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Numero d'incarto:
15.2000.98
Data decisione, Autorità:
07.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00098
Lugano
7 agosto 2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla
domanda di revisione 27 luglio 2000 di
contro
l’operato dell'UE di
Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dall'istante contro
ritenuto,
visto l'esito, di dover prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di
economia processuale;
considerato
in fatto:
A. Con
sentenza 11 luglio 2000, intimata il 13, questa Camera ha dichiarato
irricevibile il ricorso 25 maggio 2000 di __________ contro il provvedimento 13
aprile 2000 dell'Ufficio esecuzione di Lugano nella procedura esecutiva n.
__________ promossa dall'istante contro l'avv. __________. Il giudizio
amministrativo dell'organo d'esecuzione forzata aveva accertato che al precetto
esecutivo era stata interposta tempestiva opposizione, atteso che la stessa
"appare in modo chiaro sulla copia del precetto destinata al creditore, ma
che per una nostra svista non è stata annotata quale opposizione".
B. La
declaratoria di tardività espressa dall'Autorità cantonale di vigilanza ha
considerato il lasso di tempo intercorso tra il provvedimento e il ricorso. In
via abbondanziale è poi stato rilevato che d'acchito già risultava che era
stata interposta opposizione ("cfr. l'esemplare della creditrice doc. A
firmato in corrispondenza dell'opposizione, previa sottolineatura").
C. Con
domanda di revisione 27 luglio 2000 __________ dissente dalla conclusione di
tardività del giudizio impugnato, atteso che il dies a quo per il computo del
termine di dieci giorni decorrerebbe a suo parere non dalla notifica del
provvedimento impugnato ma solo dal momento in cui la precettante ha potuto
disporre di tutti gli elementi per formulare il ricorso ex art. 17 LEF.
D. Non sono state chieste osservazioni alle parti interessate.
Ritenuto
in diritto:
-
Il
rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema
procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l'ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie
da parte di chi intende solo prendere tempo o farne perdere (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1 e 2 ad art. 27 LPR, p. 274). Esso non
ha effetto sulla decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale in
conformità dell'art. 19 cpv. 1 LEF; lo stesso vale per il ricorso di diritto
pubblico.
-
si duole - per quanto ricevibile in sede di revisione contro un pronunciato di
irricevibilità per tardività - del fatto che sarebbe stato violato il suo
diritto di essere sentito, atteso che "nella sentenza si legge che sono
state presentate le osservazioni dell'avv. __________, senza che la
sottoscritta ne sia stata messa a conoscenza".
In sede
di osservazioni 8 giugno 2000 l'escusso aveva chiesto la reiezione del gravame
per ragioni di merito, senza nulla addurre sulla tempestività del ricorso 25
maggio 2000 di __________
a) Per
l'art. 26 lett. c LPR contro le sentenze dell'Autorità cantonale di vigilanza è
dato il rimedio della revisione se vi è stata violazione del diritto di essere
sentito a carico della parte che se ne prevale.
b) Il
diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., richiede che
l'Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di
parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta
esigenza non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni
allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi
all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a
fondamento della decisione per poterla impugnare (Cometta, op. cit., n. 3.1.
all'art. 26 LPR, p. 272).
c) Nel caso di specie è di tutta evidenza che __________ poteva già
disporre degli elementi utili per formulare ricorso ex art. 17 LEF già al
momento della ricezione del provvedimento amministrativo 13 aprile 2000
dell'organo d'esecuzione forzata: dalla motivazione che "effettivamente
l'opposizione appare in modo chiaro sulla copia del precetto destinata al creditore,
ma che per una nostra svista non è stata annotata quale opposizione" (cfr.
atto impugnato), alla precettante già risultavano o dovevano emergere con la
necessaria chiarezza, ove si fosse determinata con la diligenza da lei
ragionevolmente esigibile, gli elementi essenziali su cui fondare un ricorso ex
art. 17 LEF.
d) È bene ricordare che la procedura di ricorso è caratterizzata
dall'istruttoria che in linea di principio porta poi al giudizio. Infatti,
terminata la fase istruttoria preliminare - a cura dell'organo d'esecuzione
forzata che ha emanato il provvedimento impugnato - atti e documenti sono fatti
pervenire all'Autorità cantonale di vigilanza. Può così avere inizio la fase
istruttoria in senso proprio, che si compone di due elementi: fase istruttoria
integrativa (art. 12 LPR), di natura facoltativa, e fase istruttoria in senso
stretto (istruzione probatoria), necessaria in linea di principio se la
fattispecie non è ancora matura per il giudizio (art. 19 e 20 LPR), di natura
facoltativa, e fase istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria),
necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il
giudizio (art. 19 e 20 LPR).La fase istruttoria integrativa può suddividersi a
sua volta in due momenti: quello integrativo dell'ulteriore scambio di allegati
scritti, secondo le due modalità dell'ordinanza presidenziale o dell'istanza di
replica del ricorrente, e quello integrativo dell'udienza esplicativa. Le due
fasi integrative sono in linea di principio alternative. Solo in casi del tutto
particolari e complessi e ipotizzabile il loro cumulo. Terminata la fase
istruttoria integrativa, può iniziare l'istruzione probatoria volta
all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti per il giudizio. In linea di
principio la necessità della fase istruttoria in senso stretto è presunta,
riservata l'ipotesi che la fattispecie risulti d'acchito matura per il giudizio
(Cometta, op. cit., n. 1 all'art. 12 LPR, p. 207 s.).
e) Ne
consegue che __________ si è attivata, in termini proceduralmente rilevanti,
solo il 25 maggio 2000 contro il provvedimento amministrativo 13 aprile 2000
dell'UE di Lugano, noto alla precettante almeno dal 21 aprile 2000 (doc. F,
inc. 15.2000.72). Il gravame, tardivo, è stato quindi a buon diritto dichiarato
irricevibile. Le osservazioni solo di merito dell'escusso non potendo essere
che inconferenti sull'esito della disputa ricorsuale, dalla loro mancata
intimazione alla qui istante nessun pregiudizio le è potuto derivare.
-
Per
tranquillizzare la precettante, in via abbondanziale le va ricordato che
l'opposizione interposta dalla moglie dell'escusso già risulta evidente
dall'esemplare per il creditore prodotto dalla stessa __________ (doc. A, inc.
15.2000.72): dallo stesso documento è pure di immediata comprensione l'errore -
peraltro correttamente subito ammesso dall'organo d'esecuzione forzata -
commesso dal funzionario che ha apposto il timbro "nessuna opposizione,
unire il precetto alla domanda di proseguimento" (doc. A, inc.
15.2000.72), benché l'opposizione risultasse con chiarezza dalla sottolineatura
sotto la formulazione prestampata "opposizione" e dalla firma nello
spazio apposito. Ogni elucubrazione di segno contrario rasenta la temerarietà.
-
Trattandosi
di rimedio straordinario di diritto cantonale, l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda
proposizione LEF non torna applicabile, i mezzi di impugnativa già essendo
stati indicati nella pregressa sentenza su ricorso ex art. 17 LEF dell'11
luglio 2000.
-
La
domanda di revisione va pertanto respinta.
Non si
prelevano spese (art. 16 cpv. 1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17
LPR).
Richiamato l'art. 26
LPR,
Pronuncia:
-
La
domanda di revisione 27 luglio 2000 __________ è respinta.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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