AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2000.95
Data decisione, Autorità:
08.09.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00095
Lugano
8 settembre
2000 LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 luglio 2000 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ – e
meglio contro l’attestato di carenza beni 12 luglio 2000 – promossa da
__________ avverso
viste le osservazioni:
4 agosto 2000 di __________
11 agosto 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 14 giugno 2000 la __________ ha domandato di proseguire l’esecuzione in
base all’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento dell’11 gennaio
2000.
In data
15 giugno 2000 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 10 luglio 2000.
Solo l’11
luglio 2000 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento risultato tuttavia
infruttuoso sulla base del seguente calcolo:
Entrate:
Stipendio CHF 4'479.80
Alimenti
(1'068 x 1/3) CHF 356.00
CHF 4'835.80
Minimo
d’esistenza
Minimo
base CHF 1'025.--
Figlio CHF
400.--
Figlio CHF
300.--
Affitto CHF 1'900.--
Riscaldamento CHF
20.--
Cassa
Malati CHF 249.60
Cassa
Malati CHF 246.40
Trasferte CHF
240.--
Dr.
__________ CHF 300.--
Dr.
__________ CHF 300.--
Tribunale
d’appello CHF 100.--
CHF 5'081.20
Con
ricorso 20 luglio 2000 la __________ chiede che l’attestato di carenza beni 12
luglio 2000 venga annullato e che l’UE di Lugano proceda ad un nuovo calcolo
del minimo esistenziale, sostenendo che un canone di locazione di CHF
1'900.—mensili è eccessivo.
Nelle sue
osservazioni 4 agosto 2000, __________ postula in sostanza la reiezione del
gravame, sostenendo di aver già provato nel passato di cercare un nuovo
appartamento e di avere infine trovato una casa a __________ per CHF
1'500.—mensili.
L’UEF ha
chiesto con osservazioni 11 agosto 2000 la conferma della propria decisione.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21,
108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
a) Per quanto riguarda le entrate dell’escussa occorre rilevare
che l’Ufficio ha correttamente fissato lo stipendio netto in CHF 4'479.80, non
tenendo conto del rimborso di un prestito che l’escussa ha probabilmente
contratto con la sua datrice di lavoro (cfr. conteggio paga, voci “ 752
rimborso prestito” e “754 interessi prestito”).
b) Tale modo
di procedere è corretto, ma necessita di precisazioni. Infatti quando il terzo
debitore contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto
il pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei
confronti dell’escusso, il credito dell’escusso è in principio comunque
pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato, se del caso,
mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n. 3 pag. 215; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 100 LEF; cfr. DTF 120 III 18, 120
III 131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.
76 pag. 181, Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse
solo in parte l’ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una
compensazione solo parziale, l’eccedenza pignorabile è costituita dalla quota
dello stipendio percepita dall’escusso (dedotta la trattenuta effettuata dal
datore di lavoro) eccedente il minimo vitale dell’escusso. Inoltre andrà
pignorato quale credito contestato l’importo mensile pari alla trattenuta
operata dal datore di lavoro, che, se del caso, potrà essere realizzata.
c) L’Ufficio
iscrive inoltre un’entrata per alimenti pari a CHF 356.--(1068 x 1/3), senza
essersi fatto produrre una copia della sentenza di divorzio da __________:
questa Camera non può pertanto verificare né la correttezza dell’importo di CHF
1'068.—né il motivo della riduzione di 2/3 di tale importo né se tale importo
viene effettivamente ancora corrisposto.
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l'importo base per
persona singola che vive presso parenti è di CHF 925.--. In caso di conviventi
senza figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della
determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti; se
i conviventi hanno invece figli in comune si giustifica l’applicazione
dell’importo base per coniugi di CHF 1'370.-- (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n° 24 ad art. 93 LEF).
Nel caso
di specie l’escussa ha dichiarato di essere divorziata da __________ dal
settembre 1990; tuttavia dal contratto di locazione 21 luglio 1993 si può
desumere che l’escussa divide l’appartamento con __________; inoltre sempre
l’escussa afferma di essere la madre di due figlie: __________ (nata nel
__________) e __________ (nata nel __________) [cfr. fattura 23 maggio 2000
cassa malati __________]. Per quanto attiene __________, la filiazione appare
verosimile, l’escussa avendo divorziato da __________; essa invece si rivela
dubbia per __________, poiché se quest’ultima fosse stata concepita dall’escussa
dovrebbe portare il cognome di quest’ultima, dato che è divorziata (cfr. art.
270 cpv. 2 CC).
Di conseguenza occorre rilevare che gli accertamenti dell’Ufficio non sono
sufficienti; in particolare esso doveva appurare quale fosse il legame tra
l’escussa e __________, nonché tra l’escussa e le presunte figlie, interrogando
tanto l’escussa quanto __________.
In DTF
109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della
concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti
non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell'escusso di esigere dalla
concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà.
Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che
non è quello del debitore e verso il quale quest'ultimo non può far valere
nessun diritto al mantenimento (cfr. pure Georges
Vonder Mühll, ibidem).
Nel caso
in esame la debitrice stessa produce un contratto di locazione dal quale si
rileva che lo stesso viene locato assieme a __________. Il canone di locazione
(CHF 1'500.--) e le spese accessorie (CHF 200.--) assommano a CHF 1'700.—(e non
a 1'900.—come indicato dall’Ufficio). Di conseguenza il canone di locazione
computabile a __________ è di CHF 850.--.
Dal momento che nelle spese accessorie sono comprese le spese di riscaldamento
non può dunque essere riconosciuta un’ulteriore spesa di CHF 20.—mensili.
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cifra
3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n° 27, pag. 170; Fritsche / Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n° 60).
Nel caso
in esame __________ abita a __________ e lavora a __________; la distanza non è
eccessiva, e occorre considerare che l’escussa potrebbe fare capo ai frequenti autopostali
che collegano il suo domicilio al luogo di lavoro; la durata di tale
spostamento si aggira attorno ai 20 minuti, cosicché essa impiegherebbe
quotidianamente circa quaranta minuti per il tragitto casa-lavoro e ritorno.
L’Ufficio
avrebbe dovuto appurare se l’uso del veicolo privato era strettamente
necessario con l’esercizio della professione della debitrice, e in caso
negativo se alla debitrice non dovessero essere computati unicamente i costi di
un abbonamento “Arcobaleno” o di altra tariffa applicabile alla presente
fattispecie.
Per
quanto attiene alla Cassa malati dell’escussa, l’estratto dei premi LAMal
prodotto dall’escussa attesta un premio mensile di CHF 249.—(e non 249.60 come
riportato dall’Ufficio), che può essere ammesso integralmente non essendo
comprensivo di prestazioni complementari secondo la LCA.
Per
quanto attiene ai premi delle Casse malati delle figlie, il premio mensile per
__________ di CHF 83.20 può essere ammesso; per quanto riguarda invece quello
di __________, l’Ufficio avrebbe dovuto – come detto – appurare il legame tra
l’escussa e __________.
Occorre da ultimo rilevare che anche se il premio per __________ fosse da
imputare all’escussa, esso avrebbe dovuto essere fissato in CHF 83.20:
l’Ufficio ha invece ammesso un premio per entrambe le bambine di CHF 246.40,
importo che non risulta da nessun documento formante l’incarto.
Il ricorrente
chiede che venga tenuto conto di alcuni debiti con il Tribunale d’appello e con
i dentisti __________ e __________.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni
nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi
alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o
all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso (DTF 112
III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare
all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
In ogni caso l’Ufficio deve accertarsi che il contratto su cui si fonda il
presunto debito esista veramente, a quanto assomma ancora lo scoperto e se le
rate vengono effettivamente pagate (cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll, op. cit.,
n° 33 ad art. 93 LEF). In caso contrario tali importi non possono figurare nel
calcolo del minimo di esistenza.
Per
quanto riguarda dunque il debito con il Tribunale d’appello, nulla prova
l’esistenza, la consistenza e la dilazione di tale importo, nonché lo stadio
dell’eventuale procedura esecutiva e gli effettivi pagamenti. Esso pertanto non
può essere ammesso.
Per
quanto riguarda i presunti versamenti a favore del dr. dent. __________,
occorre rilevare che l’escussa ha soltanto prodotto una fattura del 6 agosto
1999, sostenendo inoltre di versargli CHF 300.—mensili. Orbene al momento del
pignoramento, se tale dilazione fosse veramente stata rispettata, questo debito
avrebbe dovuto essere saldato da diversi mesi.
Per
quanto riguarda da ultimo il preteso credito del dr. dent. __________,
l’escussa ha unicamente prodotto un preventivo del 23 febbraio 1999. Tale
documento non dimostra certamente l’esistenza di un debito e non può
giustificare alcuna deduzione.
Di
conseguenza l’Ufficio non avrebbe dovuto iscrivere alcuna deduzione per i tre
pretesi creditori.
Alla luce
di queste considerazioni e onde garantire il doppio grado di giurisdizione, si
giustifica la retrocessione degli atti, con l'invito all'UE di Lugano a
procedere ad un nuovo calcolo dell'eccedenza pignorabile sulla base delle
indicazioni espresse ai considerandi precedenti e sulla base delle affermazioni
contenute nelle osservazioni dell’escussa, che ha sostenuto di voler traslocare
a __________ nel corso del mese di settembre 2000.
Il
ricorso è pertanto accolto nel senso dei considerandi.
A futura
memoria si ricorda all’UE di Lugano che i pignoramenti di salario devono essere
eseguiti con maggiore diligenza, non limitandosi ad accogliere tutte le
affermazioni degli escussi, ma obbligandoli a produrre tutta la documentazione
necessaria a dimostrazione delle loro entrate e uscite, pena il non
riconoscimento delle deduzioni da loro richieste.
L’Ufficio dovrà inoltre prestare maggiore attenzione agli argomenti ricorsuali,
facendo maggiormente uso della sua facoltà di riconsiderazione prevista dagli art.
17 cpv. 4 LEF e 11 cpv. 2 LPR. Detto altrimenti osservazioni come quelle 11
agosto 2000 non sono ammissibili.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret
J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 11 LPR, art.
61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 20 luglio 2000 __________, è accolto nel
senso dei considerandi.
1.1. L’attestato
di carenza beni 12 luglio 2000 dell’UE di Lugano è annullato.
1.2. Di conseguenza l'incarto è retrocesso all'UE di Lugano per
nuova decisione sull'eccedenza pignorabile del salario secondo i considerandi
di questa sentenza.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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