decision was therefore not yet final, so the enforcement remained suspended and the enforcement office could not issue a bankruptcy warning. The complaint was upheld and the warning annulled. No costs or compensation were charged.
Art. 88 LEF, Art. 159 LEF; a bankruptcy warning may not be issued while the underlying claim is not based on a final enforceable title and the enforcement is therefore suspended. Where an administrative debt decision is challenged through the legally prescribed objection procedure, and the decision on objection has not yet been rendered, the decision has not entered into force. The enforcement office must then refrain from further enforcement steps that presuppose a final title. Proceedings under Art. 17 LEF remain gratuitous pursuant to Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; no indemnity is due absent a statutory basis.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00028
Data decisione, Autorità: 21.06.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00028
Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
richiamata l'ordinanza presidenziale 8 febbraio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 16 febbraio 2001 del__________ __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ ents (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE di __________ contro __________ per il pagamento di un suo credito;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con decisione amministrativa 6 dicembre 2000 ("decisione secondo art. 80 LAMal
che la decisione amministrativa 6 dicembre 2000 è stata resa con l'indicazione dei seguenti rimedi di diritto: "Vie di ricorso - La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato";
che con domanda 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento dell'esecuzione;
che il 2 febbraio 2001 l'UE di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata a __________ il 5 febbraio 2001;
che con scritto spedito per via raccomandata il 5 febbraio 2001 indirizzato alla "Camera dei ricorsi delle Assicurazioni sociali" del Tribunale di appello __________ ha interposto "ricorso";
che con decisione 18 maggio 2001 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso e ha inviato gli atti alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione;
che la decisione ex art. 80 LAMal può essere infatti impugnata entro trenta giorni formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal), contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che pertanto la decisione amministrativa 6 dicembre 2000 dell'Universa non è cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________, per cui l'esecuzione è sospesa ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di __________ non poteva ex art. 159 LEF emettere la comminatoria di fallimento in esame;
che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa nell'esecuzione n. 780'976 dell'UE di __________ annullata;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
1.1 La comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa dall'UE di __________ nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________, è annullata.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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