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Numero d'incarto:
15.2000.92
Data decisione, Autorità:
28.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00092
Lugano
28 agosto
2000
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
17 luglio 2000 di
contro
l’operato dell’UE di
Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 6
luglio 2000
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
rapp.
da __________
viste le osservazioni 7
agosto 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di
__________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il
30 maggio 2000 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota eccedente
il minimo di esistenza dell’escusso, stabilito sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr.
4’038.20
Minimo
di esistenza
Minimo
base fr. 1’370.--
Figli
minorenni fr. 300.--
Locazione
fr. 1’240.--
Cassa
malati fr. 153.--
Trasf.
e pasti fr. 400.--
Totale
deduzioni fr. 3’470.--
C. Con
ricorso 17 luglio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendo
che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati fr. 1’500.-- che
egli verserebbe mensilmente alla moglie, dalla quale vive separato, per il
proprio mantenimento e quello del figlio, sulla base della convenzione
stipulata il 14 luglio 2000.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;
120 III 16).
Orbene,
nel caso di specie oltre a non esservi alcun elemento probatorio che dimostri
l’effettivo pagamento di fr. 1’500.-- mensili per il mantenimento della moglie
e del figlio, non sussiste alcun obbligo legale per l’escusso di versare tale
importo, essendo i coniugi separati solo di fatto. La convenzione sottoscritta
dai coniugi __________ il 14 luglio 2000 è suscettibile di costituire un
artifizio volto a diminuire l’eccedenza pignorabile. Pertanto non esiste alcuna
possibilità di accordare ulteriori riduzioni per il mantenimento del figlio
oltre l’importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall’UE di Lugano, conformemente
al punto 1.21 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera. Eventuali modifiche degli obblighi alimentari
del debitore derivanti da una decisione delle competenti autorità giudiziarie,
potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.
- Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un
reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento
della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la
quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di
ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il
minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile
del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo
vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
Nel
caso di specie, non essendo i coniugi __________ legalmente separati si
applicano le modalità di calcolo del minimo vitale testé descritte. Di
conseguenza, avendo l’UE di Lugano omesso di accertare il reddito della moglie
dell’escusso s’impone la retrocessione degli atti all’Ufficio affinché proceda
a tale incombenza, determinando l’eventuale eccedenza pignorabile a carico di
__________ sulla base di tutti gli elementi di reddito della famiglia. L'UE di
Lugano dovrà previamente accertare se nel frattempo è stata promossa un'azione
di separazione o di divorzio, ritenuto che in siffatta evenienza dovrà
determinarsi di conseguenza.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17
e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 1997 di __________, è respinto.
-
Gli
atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al
considerando 3 di questa sentenza
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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