Attachment minimum of existence and spouse income

15.2000.92Altro tribunale28 ago 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A debtor challenged a Lugano enforcement office attachment, requesting that CHF 1,500 allegedly paid monthly to his wife and child be included in the subsistence minimum. The supervisory chamber held that only actually paid and legally owed support can be deducted, and rejected reliance on a private agreement between spouses living only factually separated. However, because the spouses were not legally separated, the office should have investigated the wife's income and recalculated the family minimum accordingly. The complaint was rejected, but the matter was remitted to the enforcement office for further findings. No costs or indemnities were awarded.

Massima Omnilex

Art. 93 LEF, Art. 163 CC; attachment of earnings and calculation of the subsistence minimum in the case of spouses living together or only factually separated. Amounts claimed for maintenance of dependants are deductible only if actually paid and legally owed; a private agreement not grounded in a judicial or legal maintenance obligation does not suffice. If both spouses have income and are not legally separated, the attachable share must be determined by establishing both incomes and the common family minimum, then apportioning that minimum between the spouses. The enforcement authority must investigate ex officio the decisive circumstances at the time of attachment; later changes are relevant only on revision (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.92

Data decisione, Autorità: 28.08.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00092

Lugano 28 agosto 2000 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 luglio 2000 di


contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 6 luglio 2000

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da


rapp. da __________

viste le osservazioni 7 agosto 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

B. Il 30 maggio 2000 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota eccedente il minimo di esistenza dell’escusso, stabilito sulla base del seguente calcolo:

Introiti fr. 4’038.20

Minimo di esistenza

Minimo base fr. 1’370.--

Figli minorenni fr. 300.--

Locazione fr. 1’240.--

Cassa malati fr. 153.--

Trasf. e pasti fr. 400.--

Totale deduzioni fr. 3’470.--

C. Con ricorso 17 luglio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati fr. 1’500.-- che egli verserebbe mensilmente alla moglie, dalla quale vive separato, per il proprio mantenimento e quello del figlio, sulla base della convenzione stipulata il 14 luglio 2000.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

Orbene, nel caso di specie oltre a non esservi alcun elemento probatorio che dimostri l’effettivo pagamento di fr. 1’500.-- mensili per il mantenimento della moglie e del figlio, non sussiste alcun obbligo legale per l’escusso di versare tale importo, essendo i coniugi separati solo di fatto. La convenzione sottoscritta dai coniugi __________ il 14 luglio 2000 è suscettibile di costituire un artifizio volto a diminuire l’eccedenza pignorabile. Pertanto non esiste alcuna possibilità di accordare ulteriori riduzioni per il mantenimento del figlio oltre l’importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall’UE di Lugano, conformemente al punto 1.21 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Eventuali modifiche degli obblighi alimentari del debitore derivanti da una decisione delle competenti autorità giudiziarie, potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.

  1. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).

Nel caso di specie, non essendo i coniugi __________ legalmente separati si applicano le modalità di calcolo del minimo vitale testé descritte. Di conseguenza, avendo l’UE di Lugano omesso di accertare il reddito della moglie dell’escusso s’impone la retrocessione degli atti all’Ufficio affinché proceda a tale incombenza, determinando l’eventuale eccedenza pignorabile a carico di __________ sulla base di tutti gli elementi di reddito della famiglia. L'UE di Lugano dovrà previamente accertare se nel frattempo è stata promossa un'azione di separazione o di divorzio, ritenuto che in siffatta evenienza dovrà determinarsi di conseguenza.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 1997 di __________, è respinto.

  1. Gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

attachment of earningssubsistence minimumspouse incomemaintenance paymentsrevision of attachmentex officio investigation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether alleged monthly payments to the debtor's wife and child had to be included in the minimum of existence.

Decisione estratta

No. Only amounts actually paid and legally due may be counted; here there was no proof of payment and no legal duty was shown because the spouses were only factually separated.

Motivazione estratta

A later private agreement could not reduce attachable income. Any future maintenance changes ordered by a competent court could be considered only in a revision of the attachment.

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement office had to recalculate the attachment by taking into account the wife's income as well.

Decisione estratta

Yes. Because the spouses were not legally separated, the common family minimum had to be determined on the basis of both spouses' income, and the office had failed to ascertain the wife's income.

Motivazione estratta

Under Art. 163 CC and the cited case law, the debtor's attachable share must be calculated after establishing the income of both spouses and the common minimum subsistence level.

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