Seizure exemption for car needed to reach work

15.2000.49Altro tribunale27 giu 2000Dismissed

Sintesi

The State of Ticino challenged the debt enforcement office's decision excluding a seized car from seizure. The debtor had stated that he used the car to commute to work, that public transport would be impractical because of time and irregular working hours, and that no company car was available for commuting. The supervisory chamber held that the vehicle was necessary for earning income and therefore exempt under Art. 92 LEF. The complaint was dismissed, and no costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF; sequestro di un'automobile necessaria al debitore per recarsi al lavoro. Un veicolo può rientrare negli arnesi o strumenti impignorabili quando, in concreto, è indispensabile al conseguimento del reddito professionale; decisivi sono l'assenza di un'alternativa ragionevole con i mezzi pubblici, gli orari di lavoro e l'impossibilità di usare un veicolo aziendale. La valutazione si fonda sulle risultanze istruttorie e sul bisogno effettivo per l'esercizio dell'attività lucrativa (consid. 1-3). Nel ricorso di vigilanza LEF, la gratuità della procedura esclude tasse e indennità secondo il regime speciale previsto dalla legge (consid. sulle tasse).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.49

Data decisione, Autorità: 27.06.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00049

Lugano 27 giugno 2000 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 marzo 2000 di

__________ (rappr __________)

contro


nelle diverse esecuzioni promosse dal ricorrente nei confronti di


procedura concernente anche


(rappr. __________)


(rappr. __________)


viste le osservazioni 22 marzo 2000 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti;

Ritenuto

in fatto:

A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. In data 14 luglio 1999 l’UEF di __________ pignorava il salario del debitore, nonché l’autovettura __________, modello __________, targata __________, di proprietà dell’escusso.

C. Il 9 marzo 2000 l’escusso comunicava all’UEF di __________ che l’autovettura in oggetto verrebbe utilizzata per recarsi al lavoro. In data 13 marzo 2000 l’UEF di __________ comunicava quindi ai creditori l’esclusione dal pignoramento dell’autovettura __________, modello __________, targata __________, di proprietà dell’escusso.

D. Con ricorso 16 marzo 2000 lo Stato del Cantone Ticino insorge contro tale provvedimento postulando la realizzazione dell’autovettura in oggetto.

E. Delle osservazioni dell’UEF di __________ si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 27, p. 170).

  2. Interrogato formalmente il 25 maggio __________ ha dichiarato che l’autovettura pignorata viene utilizzata per recarsi sul posto di lavoro a __________, presso la ditta __________, che si occupa della vendita di prodotti per l’edilizia. Egli ha affermato che il suo reddito é equivalente a quello percepito quando era in disoccupazione, vale a dire fr. 4'487.-- mensili. Egli ha dichiarato di non poter utilizzare i mezzi pubblici in quanto ciò provocherebbe un elevato dispendio di tempo e non sarebbe compatibile con gli orari di lavoro irregolari (cfr. verbale d’interrogatorio formale 25 maggio 2000, p. 1/2). L’escusso ha inoltre affermato di non poter utilizzare l’auto della ditta per gli spostamenti casa – lavoro, poiché la stessa viene utilizzata da un altro dipendente per lavoro, cfr. verbale d’interrogatorio formale 25 maggio 2000, p. 2).

  3. Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si evince che l’autovettura __________ oggetto del pignoramento deve essere considerata impignorabile, in quanto necessaria all’escusso per il conseguimento del proprio reddito.

  4. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 92 LEF

pronuncia

  1. Il ricorso 16 marzo 2000 __________, è respinto.

  2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Comunicazione all'UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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