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Numero d'incarto:
15.2000.31
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00031
Lugano
26 giugno
2000
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 gennaio 2000 di
Contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro il calcolo del minimo di esistenza 10 gennaio 2000 nelle diverse
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
(rappr. dal__________ __________)
(rappr. dal__________ __________)
viste
le osservazioni
–
31 gennaio 2000 della __________
–
8 febbraio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti. In data 10 gennaio 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento
della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore,
determinato come segue:
Introiti: fr. 2’700.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’625.--
riscaldamento fr. 50.--
trasferte
totale
deduzioni fr. 2’865.--
B. Nel
contempo l’UE di Lugano comunicava all’escusso che, a partire da ottobre 2000,
l’importo mensile riconosciuto a titolo di canone locatizio sarebbe stato
ridotto da fr. 1’625.-- a fr. 900.--.
C. Con
ricorso 24 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando
il riconoscimento, a partire dal 1° ottobre 2000, di un canone di locazione di
fr. 1'350.--. Il ricorrente chiede inoltre chiede il riconoscimento
dell’importo mensile di fr. 100.-- a titolo di premi della cassa malati.
Da
ultimo il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo mensile di fr.
250.-- relativo alle spese connesse con la ricerca di un posto di lavoro
D. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle parti,
ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere
alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti. Se una parte
rifiuta di compiere un atto istruttorio che le è richiesto in applicazione
della LPR o di norma di grado superiore, in mancanza di mezzo coercitivo
congruo, all’autorità giudicante non resterà altro che interpretare il rifiuto
nell’ambito della valutazione delle prove. L’onere di collaborazione delle
parti ha quale conseguenza che l’omissione ingiustificata di un atto o la
mancata comparsa a un’udienza hanno effetti preclusivi (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 4.4.1 ad art. 19 , p. 252).
Nel caso di specie __________ citato per ben due volte da questa
Camera per essere interrogato formalmente non è mai comparso, né ha
giustificato la sua assenza. Ne consegue che il presente giudizio viene emanato
unicamente sulla base degli elementi agli atti e dei documenti prodotti, avendo
il ricorrente disatteso il proprio onere di collaborazione.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza
solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III
16).
Nel
caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la
__________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di
__________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli
importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che
dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi è la cassa malati
__________, la decisione dell’UE di non considerare nel calcolo del minimo
vitale alcun importo a titolo di premio della cassa malati è da ritenere
corretta.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo
C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S
e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in
relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons.
5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel
caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1’625.-- per un alloggio di 3 1/2 locali di m2 105 che l'escusso
occupa a __________
E’
di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al
reddito dichiarato. Di conseguenza, come correttamente stabilito dall’UE, il
canone locatizio di fr. 1’625.-- non può essere riconosciuto come tale per
persona sola in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo
termine utile di disdetta. Pertanto al debitore è stato ricordato che nel caso
di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto
di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile
di fr. 900.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese. Ne consegue che la richiesta
dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di
fr. 1'350.-- a titolo di canone locatizio non può essere accolta.
-
Il
ricorrente postula il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 250.-- a
copertura delle spese di trasferta e per i pasti fuori domicilio in luogo
dell’importo di fr. 165.-- già riconosciuto dall’UE. Orbene, non avendo provato
la necessità di tali spese, né il loro ammontare e non essendo comparso
all’udienza indetta per l’interrogatorio formale, la richiesta del ricorrente
non solo non può essere accolta, bensì andrebbe depennato anche l’importo di
fr. 165.-- riconosciuto dall’UE di Lugano. Tale decurtazione non viene tuttavia
effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22
LPR.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo
l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, 19 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso
24 gennaio 2000 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione all'UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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