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Numero d'incarto:
15.2000.77
Data decisione, Autorità:
08.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00077
Lugano
8 agosto 2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 8 giugno 2000 di
contro
l’operato
dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________
procedura
concernente anche
patr.
dallo studio legale __________
viste le
osservazioni 14 giugno 2000 di __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea
dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.
B. In data 20 aprile 1999 la __________ () ha comunicato ad
__________ che la moglie del fallito, __________ - __________ risulta proprietaria
della part. n. __________ RFD di __________ () sulla quale il marito
__________ vanta un diritto di abitazione, nonché un diritto di ricupera al
prezzo di fr. 210'000.--. La __________ ha chiesto quindi all'amministratore
speciale del fallimento di iscrivere nell'inventario dei beni del fallito il
diritto di ricupera sulla part. n. __________ RFD di __________ e di esercitare
tale diritto. Subordinatamente qualora la massa decida di rinunciare all'esercizio
di tale diritto, la __________ ha postulato la cessione dello stesso ai creditori
ex art. 260 LEF.
C. Con scritto 20 maggio 1999 __________ si è rifiutato di aderire alle
richieste della __________ sostenendo che il diritto di ricupera non
costituirebbe un attivo della massa e di conseguenza l'esercizio di tale
diritto da parte dell'amministrazione fallimentare speciale sarebbe escluso.
D. Con ricorso 31 maggio 1999 la __________ formulava il seguente petitum:
"1.1 La decisione 20 maggio
1999 del signor __________ è annullata.
1.2. E' fatto ordine all'amministratore speciale
del fallimento __________, signor __________, di procedere immediatamente ad
iscrivere nell'inventario dei beni della massa il diritto di ricupera del
signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo
di fr. 210'000.--.
1.3. E' fatto ordine all'amministratore speciale
del fallimento __________, signor __________, di esercitare ai sensi dell'art.
211 cpv. 2 LEF il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella
no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.
Subordinatamente,
è fatto ordine all'amministratore del fallimento __________, signor __________,
di interpellare i creditori (previa convocazione di un'ulteriore assemblea ai
sensi dell'art. 255 LEF oppure in via circolare secondo l'art. 255a LEF)
affinché abbiano a deliberare sull'esercizio o meno del diritto di ricupera del
signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo
di fr. 210'000.-- e, in caso di rinuncia all'esercizio, è fatto ordine
all'amministratore speciale del fallimento di offrirlo in cessione ai singoli
creditori ai sensi dell'art. 260 LEF."
La ricorrente
assevera che il diritto di ricupera in oggetto non rientra nella categoria dei
beni impignorabili ex art. 92 LEF né nella categoria dei redditi limitatamente
pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF. Di conseguenza tale diritto si rivelerebbe
pignorabile.
E. Con decisione
20 gennaio 2000 questa Camera accoglieva il ricorso della __________ e ordinava
all’amministratore fallimentare speciale di inserire tra i beni della massa, inventariandoli,
i diritti di abitazione e di ricupera in oggetto. Contro tale decisione
__________ si è aggravato al Tribunale federale, il quale il 16 febbraio 2000
dichiarava inammissibile il ricorso.
F. Il 5 giugno
2000 __________ procedeva all’inventario del diritto di abitazione a favore di
__________ sulla part. n. __________ del Comune di __________ (),
nonché del diritto di ricupera a favore di __________ al prezzo di fr.
210'000.-- sulla part. n. __________ del Comune di __________ ().
Tali diritti venivano stimati fr. 1.-- ciascuno.
G. Con ricorso 8
giugno 2000 __________ insorge contro la decisione di inventariare tali diritti
sostenendone l’impignorabilità. Subordinatamente il ricorrente chiede,
nell’ipotesi che tali diritti vengano considerati beni della massa, che gli
stessi siano stimati correttamente.
H. Delle
osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nella misura in cui il ricorrente si aggrava contro la decisione
d’inventariare i diritti di abitazione (recte: i diritti patrimoniali sottesi
al diritto d’abitazione, corrispondente almeno al minor valore che il bene
gravato ha per effetto del diritto d’abitazione) e di ricupera, il gravame si
rivela irricevibile, in quanto la questione è già stata decisa con sentenza 20
gennaio 2000 di questa Camera, cresciuta in giudicato.
-
Secondo il
ricorrente l’amministratore fallimentare speciale sarebbe incorso in un errore
di apprezzamento nell’ambito della valutazione dei diritti di abitazione e
ricupera. Il fallito chiede quindi una nuova valutazione di tali diritti.
Per l’art.97 cpv.
1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove
occorra, da periti. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli
oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni parte interessata può entro
il termine di ricorso contro il pignoramento e previo deposito delle spese occorrenti,
chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti (Bénédict Foex, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.16-19 ad art. 97 LEF; Amonn/Gasser, op. cit. § 22 n.50,
p. 158). Ritenuto che la legge e la dottrina ammettono il ricorso ad un perito
anche nella procedura di fallimento (cfr. art. 29 cpv. 2 RUF, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurigo 1993, § 44 n. 10, p. 225), si
giustifica l’applicazione , mutatis mutandis, degli art. 97 cpv. 1 LEF e 9 cpv.
2 RFF anche alla fattispecie in esame. Di conseguenza __________ dovrà procedere
ad una nuova stima dei diritti inventariati con l’ausilio di un perito, previo
versamento dell’anticipazione delle spese da parte di __________. Si ricorda
tuttavia che l’assenza della stima peritale, analogamente a quanto avviene
nella procedura di pignoramento non inficia l’inventario che resta valido ed
esplica tutti i suoi effetti nella procedura fallimentare in oggetto.
- Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
Sulle spese
occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 97 cpv.1, 227 LEF, 9 cpv. 2 RFF
Pronuncia:
-
Il ricorso 8 giugno 2000 di __________, è accolto.
-
E' fatto ordine all'amministratore fallimentare speciale del
fallimento __________, __________, di determinarsi come al considerando 2 di
questa sentenza.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
a UEF Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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