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Numero d'incarto:
15.2000.8
Data decisione, Autorità:
03.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00008
Lugano
3 ottobre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Charles Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di
rappr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro l’avviso di pignoramento del 3
gennaio 2000 – promossa da
rappr. dall’avv. __________
richiamata l'ordinanza presidenziale 19 gennaio 2000, con la quale
al ricorso è stato concesso effetto sospensivo,
viste le osservazioni:
25 gennaio 2000 dell'Ufficio postale __________
31 gennaio 2000 dell'ing. __________
14 luglio 2000 dell’UEF di __________,
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 2
dicembre 1999, l'UEF ha allestito su richiesta dell'ing. __________ il precetto
esecutivo n. __________ contro il __________ (di seguito: __________) per un
credito di CHF 63'339.25 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 1999.
B. Il 3 dicembre
1999, il PE n. __________ è stato notificato al __________ presso l'Ufficio
postale di __________ nelle mani della signora __________, segretaria presso il
__________. A detta di quest'ultima, essa avrebbe comunicato alla funzionaria
dell'Ufficio postale, signora __________, di opporsi al PE. Tale opposizione
non risulta tuttavia sul PE.
C. Il 23 dicembre
1999, l'ing. __________ ha domandato di proseguire l'esecuzione; l'UEF di
__________ ha inviato al __________ in data 3 gennaio 2000 l'avviso di
pignoramento previsto per il 18 gennaio 2000.
D. Con ricorso 12
gennaio 2000, il __________ sostiene che la propria segretaria ha verbalmente
formulato opposizione al momento della notifica del PE n. __________ da parte
della funzionaria dell'Ufficio postale. Chiede pertanto l'annullamento
dell'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 e l'apposizione nei registri delle
esecuzioni dell'opposizione 3 dicembre 1999.
E. Con
osservazioni 25 gennaio 2000, l'Ufficio postale di __________ ha comunicato che
la funzionaria __________ non era in grado di ricordare i fatti di cui al
ricorso, ma che la stessa si sarebbe sempre attenuta alle disposizioni interne,
che regolano la notifica di atti esecutivi agli sportelli postali. In
conclusione l'Ufficio postale non dubita della propria dipendente e conferma
dunque la tesi secondo la quale non sarebbe stata interposta opposizione.
F. Con
osservazioni 31 gennaio 2000 __________ contesta i fatti così come esposti dal
ricorrente e chiede la conferma dell'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000.
G. Con osservazioni 3 febbraio 2000 l'UEF di __________ conferma il
proprio operato e chiede la reiezione del gravame.
H. All’udienza del
20 settembre 2000, la funzionaria postale __________ ha confermato il contenuto
delle osservazioni 25 gennaio 2000 dell’Ufficio postale di __________, non ricordando
che la segretaria del __________, __________, abbia interposto opposizione.
Quest’ultima ha invece confermato di aver comunicato verbalmente l’opposizione
alla funzionaria __________ e di aver riferito di questo fatto all’ing.
__________, una volta tornata in ufficio. L’ing. __________ a sua volta ha
confermato quest’ultima circostanza.
considerando
in diritto:
- Giusta l'art.
74 LEF, l'escusso che intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o
per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione (art. 74
LEF). La nozione di "consegna" è da leggersi in relazione all'art. 72
LEF, che prevede la notificazione del precetto esecutivo per le cure
dell'ufficiale delle esecuzioni, di un impiegato dell'Ufficio esecuzioni o
tramite il servizio postale.
Qualora la
notificazione si faccia per posta, il funzionario postale agisce in luogo e
vece dell'ufficio di esecuzione ed è tenuto a ricevere ed iscrivere sul precetto
esecutivo l'opposizione verbale fatta, senza obbligo di informare il debitore
dei mezzi di diritto (cfr. l'art. 72 cpv. 2 LEF, che prevede unicamente
l'obbligo di attestazione del giorno e della persona a cui è stato notificato
il PE); in ogni caso tocca all'escusso sincerarsi che il funzionario postale
abbia iscritto l'opposizione (cfr. DTF 32 I 761); vizi nell'iscrizione
dell'opposizione possono essere fatti valere tramite ricorso all'autorità di
vigilanza (art. 17 LEF); se infine l'opposizione, espressa verbalmente al
funzionario postale, non viene iscritta, ma tale fatto può essere provato,
l'escusso potrà ricorrere contro il primo atto d'esecuzione successivo,
chiedendone l'annullamento e l'accertamento dell'effettuata opposizione (cfr. Balthasar Bessenich, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n 13 ad art. 74 LEF e Karl
Wütrich / Peter Schoch, n. 11 ss. ad art. 72; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna
1999, n. 20 ad art. 72).
- In casu la
segretaria del __________ si lamenta del fatto che l'opposizione verbale
espressa alla funzionaria postale dell'Ufficio di __________ non è stata registrata
sul precetto esecutivo n. __________; al contempo, la funzionaria postale, già
interrogata dai suoi superiori, non si ricorda di tale evenienza e sostiene di
essersi sempre attenuta alle disposizioni di servizio.
In sostanza, l'intera
vertenza s'accentra sulle affermazioni discordanti della rappresentante
dell'escusso e della funzionaria postale. L'audizione testimoniale di queste
due persone non è servita a chiarire i fatti, poiché in assenza di terze persone
che hanno assistito ai fatti, entrambe le tesi sono possibili.
Benché nella
procedura di ricorso dell'art. 17 LEF valga il principio inquisitorio, il
dovere e l'onere delle parti impone che esse partecipino attivamente all'accertamento
dei fatti. L'autorità di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge
dagli atti e documenti dell'incarto; resta tuttavia riservato il dovere
accresciuto di accertamento d'ufficio dei fatti nell'ipotesi della nullità ex
art. 22 LEF come pure nei casi suscettibili di sfociare in procedimenti
disciplinari (art. 19 LPR; Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 243 s.)
Dal momento che non
sono state offerte altre prove a sostegno della tesi dell'escusso, e che non è
più possibile riferisi al principio "in dubio pro debitore", potendo
ora l’istituto dell’art. 85a LEF correggere i casi più urtanti dal profilo finanziario
per l’escusso.
Il ricorso va
pertanto respinto.
-
A titolo
abbondanziale si ricorda che all'escusso rimangono sempre aperte le possibilità
di cui al cennato art. 85a LEF (accertamento dell'inesistenza del debito) e
art. 86 LEF (ripetizione per pagamento indebito). Nel primo caso, l'escusso ha
la possibilità di chiedere la sospensione provvisoria dell'esecuzione e se del
caso il giudice potrà annullare l'esecuzione (art. 85a cpv. 2 e 3 LEF). Nel
secondo caso, supposto che l'esecuzione si sia terminata con un pagamento da
parte dell'escusso, quest'ultimo potrà chiedere al giudice dell'esecuzione o
del foro ordinario del creditore la restituzione del pagamento indebito (art.
86 LEF).
-
Sulle tasse
occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Poudret-Sandoz, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 72, 74, 85a e 86 LEF, art. 61 e 62
OTLEF, art. 19 LPR,
pronuncia:
-
Il ricorso 12 gennaio 2000 __________, è respinto.
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________;
Comunicazione all'UEF
di Locarno.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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