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Numero d'incarto:
15.2000.47
Data decisione, Autorità:
26.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00047
Lugano
26 ottobre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF promosso d’ufficio nei
confronti di
per
violazione della circolare n. __________ del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva
pubblicità degli avvisi d’incanto mobiliare;
visti gli
incarti esecutivi n. __________ concernenti __________ e __________, __________
viste
le osservazioni 17 marzo 2000 dell’UEF di Mendrisio;
richiamati
i verbali 3 aprile 2000 di audizione di __________, __________ e __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
sul Foglio ufficiale n. 20 di venerdì 10 marzo 2000 venivano pubblicati gli avvisi
d’incanto relativi a vari beni mobili di proprietà di __________ e __________;
che
gli incanti sono stati fissati entrambi per lunedì 13 marzo 2000;
che
in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli
avvisi d’incanto mobiliare;
che
tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita
ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre
giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì:
asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di
giovedì);
che
la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche
ad altre forme di comunicazione;
che
nel caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di __________ e
l’asta è stata indetta per lunedì 13 marzo 2000 alle ore 10:30;
che
vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. __________ della
CEF;
che
interrogato in proposito, l’Ufficiale __________ ha dichiarato di aver ordinato
la pubblicazione in tempi così ristretti, poiché in precedenza i debitori
__________ erano sempre riusciti a saldare le esecuzioni pendenti nei loro confronti,
evitando di giungere alla pubblicazione dell’avviso d’incanto;
che
il 7 marzo 2000 l’Ufficiale __________ è stato informato dal funzionario
__________ dell’impossibilità dei debitori di far fronte ai propri debiti;
che
alla luce di tale circostanza e poiché sollecitato da un creditore, l’Ufficiale
ha quindi deciso di sottoscrivere la pubblicazione sul FUC del 10 marzo 2000
degli avvisi d’incanto in oggetto;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari
- previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati
dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali;
che
la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con
l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza
esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);
che
nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in
tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;
che
dagli interrogatori dell’Ufficiale __________, nonché dei funzionari __________
e __________, non risulta tuttavia l’esistenza di una prassi in tal senso,
essendo la violazione in esame limitata alle procedure esecutive a carico dei
coniugi __________;
che
dall’esame degli incarti esecutivi si evince che già in data 14 febbraio 2000 l’UEF
di Mendrisio aveva avvisato i debitori e i creditori della pubblicazione degli
incanti, prevista per il 6 marzo 2000;
che
tale termine non è stato rispettato, in quanto, come affermato da __________,
si prospettava un pagamento delle esecuzioni da parte dei debitori __________
prima della data dell’incanto, come peraltro già avvenuto in precedenza;
che
ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza quando capita per la
prima volta, avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte
i funzionari UEF;
che
all’ufficiale __________ e al funzionario __________ deve poi essere imputato
di non aver trasmesso a __________ la circolare n. 7/1996 della CEF;
che
trattandosi della prima volta non vi è spazio per misure disciplinari ex art.
14 cpv. 2 LEF;
che
l'incontestabile violazione della circolare n. __________ della CEF commessa
dall’Ufficiale __________ e dai funzionari __________ e __________ non
raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare
l'ammonimento, trattandosi della prima volta;
che
l'Ufficiale dell'UEF di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla
corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla
questione emersa nella presente fattispecie;
che
nel futuro non si tollereranno disattenzioni similari;
richiamato
l’art. 14 cpv. 2 LEF
pronuncia:
-
Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti
dell’UEF di __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una
sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di __________.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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