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Numero d'incarto:
15.2000.79
Data decisione, Autorità:
13.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00079
15.2000.00035
Lugano
13 ottobre
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Cocchi
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza
di ricusa ex art. 10 cpv. 1 LEF presentata il 16 giugno 2000 da
(patrocinato
dall'avv. __________)
nei confronti del __________, nella sua qualità di
nell'ambito del procedimento dipendente dalle esecuzioni promesse
nei confronti dell'istante da:
(patrocinato
dall'avv. __________)
(__________)
viste le osservazioni
-
5 luglio 2000 del
__________;
-
12 luglio 2000 del __________, presidente della camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello;
Ritenuto in fatto:
che
con ricorso del 9 febbraio 2000 __________ è insorto contro l'operato dell'UEF
di Bellinzona nell'ambito delle esecuzioni n. __________, __________ e
__________ promosse nei suoi confronti dal Comune di __________, __________ e
__________;
che
__________ è stato citato il 21 aprile 2000 dal presidente di questa Camera per
essere sentito il 16 maggio 2000 in sede di interrogatorio formale in relazione
al suo ricorso;
che
la citazione non è stata ritirata dall'escusso;
che
l'11 maggio 2000 il presidente di questa Camera ha ordinato la pubblicazione
sul FUC del __________ della citazione per l'udienza prevista per il 19 giungo
2000;
che
con scritto 18 maggio 2000 __________ ha criticato l'ordinanza processuale
emessa dal presidente di questa Camera e relativa alla notificazione in via
edittale della citazione per l'interrogatorio del 19 giugno 2000;
che
con istanza del 16 giugno 2000 __________ chiede la ricusa del giudice
__________ nella sua qualità di presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza, per avere
illegalmente ordinato la pubblicazione in via edittale della citazione per il
suo interrogatorio davanti all'autorità ricorsuale, e per avere manifestato in
questo modo - a suo giudizio - un atteggiamento preconcetto nei suoi confronti;
che
__________ sostiene inoltre che ricorrerebbero i presupposti della ricusazione
anche nei confronti del segretario di questa Camera, avv. __________, e
dell'ufficiale dell'UEF di Bellinzona, lic iur. __________;
che
con osservazioni del 12 luglio 2000 il __________, esposti i motivi che l'hanno
spinto a ordinare il contestato provvedimento, ha rilevato che non esistono
motivi di ricusazione nei suoi confronti;
che
con osservazioni del 5 luglio 2000 il Comune di __________ ha chiesto la
reiezione dell'istanza;
Considerando in
diritto:
che
nella misura in cui l'istanza fosse eventualmente diretta (il testo non è molto
chiaro) nei confronti del segretario della Camera di esecuzione e fallimenti,
avv. __________ (peraltro non più alle dipendenza del Tribunale di Appello) e
dell'ufficiale dell'UEF di Bellinzona, __________, l'istanza è d'acchito
inammissibile per palese carenza di motivazione (perciò essa non è stata loro
notificata per osservazioni);
che
l'istanza risulta per contro motivata, nella misura in cui critica l'operato
del giudice __________, presidente di questa Camera;
che
il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che l'autorità di vigilanza,
nell'ambito dei suoi attributi di sorveglianza e disciplinari, esercita
funzioni di un'autorità amministrativa e che nei suoi confronti non sono quindi
applicabili gli art. 58 vCost. e 6 CEDU, che garantiscono il diritto a un
giudice indipendente e imparziale nell'ambito dell'esercizio delle sua
funzioni;
che
esso ha però al riguardo soggiunto che la giurisprudenza deduce nondimeno
dall'art. 4 vCost un'analoga garanzia rispetto a quella dell'art. 58 vCost. nei
casi in cui, anziché un'istanza giurisdizionale, sia- come in concreto -
un'autorità amministrativa o parlamentare a decidere (DTF inedita del 16 aprile
2000, inc. __________, consid. 2b);
che
l'art. 10 cpv. 1 n 4 LEF stabilisce che i membri dell'autorità di vigilanza non
possono esercitare le loro funzioni negli affari in cui possano per altri
motivi (oltre quelli previsti alle cifre 1-3) avere interessi;
che
nell'applicazione di questa norma possono pertanto essere assunti gli stessi
criteri invalsi nell'ambito dell'applicazione dell'art. 58 vCost., nel senso
che il motivo di ricusa di cui alla citata norma deve essere ritenuto
adempiuto, qualora sussistano fatti oggettivamene idonei a fondare il dubbio di
parzialità (sentenza del TF citata, consid. 2b).
che
nella fattispecie l'istante fa carico al presidente di questa Camera di avere
un atteggiamento preconcetto nei suoi confronti, per avere illegalmente
ordinato la pubblicazione sul FUC della citazione per l'interrogatorio del 19
giungo 2000;
che
egli pretende la ricusazione di quel magistrato soltanto perché dissente da un
suo provvedimento preso nell'ambito degli incombenti resisi necessari per
statuire sul ricorso contro l'operato dell'UEF di Bellinzona;
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le decisioni e, in generale,
l'attività processuale di un giudice non possono costituire motivo d
ricusazione, salvo nel caso di grave e ripetuta colpa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 27, m. 28);
che
non spetta però alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
chiamata a statuire sull'istanza di ricusa stabilire se il provvedimento preso
dal suo presidente in applicazione dell'art. 66 cpv. 4 n 2 LEF sia corretto,
tale compito spettando, se del caso, alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale federale quale autorità di vigilanza di ultima istanza;
che
allo stadio attuale non è perciò nemmeno possibile rimproverare al magistrato
ricusato di avere emanato un provvedimento destituito di fondamento e tantomeno
di avere sbagliato e tantomeno di avere tenuto un atteggiamento preconcetto nei
suoi confronti dell'istante;
che
si volesse finanche seguire l'istante, ossia considerare il provvedimento
errato, ciò non gli consente però ancora di ricusare automaticamente il giudice
che lo ha preso, poiché in caso contrario ogni parte che ottiene ragione in
sede ricorsuale, sarebbe ipso iure legittimata a ricusare il Tribunale
dell'autorità inferiore per il solo fatto che ha sbagliato;
che
un'ipotesi del genere è però inconcepibile;
che
riguardo agli altri passi intrapresi dall'istante - trasmissione dello scritto
18 luglio 2000 al Consiglio della Magistratura e al __________, eventuali
segnalazioni al Ministero pubblico (v. scritto 21 agosto 2000 all'UEF di
Bellinzona)-, va ricordato che neppure una denuncia penale contro un membro
dell'autorità giudicante basta a fondare una ricusa, perché se così fosse,
basterebbe una denuncia per escludere un giudice non gradito e sceglierne un
altro, ciò che sarebbe contrario alla stessa ratio della garanzia del giudice
imparziale (STF 16 aprile 1999 citata, consid. 4).
che
nella misura in cui è ammissibile l'istanza va di conseguenza disattesa,
siccome infondata;
che
non si riscuotono spese, né si assegnano indennità (art. 62 OTLEF);
Richiamato l'art. 10
LEF
pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ammissibile, l'istanza di ricusa 16 giugno 2000 di __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione ê dato ricorso entro 10 giorni alla camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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