AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.23
Data decisione, Autorità:
23.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00023
Lugano
23 maggio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento
30 settembre 1999/ 3 novembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei
confronti del ricorrente da
rappr. da __________
rappr. da __________
rappr. da
rappr. da __________
rappr. da
viste le osservazioni
- 20 gennaio 2000 di __________ - 26 gennaio 2000
dello __________ - 1° febbraio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti. In data 30 settembre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento
della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore,
determinato come segue:
Introiti: fr.
3’300.--
Minimo di
esistenza:
importi
di base fr. 1’025.--
locazione fr.
1’100.--
cassa
malati fr. 217.60
trasferte,
pasti fuori dom.,
riscald.,
ass. diverse fr. 482.40
totale
deduzioni fr. 2’825.--
B. Con ricorso 18 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento
chiedendo che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e gli eventuali
premi percepiti dal datore di lavoro.
C. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si
dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell’escusso
costituiscono dei provvedimenti nulli, la nullità deve essere rilevata
d’ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22
LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum ScKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza, vertendo il
gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell’escusso, questa
Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso sia stato inoltrato ben
oltre il termine di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF.
-
Il
ricorrente chiede che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e i premi
percepiti dal datore di lavoro. La richiesta dell’escusso non può essere
accolta, in quanto tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito
e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso
in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1’100.-- per un alloggio che l'escusso occupa da solo a __________ E’
di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al
reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può
essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza
dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che
nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo
contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo
mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un
appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
-
L’UE
di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 482.40 a titolo di
trasferte, pasti fuori domicilio, riscaldamento e assicurazioni diverse.
Orbene, prescindendo dalla correttezza dell’importo esposto, la cui
decurtazione potrà avvenire, se del caso solo in occasione di ulteriori
pignoramenti, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art.
22 LPR, tale raggruppamento di voci di spesa non è corretto. Infatti non è
possibile determinare con esattezza i singoli importi riconosciuti dall’Ufficio
per le spese in esame. Pertanto all’UE di Lugano va ricordato che in occasione
di futuri pignoramenti di salario devono essere indicate per ogni singola voce
di spese i relativi importi mensili, evitando il riconoscimento di importi
forfetari.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 gennaio 2000 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster