AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.207
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00207
Lugano
16 gennaio
2001 /C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 21 dicembre 2000
dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 27 marzo/9 maggio 1997 dell'UEF di Locarno
l’avv. __________ ha escusso l’ing. __________. Rigettata l’opposizione, su
richiesta del creditore di proseguire l'esecuzione, il 15 dicembre 2000 l'UEF
di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il
18 dicembre 2000.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato l’__________ con atto
20 dicembre 2000 postulando la declaratoria di nullità della comminatoria di
fallimento perché il debito in esecuzione è un debito privato che non ha nulla
a che fare con la sua attività commerciale.
C. Con osservazioni 21 dicembre 2000 l’UEF di
Locarno ha chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso,
saranno riprese in seguito.
D.
Il ricorrente
risulta iscritto nel Registro di commercio:
-
quale presidente con firma individuale della
fondazione “Fondo di previdenza per il personale della ditta: __________ ”, con
sede a __________, iscritta il 3 ottobre 1960 e
-
quale socio illimitatamente responsabile con firma
individuale della Società in accomandita “__________ ”, con sede a __________,
iscritta il 10 agosto 1959.
considerato
in diritto:
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’Autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6
all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso reputa
di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF);
-
l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
-
la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la
via del ricorso è invece preclusa.
-
L’__________ allega ritualmente
una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via
di fallimento perché l’esecuzione riguarda un debito privato che non ha nulla a
che fare con la sua attività commerciale
-
Il ricorrente
era iscritto nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la
procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e
ancora quando l’UEF di Locarno ha emesso il provvedimento impugnato, quale
socio illimitatamente responsabile con firma individuale della Società in
accomandita “__________” di __________.
-
Per l’art. 39 cpv. 1 n. 3 LEF il ricorrente è quindi soggetto
all’esecuzione in via di fallimento, che si prosegue, nel caso di specie, come
esecuzione ordinaria di fallimento, irrilevante essendo la circostanza che il
credito in esecuzione non riguarda l’attività della società in accomandita di
cui __________ è socio illimitatamente responsabile.
-
Ne consegue
che l’UEF di Locarno nel provvedimento impugnato si è correttamente
determinato. La comminatoria di fallimento è pertanto conforme ai prescritti di
diritto esecutivo e il ricorso va di conseguenza respinto.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF)
Per questi
motivi
richiamato
l’art. 39 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 20 dicembre 2000 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster