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15.2000.88 ΓÇó Annulment of a certificate of loss for insufficient inquiry into debtor’s income
15.2000.88Altro tribunale17 lug 2000Granted
A creditor complained against a Lugano enforcement office certificate of loss issued after an execution against the debtor. The supervisory chamber held that the office had failed to make the necessary ex officio inquiries into the debtor’s occupation, income, and family needs. It therefore annulled the certificate and remitted the file to the enforcement office for further findings and, if appropriate, a wage seizure. The complaint was upheld, with no costs and no indemnity awarded.
Art. 17 LEF, Art. 21 cpv. 4 LPR; supervisory review of a certificate of loss following income enforcement. Enforcement authorities must ex officio determine the decisive facts at the time of seizure, in particular the debtor’s income and necessary family needs. If the challenged decision rests on insufficient factual findings, the supervisory authority does not merely correct but may annul the decision and remit the matter for supplementation and a new ruling; the choice between reforming and remitting lies within its discretion (consid. 3-5). Gratuitousness of the complaint procedure excludes costs and party indemnities where the applicable debt-enforcement rules so provide (consid. 6).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.88
Data decisione, Autorità: 17.07.2000, CEF
Incarto n. 15.2000.00088
Lugano 17 luglio 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 giugno 2000 di
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza di beni 13 giugno 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni 11 luglio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 13 giugno 2000 l’UE di Lugano, avendo accertato l’inesistenza di beni o redditi pignorabili, ha emesso l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice nei confronti di __________;
che con ricorso 26 giugno 2000 la __________ insorge contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escussa;
che con osservazioni 11 luglio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato;
che l’escussa non ha formulato osservazioni;
che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13);
che per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio;
che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento;
che la decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260);
che nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dalla debitrice ed il reddito conseguito, nonché la propria situazione famigliare;
che di conseguenza l’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________ va annullato e l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento;
che ne consegue l’accoglimento del gravame;
che sulle spese, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1.1 Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.
1.2 L’incarto è retrocesso all’UE di Lugano affinché compia i necessari accertamenti atti a determinare eventuali redditi o beni pignorabili nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - studio legale __________;
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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