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Numero d'incarto:
15.2000.212
Data decisione, Autorità:
01.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00212
Lugano
1 marzo 2001
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di
pignoramento del 21 novembre 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
18 dicembre 2000 di __________;
27 dicembre 2000 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda 4
ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione
contro __________ per un credito di fr. 183'672.50, producendo l’attestato di carenza
di beni in seguito a pignoramento del 3 ottobre 2000 emesso nell’esecuzione n.
__________.
B. Con avviso di
pignoramento datato 21 novembre 2000 l’UE di Lugano ha annunciato il
pignoramento per un credito di fr. 184'190.50 (interessi e spese compresi) per
il pomeriggio dell’11 dicembre 2000.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo,
in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe estinta per avvenuto
pagamento.
D. Delle osservazioni 18 dicembre 2000 di __________ e 27 dicembre 2000
dell’UE di Lugano, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento
riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza
beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il
creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il
creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
-
Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione,
procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso
in esame la creditrice ha chiesto il 4 ottobre 2000 il proseguimento
dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3
ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente emettendo in
data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente
previsto dall’art. 90 LEF.
- In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, avendo quest’ultimo agito in ossequio a
quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo
cui la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe estinta per avvenuto pagamento
concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione
di questa Autorità di vigilanza.
Il ricorso è di
conseguenza respinto.
- Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 89, 90 e 149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62
OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso
14 dicembre 2000 di __________, è respinto.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all’UE
di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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