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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.198
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00198
Lugano
12 febbraio
2001
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 novembre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona e meglio contro la decisione 13 novembre 2000 nell’ambito del
fallimento della società
procedura
concernente anche
Viste le osservazioni
12 gennaio 2001 della __________
23 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
il 7 agosto 2000 veniva allestito l’inventario dei beni relativi al fallimento
della società __________;
che
in data 13 novembre 2000 l’UEF di Belllinzona decideva la restituzione ai
legittimi proprietari di alcuni stampi inventariati nel fallimento e
rivendicati da terzi;
che
con ricorso 23 novembre 2000 __________, creditore della fallita, contesta la
decisione dell’UEF di Bellinzona di riconsegnare gli stampi ai legittimi proprietari
senza il versamento di alcuna indennità;
che
delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se
necessario, in seguito;
che
l’art. 17 cpv.2 LEF prevede che il ricorso deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
la decisione impugnata è stata notificata il 14 novembre 2000, come si evince
dalla dichiarazione rilasciata all’UEF di Bellinzona dalla Posta;
che
il termine per interporre ricorso è quindi giunto a scadenza venerdì 24
novembre 2000;
che il gravame, inoltrato solo il 25
novembre 2000 come si evince dal timbro postale, deve quindi essere dichiarato
irricevibile, in quanto tardivo;
che il ricorso si rivela inoltre superato
dagli eventi, avendo il ricorrente, con dichiarazione scritta datata 28
novembre 2000, acconsentito alla consegna degli stampi in oggetto senza il
versamento di alcuna indennità;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 novembre 2000 di __________,
è irricevibile.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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