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Numero d'incarto:
15.2000.59
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00059
Lugano
4 luglio 2000/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 28 aprile 2000 di
(patr. dall’avv. __________)
contro
e meglio contro il verbale di pignoramento 14
aprile 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti
di
(patr.
dall’avv. __________)
viste le
osservazioni 30 maggio 2000 dell’UE di __________
esaminati atti e
documenti;
Ritenuto
in fatto:
A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr.
444'904.80.
B. In
data 25 febbraio 2000 l’UE di __________ pignorava il reddito dell’escusso
sulla base del seguente calcolo:
Introiti
del debitore fr. 8'225.--
Minimo
base fr. 1'025.--
locazione fr. 2'750.--
cassa
malati fr. 227.--
alimenti fr. 3'350.--
pasti
fuori domicilio fr. 198.--
diversi
fr. 50.--
totale fr. 7'600.--.
Tale atto è stato
spedito alla creditrice in data 14 aprile 2000.
C. Con
ricorso 28 aprile 2000 __________ insorge contro l’emissione del “ verbale di
pignoramento” 14 aprile 2000 sostenendo che l’UE di __________ non avrebbe
effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. Il
creditore sostiene inoltre che l’Ufficio avrebbe violato gli art. 106 e 107 LEF,
omettendo di stendere un verbale dell’arredamento dell’abitazione di __________
occupata dal debitore, limitandosi a rilevare che tale arredamento è di
proprietà di terzi. Il ricorrente postula quindi l’annullamento del “verbale di
pignoramento” 14 aprile 2000 e la retrocessione degli atti all’UE di __________
affinché abbia a procedere a un nuovo pignoramento di tutti i beni pignorabili
al domicilio del debitore o altrove, nonché dei crediti e della parte del suo
reddito che eccede il minimo vitale. Quale misura cautelare il creditore chiede
che venga allestito un verbale di pignoramento di tutti i beni presenti
nell’appartamento di __________, indipendentemente dall’esistenza di pretese di
terzi.
D. Con osservazioni 30 maggio 2000 l’UE di __________ comunica
che l’oggetto del contendere è limitato al calcolo del minimo vitale, essendo
la questione relativa al pignoramento dei beni mobili stata evasa con
l’allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, notificato alle parti in
data 12 maggio 2000. L’Ufficio chiede comunque la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in
diritto:
-
Come comunicato dall’UE di __________ nelle proprie osservazioni
l’oggetto del contendere è limitato al calcolo del minimo vitale, essendo la
questione relativa al pignoramento dei beni mobili stata evasa con
l’allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, notificato alle parti in
data 12 maggio 2000.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita
al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo
del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo
(DTF 121 III 20; 120 III 16). Orbene, nel calcolo del minimo vitale
dell’escusso è stato conteggiato l’importo mensile di fr. 3'350.-- a titolo di
alimenti, benché dagli atti risulti unicamente un versamento mensile di fr.
2'200 (cfr. dichiarazione 8 febbraio 1999 dell’ex moglie dell’escusso). Ne
consegue che l’importo riconosciuto dall’UE a titolo di alimenti deve essere
ridotto a fr. 2'200.-- in luogo di fr. 3'350.-- .
-
A titolo di premi della cassa malati al debitore è stato riconosciuto
l'importo mensile di fr. 227.--. Orbene, dal certificato della cassa malati
__________ prodotto dall'escusso si evince che il premio mensile riferito alle
prestazioni obbligatorie secondo la __________ ammonta a fr. 207.--. Ritenuto
che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente
l’assicurazione obbligatoria, l’importo di fr. 227.-- ammesso dall’UE a titolo
di premio della cassa malati, essendo comprensivo delle prestazioni secondo la
LCA, va ridotto a fr. 207.--.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti
nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo
le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1,
30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno
1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
2'750.-- per un alloggio di 3 ½ locali che l'escusso occupa da solo a
__________.
E’
di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di
conseguenza il canone locatizio di fr. 2'750.-- non può essere riconosciuto
come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo
termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di
ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di
locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di
fr. 900.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di
2 locali a __________ o in un comune viciniore. Dagli atti risulta che
l’appartamento occupato dall’escusso è stato arredato dal proprio datore di
lavoro, il quale partecipa inoltre ai costi di gestione, essendo tale alloggio
utilizzato per ospitare la clientela straniera (cfr. dichiarazione 10 luglio
1996 __________ __________). Orbene l’UE di __________ ha omesso di verificare
l’ammontare della partecipazione del datore di lavoro del debitore alle spese
di locazione, il cui importo andrà, se del caso, dedotto dal minimo vitale
dell’escusso.
-
L’UE di __________ ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 198.--
per pasti fuori domicilio e ciò malgrado l’escusso abiti e lavori a Lugano.
Dagli atti non risulta infatti che l’Ufficio abbia effettuato i necessari
accertamenti atti a stabilire se effettivamente l’escusso non possa consumare i
pasti al proprio domicilio. Inoltre l’UE ha riconosciuto l’importo mensile di
fr. 50.-- alla voce “diversi” senza specificare la natura di tale voce di
spesa. Orbene, all’UE di __________ va ricordato che in occasione di futuri
pignoramenti di salario devono essere indicate per ogni singola voce di spese i
relativi importi mensili, evitando il riconoscimento di importi forfetari.
-
Sulla scorta delle considerazioni espresse in precedenza, alfine di
determinare con esattezza le singole voci di spesa che compongono il minimo
vitale dell’escusso e allo scopo di sanare le omissioni di cui ai considerandi
5 e 6, s’impone la retrocessione degli atti all’UE di __________, così come richiesto
dal ricorrente affinché proceda al calcolo dell’eccedenza pignorabile dopo aver
effettuato i necessari accertamenti.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17, 91 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 28 aprile 2000 __________, __________, è
accolto.
-
E’
fatto ordine all’UE di __________ di determinarsi come al considerando 7 di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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