Salary garnishment: bonuses included; rent allowance reduced

15.2000.23Altro tribunale23 mag 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A debtor challenged a wage garnishment ordered by the Lugano enforcement office and requested that employer bonuses and premiums be excluded. The supervisory chamber held that such payments are part of the garnishable income under Art. 93 LEF and rejected the complaint. It also noted that the rent component used in the subsistence minimum was excessive and, for future garnishments after the next possible lease termination date, only a maximum rent allowance of CHF 800 per month should be recognized. No costs or indemnities were awarded.

Massima Omnilex

Art. 93 LEF; garnishment of income includes employer-paid bonuses and premiums as part of the debtor's attachable earnings. In reviewing a wage garnishment, the enforcement authority must determine ex officio the debtor's income and subsistence minimum at the time of attachment; later changes are only relevant through a reassessment of the garnishment. If the attachment would infringe the minimum subsistence, nullity is to be raised ex officio under Art. 22 LEF. Rent necessary for the subsistence minimum must correspond to local standards and the debtor's concrete circumstances, but manifestly excessive housing costs may be reduced for future attachments, generally only in observance of contractual notice periods.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.23

Data decisione, Autorità: 23.05.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00023

Lugano 23 maggio 2000 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 di


contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento 30 settembre 1999/ 3 novembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da


rappr. da __________


rappr. da __________


rappr. da






rappr. da __________


rappr. da


viste le osservazioni

  • 20 gennaio 2000 di __________ - 26 gennaio 2000 dello __________ - 1° febbraio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 30 settembre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:

Introiti: fr. 3’300.--

Minimo di esistenza:

importi di base fr. 1’025.--

locazione fr. 1’100.--

cassa malati fr. 217.60

trasferte, pasti fuori dom.,

riscald., ass. diverse fr. 482.40

totale deduzioni fr. 2’825.--

B. Con ricorso 18 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendo che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e gli eventuali premi percepiti dal datore di lavoro.

C. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell’escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la nullità deve essere rilevata d’ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum ScKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza, vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell’escusso, questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso sia stato inoltrato ben oltre il termine di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF.

  2. Il ricorrente chiede che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e i premi percepiti dal datore di lavoro. La richiesta dell’escusso non può essere accolta, in quanto tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).

  3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1’100.-- per un alloggio che l'escusso occupa da solo a __________ E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.

  1. L’UE di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 482.40 a titolo di trasferte, pasti fuori domicilio, riscaldamento e assicurazioni diverse. Orbene, prescindendo dalla correttezza dell’importo esposto, la cui decurtazione potrà avvenire, se del caso solo in occasione di ulteriori pignoramenti, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, tale raggruppamento di voci di spesa non è corretto. Infatti non è possibile determinare con esattezza i singoli importi riconosciuti dall’Ufficio per le spese in esame. Pertanto all’UE di Lugano va ricordato che in occasione di futuri pignoramenti di salario devono essere indicate per ogni singola voce di spese i relativi importi mensili, evitando il riconoscimento di importi forfetari.

  2. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 18 gennaio 2000 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementsalary garnishmentsubsistence minimumrent allowancebonusespremiumsnullitycostssupervisory complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether bonuses and premiums paid by the employer must be excluded from the salary garnishment.

Decisione estratta

No. Such payments form part of the debtor's income and are therefore subject to garnishment.

Motivazione estratta

They are part of the income to be seized under Art. 93 LEF; the complaint was therefore unfounded on this point.

Questione giuridica chiave

Whether the rent allowance used to calculate the minimum subsistence should be accepted at CHF 1,100 per month.

Decisione estratta

The appeal was rejected, but the debtor was informed that future garnishments, after the first admissible notice period, should only recognize a maximum rent allowance of CHF 800 per month, heating included, for a 2-room apartment in or near the locality.

Motivazione estratta

The actual rent was manifestly disproportionate to the debtor's needs and income; in principle the rent allowance must be aligned with local standards and reasonable living expenses, though any reduction generally takes effect only at the next possible termination date.

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