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Numero d'incarto:
15.2000.90
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00090
Lugano
10 agosto
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi congiunti 13 luglio 2000 di
e
contro
l’operato
dell’UEF di Riviera contro la decisione 10 luglio
2000 di respingere la domanda di esecuzione, promossa contro
viste le osservazioni 14 luglio 2000 dell’UEF di Riviera,
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 1
dicembre 1999 l'UEF di Riviera ha rilasciato due attestati di carenza beni per
fr. 5'336.-- risp. fr. 1'051.65 nelle esecuzioni __________ risp. __________
promosse dallo __________ risp. dalla __________ nei confronti di __________.
B. In data 7 luglio 2000 lo __________ e la __________ hanno inoltrato
le domande di esecuzione, indicando unicamente il nome, il cognome, il codice
di avviamento postale e la località del debitore, riferendosi tuttavia agli
attestati di carenza beni di cui sopra.
C. Il 20 luglio 2000, l'UEF di Riviera ha respinto le domande 7 luglio
2000 a motivo che le stesse non indicavano l'indirizzo esatto del debitore;
D. Con ricorsi congiunti 13 luglio 2000 lo __________ e la __________
hanno chiesto l'annullamento della decisione e che l'UEF di Riviera sia
obbligato a dare seguito alle due domande di esecuzione, a motivo che la
decisione contestata rivestirebbe un carattere eccessivamente formalista.
E. Con osservazioni 14 luglio 2000, l'UEF di Riviera conferma la
propria decisione, sostenendo che la Posta di __________ non accetta invii
senza l'indicazione della via e del numero civico, e rilevando che spetta al
creditore fornire l'indirizzo esatto del debitore.
Considerando
in diritto:
-
I ricorsi 13 luglio 2000 dello __________ e della __________
sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di Riviera nell'ambito di due
differenti esecuzioni contro __________. I gravami si basano sul medesimo
complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due
ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle
vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
Giusta l'art. 67 LEF la domanda di
esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'Ufficio di esecuzione,
indicando le generalità del creditore procedente e del suo eventuale
rappresentante, le generalità dell'escusso e del suo eventuale rappresentante,
l'ammontare del credito e il titolo su cui si fonda la pretesa (Sabine Kofmel Ehrenzeller, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 4 ss. ad art. 67).
Se la
domanda di esecuzione è viziata in modo rimediabile, il principio del divieto
del formalismo eccessivo impone di dare la possibilità al creditore di riparare
il vizio entro un termine adeguato (art. 32 cpv. 4 LEF; cfr. Francis Nordmann, in: op. cit.,
n° 15 ad art. 32; DTF 118 III 12). Nell'eseguire il controllo formale di
una domanda di esecuzione, l'Ufficio non può percepire tasse e spese, poiché
alla materia torna applicabile esclusivamente l'art. 16 OTLEF, che prevede una
tassa forfetaria - calcolata in funzione dell'ammontare del credito - per tutte
le operazioni connesse al precetto esecutivo.
-
Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore
secondo l'art. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF va intesa in senso largo quale indirizzo
per la notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al
creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non
sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi
e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente tenuto ad
esperire ulteriori ricerche, per poi passare alla notifica nelle forme edittali
previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (Nordmann,
in: op. cit., n° 31 s. ad art. 67; DTF 112 III 6).
-
Per le domande di esecuzione contro debitori domiciliati in Comuni,
le cui vie portano una denominazione ufficiale, occorre indicare la strada e
l'eventuale numero civico, ed in caso di omonimia presso lo stesso indirizzo
anche l'anno di nascita del debitore, poiché gli eventuali atti esecutivi -
redatti in base alle informazioni carenti fornite dal creditore - sarebbero di
principio nulli (Nordmann,
in: op. cit., n° 28 ad art. 67).
Le domande
formalmente carenti sotto questo aspetto vanno pertanto ritornate al creditore
per completazione, ma non respinte (cfr. cons. 7).
-
a) Se la
domanda di esecuzione viene redatta rifacendosi ad atti immediatamente
precedenti dell'Ufficio (ed in particolar modo ad un attestato di carenza beni
nell’ipotesi che se ne chieda la prosecuzione dell’esecuzione entro i sei mesi
ex art. 149 cpv. 3 LEF), nei quali l'Ufficio stesso non ha indicato in maniera
completa l'indirizzo dell'escusso, l'esigenza di completare l'indirizzo da
parte del creditore è un formalismo eccessivo, poiché l'errore di trascrizione
dell'Ufficio può ingenerare nel creditore procedente la convinzione che
l'Ufficio si accontenti delle indicazioni contenute nei propri atti.
-
b) Non è invece
un formalismo eccessivo, pretendere che il creditore - che in precedenza ha
dimostrato di conoscere l'indirizzo del debitore - indichi sempre l'indirizzo
completo, nonostante le omissioni dell'Ufficio, poiché in ultima analisi la
celerità dell'esecuzione da lui avviata dipenderà dalla sua precisione.
-
In casu occorre rilevare che i creditori procedenti hanno in
precedenza già avviato delle procedure esecutive contro il medesimo debitore,
ottenendo alla fine entrambe un attestato di carenza beni. Pur non essendo
necessario produrre tali atti, e supposto che gli stessi riportino unicamente
il nome, il cognome e la località dell'escusso, non sarebbero stati sufficienti
a supplire la carenza formale delle domande di esecuzioni, poiché notoriamente
le creditrici dispongono di un archivio aggiornato degli indirizzi dei propri debitori.
Se al contrario
le creditrici non avessero disposto di tali archivi, si sarebbe dovuto procedere
ai sensi del cons. 3.
Di conseguenza,
il ricorso deve essere respinto.
-
A futura memoria, l'Ufficio si preoccuperà di allestire tutti i
propri atti esecutivi, indicando sempre l'indirizzo completo dell'escusso, e se
del caso indicando pure l'anno di nascita. In tal modo eviterà che le domande
(di esecuzione o di proseguimento) fondate su un precedente atto esecutivo
dell'Ufficio, debbano essere accolte, nonostante la carenza nell'indicazione
dell'indirizzo per la notificazione.
La domanda di esecuzione formalmente carente
non va respinta ma retrocessa al creditore perché la completi sollecitamente:
in tal caso gli effetti temporali sono riportati al momento dell’insinuazione
carente.
- Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art.
81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art.
62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 32, 66, 67 LEF, art. 16, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorsi 13 luglio 2000 sono dichiarati congiunti.
-
Il ricorso
13 luglio 2000 dello __________, è respinto.
Il ricorso 13 luglio 2000 della __________,
è respinto.
-
Le
domande d’esecuzione sono retrocesse ai creditori perché le completino entro
dieci giorni.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni
alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna,
per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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