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Numero d'incarto:
15.2000.196
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00196
Lugano
16 gennaio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 con contestuale
segnalazione di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
viste le
osservazioni dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Nei
confronti di __________ sono state promosse diverse esecuzioni; esse sono state
inserite in due gruppi diversi, e meglio:
Gruppo
13’136
PE
__________ (creditore: __________)
PE
__________ (creditore: __________)
PE __________
(creditore: __________)
PE
__________ (creditore: __________)
PE
__________ (creditore: __________)
PE
__________ (creditore: __________)
Gruppo
16'368
PE
__________ (creditore: __________)
PE
__________ (creditore: __________)
PE __________
(creditore: __________)
B. Nell’ambito
del gruppo di esecuzioni n. 13'136 l’UE ha allestito il 16 dicembre 1999 un
verbale di pignoramento che prevedeva introiti mensili per CHF 5'246.40 e un
minimo di esistenza di CHF 2'660.--; le trattenute sono state effettuata a
partire dal 1° gennaio 2000.
C. Nell’ambito
del gruppo di esecuzioni n. 13'368 l’UE ha allestito il 22 marzo 2000 un
secondo verbale di pignoramento che prevedeva sempre introiti mensili per CHF
5'246.40 e un minimo di esistenza di CHF 2'660.--; le trattenute dovevano
essere effettuata al più tardi a partire dal 1° gennaio 2001.
D. Con
atto 14 dicembre 2000 __________ segnala che l’UE di Lugano avrebbe a torto
trattenuto per diversi mesi alcune trattenute operate sul suo salario, e che
così facendo avrebbe aumentato gli interessi di mora sui crediti posti in
esecuzione contro di lui. Egli chiede pertanto una verifica dei suoi incarti
esecutivi, anche a tutela di terzi possibili danneggiati al suo pari.
E. Con
osservazioni 19 dicembre 2000 l’UE di Lugano produce i due incarti dei
summenzionati gruppi con la lista dei pagamenti ricevuti e fatti; rileva che il
ricorso sarebbe tardivo e dunque irricevibile, e che in ogni caso il proprio
operato è stato corretto.
considerando
in diritto:
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale e ex
art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto
materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento
di un organo amministrativo esecutivo. Il ricorso LEF è un istituto di diritto
di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1ss.; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
-
Affinché
sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una
decisione dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la
legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la
competenza dell’Autorità di vigilanza (Flavio
Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss.,
49 ss. e 55 ss.; Flavio Cometta,
Commentario, n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.).
2.1. In
casu occorre rilevare che per quanto attiene le esecuzioni del gruppo 16'136,
esse sono tutte state saldate già con il pagamento 25 luglio 2000 del datore di
lavoro del ricorrente rispettivamente con il pagamento 11 agosto 2000 dell’UE
ai creditori. Di conseguenza il ricorso qui in esame contro l’atto compiuto (o
omesso) dall’organo di esecuzione forzata appare largamente tardivo ed va
dichiarato irricevibile su questo punto.
2.2. Per
quanto riguarda invece le esecuzioni contenute nel gruppo 16'368 occorre
rilevare che le esecuzioni n. __________ della __________ e n. __________ del
__________ risultano pagate; il pignoramento di salario rimane pertanto ancora
attivo per l’esecuzione __________ della __________. Di conseguenza il ricorso
qui in esame, per quanto tenda alla contestazione del modo di riversamento
delle trattenute operato dall’UE, è ricevibile nel termine di legge di 10
giorni dopo ogni trattenuta mensile e conseguente riversamento da parte
dell’UE.
In casu si deve tuttavia rilevare che il ricorrente ha presentato il proprio
ricorso in data 14 dicembre 2000, anticipando la trattenuta di stipendio del 19
dicembre 2000. Il ricorso, seppur presentato prematuramente, può tuttavia essere
dichiarato ricevibile, poiché l’atto contestato nel frattempo è stato compiuto.
- In
virtù dell’art. 22 LEF, sono nulle le decisioni che violano prescrizioni
emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte
nel procedimento; la nullità – rilevabile d’ufficio in ogni momento e con
effetto ex tunc – è rilevata in primo luogo dall’organo di esecuzione forzata,
legittimato a sostituire la propria decisione sino all’invio della risposta ad
un ricorso (Cometta, Basler
Kommentar, n. 14 e 18 ad art. 22); in secondo luogo la nullità va rilevata
dalle autorità di vigilanza cantonali sia in qualità di autorità di ricorso sia
in qualità di organo ispettivo degli Uffici di esecuzione forzata,
indipendentemente se l’accertamento avviene nell’ambito di un ricorso o meno (Cometta, Basler Kommentar,
n. 15 ad art. 22); in terzo luogo la nullità può essere accertata anche dalla
Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, ma unicamente
nell’ambito di un ricorso pervenuto ex art. 19 LEF (DTF 118 III 6 cons.
2a; Cometta, Basler
Kommentar, n. 15 ad art. 22); da ultimo non è escluso che in casi del tutto
particolari, un tribunale differente da quelli summenzionati, possa rilevare la
nullità di un atto esecutivo che ha dato di seguito origine ad un procedimento
dinanzi a sé: è il caso ad esempio del giudice del rigetto dell’opposizione
confrontato ad un precetto esecutivo manifestamente nullo (Cometta, Basler Kommentar,
n. 18 ad art. 22).
3.1. Nel
caso in esame, nonostante il ricorso non possa essere interamente dichiarato
ricevibile (cfr. cons. 2.1 e 2.2), esso va comunque trattato come una
segnalazione di nullità, atteso che se questa Camera dovesse accertare degli
errori da parte dell’UE di Lugano, l’eventuale accoglimento del ricorso o della
segnalazione avrebbe certamente degli effetti sul modo di procedere generale
dell’UE di Lugano.
- In
virtù dell’art. 93 cpv. 2 LEF il pignoramento di salario ha una durata massima
di 12 mesi dal giorno dell’esecuzione del pignoramento, o nel caso di
partecipazione al pignoramento di diversi creditori dall’esecuzione del primo
pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar, n. 61 ad art. 93).
4.1. In
linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire
unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È
tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a
favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del
credito posto in esecuzione (p.es. prestazioni alimentari); tale modo di
procedere diventa tuttavia più complicato e sicuramente più oneroso sia in
tempo che in costi, allorquando l’organo di esecuzione forzata deve effettuare
dei pagamenti parziali a più creditori nello stesso gruppo di esecuzioni:
infatti l’Ufficio dovrebbe in linea di principio allestire ogni volta uno stato
di riparto provvisorio, ponendo a carico del debitore le spese previste dalla
OTLEF (Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar, n. 63 s. ad art. 93). La prassi – condivisa da questa
Camera – dimostra che gli Uffici del Cantone effettuano dei riparti secondo
criteri interni che non hanno mai dato adito a contestazioni.
4.2. Nell’ambito
di un pignoramento di salario ex art. 93 LEF, le trattenute mensili devono
essere versate all’UE, che – come anzidetto – non è legalmente tenuto a
riversarle immediatamente a uno o più creditori del medesimo gruppo di
esecuzioni. Tuttavia dal profilo del diritto esecutivo gli interessi di mora
(posti in esecuzioni) decorrono sul credito intero solo fino al giorno in cui
l’Ufficio riceve la trattenuta: da questo giorno, se il credito non può essere
interamente saldato, decorrono interessi di mora sulla rimanenza (DTF 116
III 58 che si rifà all’art. 12 cpv. 2 LEF, sentenza tuttavia criticata da Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar, n. 64 ad art. 93 e da Christian
Schöniger, Basler Kommentar, n. 76 ad art. 144).
4.3. In
virtù dell’art. 110 LEF, i creditori che presentano domanda di continuazione
dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento
partecipano a questo. L’Ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano,
in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo. Le domande
di proseguimento, presentate dopo questo termine, formano un secondo gruppo con
pignoramento separato: i beni già pignorati a favore di un gruppo precedente di
creditori possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma
soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che
hanno proceduto al pignoramento anteriore (Ingrid
Jent-SØrensen, Basler Kommentar, n. 59
ss. ad art. 110).
In casu il ricorrente si lamenta del fatto che il Comune di Lugano, il cui
credito è stato iscritto nel secondo gruppo, non profitti più di pagamenti
mensili, che invece vengono riversati solo alla __________; questa Camera ha
tuttavia accertato che il __________ ha sì promosso un’altra esecuzione, giunta
allo stadio del pignoramento, ma che tale credito è stato inserito in un gruppo
successivo a quello in cui si trova il credito della __________: di
conseguenza, fino ad estinzione del credito di quest’ultimo creditore, non è
possibile riversare alcunché a favore delle esecuzioni del prossimo gruppo.
Su questo
punto, il ricorso – per quanto ricevibile – va dunque respinto.
- In
casu questa Camera, sulla scorta dell’istoriato contabile delle esecuzioni dei
due gruppi in questione, ha appurato che:
-
nel
gruppo 16'136 l’UE ha trattenuto somme sufficienti per garantire nell’arco di
3-4 mesi dei pagamenti cospicui a tutti i creditori del gruppo;
-
sempre nel gruppo
16'136, l’UE ha sì calcolato gli interessi fino all’effettivo pagamento ai
creditori, ma che non ha allestito alcuno stato di riparto provvisorio; la
“perdita” sugli interessi di mora (nell’ordine di poche decine di franchi,
visti gli importi posti in esecuzione) è stata largamente compensata dai
“benefici”, dovuti al risparmio dei costi per l’allestimento degli stati di
riparto provvisorio (ciascuno nell’ordine di CHF. 25/30.--) e dei pagamenti
connessi;
-
nel
gruppo 16'368 occorre rilevare che l’UE ha effettuato tutti i pagamenti
immediatamente dopo la ricezione della trattenuta sul salario, anche perché una
delle tre esecuzioni è stata saldata con la prima trattenuta, e la seconda è
stata saldata con la seconda trattenuta; di conseguenza il gruppo rimane
aperto sino a totale estinzione del credito rimanente della __________ (cfr.
cons. 4.3.); estinto questo credito le trattenute verranno suddivise tra i
creditori del gruppo successivo.
5.1. Alla
luce di questi fatti, occorre riconoscere che nulla può essere imputato all’UE,
che al contrario ha agito nell’interesse del ricorrente, risparmiandogli costi
esecutivi supplementari. Il ricorso e rispettivamente la segnalazione di
nullità vanno pertanto respinti, nella misura in cui sono ricevibili.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 5, 12, 17, 19, 20a, 22, 93,
110 e 144 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 14 dicembre 2000 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.
-
La
segnalazione 14 dicembre 2000 di __________, è evasa nel senso dei
considerandi.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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