Revision request rejected as late and no hearing violation

15.2000.98Altro tribunale7 ago 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a request for revision against its earlier judgment declaring a debt-enforcement complaint inadmissible as late. The applicant argued that the appeal period should run only once she had all elements needed to appeal and that her right to be heard had been violated because the other party's observations were not communicated to her. The court held that the complaint period began with notification of the administrative decision and that the applicant already had the essential elements to file a complaint. Since the omitted observations concerned only the merits and could not have affected the lateness issue, no prejudice arose. The revision request was dismissed and no costs or indemnities were charged.

Massima Omnilex

Art. 26 lit. c LPR; revision for violation of the right to be heard; tardiness of a complaint under Art. 17 LEF. Revision remains an exceptional remedy and cannot extend or alter the running of statutory appeal periods. A violation of the right to be heard is not established where the omitted submission or non-communicated observations relate only to the merits and are incapable of influencing the decisive finding of inadmissibility. The authority may limit its reasoning to the essentials, provided the parties can understand the grounds of the decision and challenge it effectively (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.98

Data decisione, Autorità: 07.08.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00098

Lugano 7 agosto 2000/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla domanda di revisione 27 luglio 2000 di


contro

l’operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dall'istante contro


ritenuto, visto l'esito, di dover prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di economia processuale;

considerato

in fatto:

A. Con sentenza 11 luglio 2000, intimata il 13, questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso 25 maggio 2000 di __________ contro il provvedimento 13 aprile 2000 dell'Ufficio esecuzione di Lugano nella procedura esecutiva n. __________ promossa dall'istante contro l'avv. __________. Il giudizio amministrativo dell'organo d'esecuzione forzata aveva accertato che al precetto esecutivo era stata interposta tempestiva opposizione, atteso che la stessa "appare in modo chiaro sulla copia del precetto destinata al creditore, ma che per una nostra svista non è stata annotata quale opposizione".

B. La declaratoria di tardività espressa dall'Autorità cantonale di vigilanza ha considerato il lasso di tempo intercorso tra il provvedimento e il ricorso. In via abbondanziale è poi stato rilevato che d'acchito già risultava che era stata interposta opposizione ("cfr. l'esemplare della creditrice doc. A firmato in corrispondenza dell'opposizione, previa sottolineatura").

C. Con domanda di revisione 27 luglio 2000 __________ dissente dalla conclusione di tardività del giudizio impugnato, atteso che il dies a quo per il computo del termine di dieci giorni decorrerebbe a suo parere non dalla notifica del provvedimento impugnato ma solo dal momento in cui la precettante ha potuto disporre di tutti gli elementi per formulare il ricorso ex art. 17 LEF.

D. Non sono state chieste osservazioni alle parti interessate.

Ritenuto

in diritto:

  1. Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l'ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo prendere tempo o farne perdere (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1 e 2 ad art. 27 LPR, p. 274). Esso non ha effetto sulla decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale in conformità dell'art. 19 cpv. 1 LEF; lo stesso vale per il ricorso di diritto pubblico.


si duole - per quanto ricevibile in sede di revisione contro un pronunciato di irricevibilità per tardività - del fatto che sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentito, atteso che "nella sentenza si legge che sono state presentate le osservazioni dell'avv. __________, senza che la sottoscritta ne sia stata messa a conoscenza".

In sede di osservazioni 8 giugno 2000 l'escusso aveva chiesto la reiezione del gravame per ragioni di merito, senza nulla addurre sulla tempestività del ricorso 25 maggio 2000 di __________

a) Per l'art. 26 lett. c LPR contro le sentenze dell'Autorità cantonale di vigilanza è dato il rimedio della revisione se vi è stata violazione del diritto di essere sentito a carico della parte che se ne prevale.

b) Il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., richiede che l'Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta esigenza non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare (Cometta, op. cit., n. 3.1. all'art. 26 LPR, p. 272).

c) Nel caso di specie è di tutta evidenza che __________ poteva già disporre degli elementi utili per formulare ricorso ex art. 17 LEF già al momento della ricezione del provvedimento amministrativo 13 aprile 2000 dell'organo d'esecuzione forzata: dalla motivazione che "effettivamente l'opposizione appare in modo chiaro sulla copia del precetto destinata al creditore, ma che per una nostra svista non è stata annotata quale opposizione" (cfr. atto impugnato), alla precettante già risultavano o dovevano emergere con la necessaria chiarezza, ove si fosse determinata con la diligenza da lei ragionevolmente esigibile, gli elementi essenziali su cui fondare un ricorso ex art. 17 LEF.

d) È bene ricordare che la procedura di ricorso è caratterizzata dall'istruttoria che in linea di principio porta poi al giudizio. Infatti, terminata la fase istruttoria preliminare - a cura dell'organo d'esecuzione forzata che ha emanato il provvedimento impugnato - atti e documenti sono fatti pervenire all'Autorità cantonale di vigilanza. Può così avere inizio la fase istruttoria in senso proprio, che si compone di due elementi: fase istruttoria integrativa (art. 12 LPR), di natura facoltativa, e fase istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria), necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il giudizio (art. 19 e 20 LPR), di natura facoltativa, e fase istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria), necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il giudizio (art. 19 e 20 LPR).La fase istruttoria integrativa può suddividersi a sua volta in due momenti: quello integrativo dell'ulteriore scambio di allegati scritti, secondo le due modalità dell'ordinanza presidenziale o dell'istanza di replica del ricorrente, e quello integrativo dell'udienza esplicativa. Le due fasi integrative sono in linea di principio alternative. Solo in casi del tutto particolari e complessi e ipotizzabile il loro cumulo. Terminata la fase istruttoria integrativa, può iniziare l'istruzione probatoria volta all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti per il giudizio. In linea di principio la necessità della fase istruttoria in senso stretto è presunta, riservata l'ipotesi che la fattispecie risulti d'acchito matura per il giudizio (Cometta, op. cit., n. 1 all'art. 12 LPR, p. 207 s.).

e) Ne consegue che __________ si è attivata, in termini proceduralmente rilevanti, solo il 25 maggio 2000 contro il provvedimento amministrativo 13 aprile 2000 dell'UE di Lugano, noto alla precettante almeno dal 21 aprile 2000 (doc. F, inc. 15.2000.72). Il gravame, tardivo, è stato quindi a buon diritto dichiarato irricevibile. Le osservazioni solo di merito dell'escusso non potendo essere che inconferenti sull'esito della disputa ricorsuale, dalla loro mancata intimazione alla qui istante nessun pregiudizio le è potuto derivare.

  1. Per tranquillizzare la precettante, in via abbondanziale le va ricordato che l'opposizione interposta dalla moglie dell'escusso già risulta evidente dall'esemplare per il creditore prodotto dalla stessa __________ (doc. A, inc. 15.2000.72): dallo stesso documento è pure di immediata comprensione l'errore - peraltro correttamente subito ammesso dall'organo d'esecuzione forzata - commesso dal funzionario che ha apposto il timbro "nessuna opposizione, unire il precetto alla domanda di proseguimento" (doc. A, inc. 15.2000.72), benché l'opposizione risultasse con chiarezza dalla sottolineatura sotto la formulazione prestampata "opposizione" e dalla firma nello spazio apposito. Ogni elucubrazione di segno contrario rasenta la temerarietà.

  2. Trattandosi di rimedio straordinario di diritto cantonale, l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda proposizione LEF non torna applicabile, i mezzi di impugnativa già essendo stati indicati nella pregressa sentenza su ricorso ex art. 17 LEF dell'11 luglio 2000.

  3. La domanda di revisione va pertanto respinta.

Non si prelevano spese (art. 16 cpv. 1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR).

Richiamato l'art. 26 LPR,

Pronuncia:

  1. La domanda di revisione 27 luglio 2000 __________ è respinta.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: -


Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

revisionright to be heardtardinessdebt enforcementsupervisory complaintprocedural economycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the revision request was admissible despite the earlier finding that the underlying complaint was late

Decisione estratta

The revision request was rejected; the prior complaint had been filed too late because the applicant already had the necessary elements to complain when the administrative decision was notified.

Motivazione estratta

The court held that the ten-day period runs from notification of the challenged decision, not from the moment the applicant subjectively gathers all possible arguments. The record showed the essential facts were already evident from the enforcement office's decision.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant's right to be heard had been violated because the opposing observations were not served to her

Decisione estratta

No violation of the right to be heard was found.

Motivazione estratta

The observations addressed only the merits and had no bearing on the tardiness question. Since they could not affect the outcome, their non-notification caused no prejudice.

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