Complaint against bankruptcy office held inadmissible

15.2000.206Altro tribunale10 ago 2001Dismissed

Sintesi

The debtor complained to the Ticino supervisory bankruptcy chamber against the Lugano bankruptcy office for not acting on a request to revoke the bankruptcy and asked for a criminal investigation. The chamber held that revocation had to be sought before the bankruptcy judge under Art. 195 LEF, so the complaint was inadmissible. It further noted that, even if treated as a challenge to the continuation of ordinary bankruptcy proceedings, the filing was late. Allegations of criminal conduct and broader civil/criminal grievances fell outside the chamber’s supervisory competence. The complaint was dismissed as inadmissible, with no costs and no indemnity.

Regest

Art. 195 LEF; revocation of bankruptcy must be sought by the bankrupt before the bankruptcy judge, not by complaint against the bankruptcy office. Supervisory review cannot replace the competent bankruptcy court, nor can it entertain substantive civil or criminal grievances. A complaint directed against the continuation of bankruptcy proceedings is subject to the applicable time limit; if filed only after publication, it is late. Where the law provides for free proceedings in bankruptcy supervision, no court costs are levied and no indemnity is awarded (Arts. 20a cpv. 1 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 2 OLEF; consid. relevant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.206

Data decisione, Autorità: 10.08.2001, CEF

Incarto n. 15.2000.00206

Lugano 10 agosto 2001 /PF/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 dicembre 2000 di


contro

l’operato dell’ Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito della liquidazione del fallimento


viste le osservazioni 18 luglio 2001 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 29 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha pronunciato il fallimento di __________;

che il 22 ottobre 1999 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura provvisoria del fallimento;

che in data 23 ottobre 2000 __________, producendo una dichiarazione dell’UE di Lugano, secondo cui non vi sarebbero più esecuzioni a suo carico, ha chiesto all’UF di Lugano di revocare il fallimento;

che il 10 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura del fallimento in via sommaria, riservata la facoltà dei creditori, anticipando le spese, di richiedere la liquidazione mediante la procedura ordinaria;

che a seguito del pagamento dell’anticipo spese, il 17 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC la continuazione della procedura di fallimento in via ordinaria;

che con ricorso 21 dicembre 2000 __________ si aggrava contro la decisione dell’UF di Lugano “di non decidere sulla chiusura del fallimento”;

che il ricorrente chiede inoltre l’apertura di un’inchiesta sostenendo l’esistenza di violazioni del Codice penale da parte dell’UF di Lugano;

che per l’art. 195 LEF l’istanza di revoca del fallimento deve essere presentata dal fallito al giudice del fallimento (cfr. Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 12 ad art. 195);

che di conseguenza il ricorso contro la decisione dell’UF di Viganello di non dar seguito all’istanza di revoca del fallimento si rivela irricevibile;

che abbondanzialmente va rilevato che l’istanza sarebbe stata respinta, in quanto formulata il 22 ottobre 2000, vale a dire prima della data di scadenza del termine per le insinuazioni, prevista per il 14 novembre 2000 (cfr. art. 195 cpv. 2 LEF);

che anche nell’ipotesi di voler considerare il gravame, peraltro alquanto confuso, quale ricorso contro la continuazione della procedura di fallimento, lo stesso sarebbe comunque tardivo;

che infati la pubblicazione della continuazione della procedura è avvenuta sul FUSC e sul FUC del __________, mentre il ricorso è stato inoltrato soltanto il 21 dicembre 2000;

che in merito alle presunte violazioni del Codice penale da parte dell’UF di Lugano, va rilevato che questa Camera non è competente in materia e che comunque dall’esame degli atti non sono stati rilevati nemmeno atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UF di Lugano;

che le molteplici censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sia civile che penale sottratte al potere di cognizione limitato dell’Autorità di vigilanza;

che di conseguenza il ricorso si rivela, anche su tale punto, irricevibile;

che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 14, 17 e 195 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 21 dicembre 2000 di __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione UF di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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