AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.195
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00195
15.2000.00210
Lugano
16 gennaio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
e sul ricorso 18 dicembre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro il verbale di
pignoramento 5/6 dicembre 2000 nell’ambito di diverse procedure esecutive
promosse dalla ricorrente 2 contro il ricorrente 1,
richiamata
l’ordinanza presidenziale con la quale non è stato concesso effetto sospensivo
al ricorso 12 dicembre 2000 del ricorrente 1;
viste le
osservazioni 22 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
In data 25 maggio 1998 l’UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento dei beni di
proprietà dell’escusso, nonché il pignoramento del reddito percepito da
__________ nello svolgimento della propria attività di architetto indipendente.
L’Ufficio ha stabilito una trattenuta mensile pari a fr. 2’700.—
B. Avendo
l’UEF di Locarno accertato l’insufficienza del pignoramento, sono stati emessi
il 25 maggio 1998 dieci attestati di carenza di beni provvisori a favore della
creditrice. In data 9 ottobre 1998, a seguito di un ricorso presentato dal
debitore l’Ufficio ha rivisto il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile
sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr.
10’000.--
Minimo
di esistenza
Minimo
base fr. 1’370.--
Ipoteche fr.
5’000.--
Cassa
malati, ecc. fr. 1’688.--
Trasf.
e pasti fr. 1’400.--
Suppl.
per affitto
ufficio
a Zugo fr. 900.--
Totale
deduzioni fr. 10’358.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 0.00
C. Il
medesimo giorno sono stati intimati alla creditrice dieci nuovi atti di
pignoramento, che annullano quelli allestiti il 25 maggio 1998, recanti
l’indicazione dell’inesistenza di un’eccedenza pignorabile a carico di
__________.
D. Con
ricorso 21 ottobre 1998 la __________ postula l’annullamento degli atti di
pignoramento impugnati, sostenendo che l’UEF di Locarno non avrebbe effettuato
le necessarie indagini atte ad appurare eventuali beni o redditi del debitore.
La ricorrente chiede quindi che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di
procedere a nuovi pignoramenti di tutti i beni pignorabili del debitore, nonché
della parte del suo reddito eccedente il minimo vitale.
E. Con
pronuncia 24/26 marzo 1999 questa Camera ha accolto il ricorso 21 ottobre 1998
della ricorrente 2, ordinando all’UEF di Locarno di esperire ulteriori indagini
volte ad accertare con maggiore precisione i redditi e le spese dell’escusso.
F. Con
nuovo verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 l’UEF di Locarno ha stabilito
un’eccedenza mensile pignorabile di CHF 1'000.— secondo il conteggio seguente:
Introiti fr.
10'000.00
Minimo
di esistenza
Minimo
base fr. 1’370.--
Ipoteche fr.
5’000.--
Cassa
malati, ecc. fr. 930.--
Trasf.
e pasti fr. 800.--
Suppl.
per affitto
ufficio
a __________ fr. 900.--
Totale
deduzioni fr. 9’000.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1000.00
G. Con
ricorso 12 dicembre 2000 l’escusso insorge contro questo provvedimento
sostenendo che il reddito mensile si attesta attorno a CHF 8’000/9'000.--, che
le assicurazioni a suo carico superano CHF 930.--, che i premi della cassa
malati ammontano a CHF 967.— e che nel calcolo andrebbero tenuti in conto
diversi altri premi assicurativi. In conclusione chiede che sia accertata
l’assenza di un’eccedenza mensile pignorabile.
H. Con
ricorso 18 dicembre 2000 la creditrice procedente sostiene che la stima dei
redditi dell’escusso operata dall’organo di esecuzione forzata si basa su dati
non recenti; inoltre chiede che all’escusso sia riconosciuta una deduzione per
spese d’abitazione non superiore a CHF 2'500.--. In conclusione chiede che il
verbale di pignoramento in questione venga annullato, con l’ordine all’UEF di
Locarno di procedere ad un nuovo calcolo del minimo d’esistenza.
I. Nelle
sue osservazioni 22 dicembre 2000 l’UEF di Locarno rileva di aver incontrato
innumerevoli difficoltà nell’allestire il contestato verbale di pignoramento e
di aver ricevuto solo il 13 dicembre 2000 nuova documentazione fiscale, secondo
la quale i redditi dell’escusso sarebbero diminuiti, ciò che renderebbe
infruttuoso il pignoramento dei suoi redditi.
considerando
in diritto:
-
I
ricorsi 12 dicembre 2000 di __________ e 18 dicembre 2000 della __________ sono
entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle
medesime esecuzioni contro il ricorrente 1 promosse dalla ricorrente 2 e contro
il medesimo atto dell’organo di esecuzione forzata. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei
due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle
vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
La
recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore
esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio d’esecuzione deve:
-
interrogarlo
sul genere d’attività svolta;
-
interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari;
-
stimare
l’ammontare del reddito;
-
provvedere
d’ufficio alle necessarie inchieste;
-
raccogliere
le informazioni ritenute utili;
-
farsi consegnare la
contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.
Se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità
regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato
paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF
126 III 91 cons.3a con rinvii).
3.1. In
casu occorre rilevare che agli atti non risulta che l’UEF di Locarno abbia
espressamente invitato l’escusso a produrre copia degli ultimi bilanci
aziendali e di tutti i giustificativi contabili. L’incarto esecutivo contiene
invece diverse notifiche di tassazioni ticinesi e zughesi, che non possono
evidentemente essere ritenuti sostitutivi della normale contabilità.
Bisogna
pure rilevare che in occasione dell’esecuzione del pignoramento, avvenuto il 29
novembre 2000, la moglie dell’escusso ha fornito sì indicazioni sui redditi del
marito (CHF 10'000.—mensili, importo dal quale sono già dedotte le spese
locative a __________, l’IVA e i premi per assicurazioni sociali), ma si è
rifiutata di firmare l’apposito verbale di pignoramento. In sede di ricorso
l’escusso aggiunge ulteriore confusione in merito ai propri introiti mensili
sostenendo di avere un reddito mensile di CHF 8'000.--/9'000.— producendo delle
notifiche di tassazione ticinesi e zughesi dalle quali tali valori non sono
tuttavia desumibili.
3.2. Alla
luce del comportamento poco collaborativo dell’escusso e della giurisprudenza
in tema di pignoramento di redditi nei confronti di indipendenti (DTF 126
III 91 cons.3a con rinvii), ritenuto altresì che ulteriori dilazioni nella
realizzazione di questo pignoramento non sono più ammissibili, questa Camera
reputa che vi siano sufficienti indizi per poter procedere ad una stima dei
redditi mensili dell’escusso, fissandoli in CHF 10'000.— e confermando dunque
l’operato dell’UEF di Locarno. Dal verbale di pignoramento va invece stralciato
l’importo di CHF 900.— quale canone di locazione per locali a __________, dal
momento che dal verbale di pignoramento 29 novembre 2000 risulta che il canone
è di soli CHF 700.— e che è già dedotto dai redditti effettivi (cfr. cons.
3.1).
- Per
quanto riguarda il calcolo del minimo di esistenza occorre rilevare che il 1°
gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova tavella del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (FUCT 2/2001 pag. 74 ss.); come disposto
al punto IX di questa Tabella, essa entra in vigore con effetto immediato
abrogando la precedente. Di conseguenza, essa esplica i suoi effetti anche per
quei pignoramenti iniziati sotto l’imperio della vecchia tabella, per il
periodo successivo al 1° gennaio 2001.
4.1. Di
conseguenza il minimo di esistenza dell’escusso e della moglie va fissato in
CHF 1'550.—mensili.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per
il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF
10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però
di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Ammon/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 66 pag. 178
s.; Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93; Tabella
CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT
2/2001 pag. 74 ss.).
5.1. Per
analogia, quando il debitore vive in casa propria, ed essa risultasse
sproporzionata ai suoi bisogni, l’organo di esecuzione forzata non può
pretendere che l’escusso venda o lochi a terzi la propria abitazione,
costringendolo a trovare un alloggio confacente ai propri mezzi finanziari.
Tuttavia, se l’organo di esecuzione forzata dovesse ritenere eccessivi gli
interessi ipotecari (ad esclusione dunque degli ammortamenti, non riconoscibili
nel calcolo del mimimo d’esistenza), anche in questo caso occorre concedere
all’escusso un termine ragionevole di circa 6 mesi per porvi rimedio; trascorso
questo termine l’Ufficio riconoscerà unicamente un importo commisurato alla
situazione debitoria e alle entrate dell’escusso (DTF 116 III 21; Vonder Mühll, op. cit., n.
26 in fine ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo
d’esistenza, n. II.1.2, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).
5.2. In
casu occorre rilevare che l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo
relativo al credito ipotecario concessogli dall’; agli atti si trova
unicamente l’originario contratto di mutuo 30 settembre / 2 ottobre 1997 tra i
coniugi __________ e l’ per un importo di CHF 662'474.35, per il
quale i mutuatari si sono impegnati a corrispondere un interesse annuo del 5%.
Orbene volendo supporre che l’escusso e sua moglie non hanno ancora provveduto
a versare degli ammortamenti, il 5% annuo del capitale mutuato corrisponde a
CHF 33'123.--, ossia a rate mensili di CHF 2'760.--.
Di conseguenza l’UEF di Locarno dovrà appurare, in tempi stretti, a quanto
ammonta il capitale mutuato e quale sia il saggio d’interessi attualmente in
vigore; di seguito, atteso che rate nell’ordine di circa CHF 2'500.—appaiono
pure ragionevoli per la ricorrente __________ (cfr. ricorso 18 dicembre 2000
pag. 10), iscriverà tale importo nel calcolo del minimo di esistenza.
- Per
quanto riguarda i premi della cassa malati, l’organo di esecuzione forzata può
tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria, ad esclusione dunque
dei premi per prestazioni complementari (Vonder
Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93).
Nel caso in esame nell’incarto esecutivo è presente unicamente copia del
conteggio mensile dell’escusso; il premio mensile di CHF 273.90, a difetto di
maggiore documentazione, può equitativamente pure essere riconosciuto alla
moglie dell’escusso.
Sono
pure da riconoscere al debitore CHF 418.—quale premio mensile per la copertura
perdita di guadagno, CHF 156.—per il premio dell’assicurazioni infortuni. Per
contro non può venire dedotto il premio per l’assicurazione vita (Vonder Mühll, op. cit., n.
27 in fine ad art. 93). Pertanto a titolo di assicurazioni può essere
riconosciuto un importo mensile di CHF 1'121.80.
- Di
conseguenza il ricorso di __________ va parzialmente accolto, nel senso che
l’UEF di Locarno dovrà modificare il calcolo del minimo di esistenza alla voce
“assicurazioni”, modificando l’importo di CHF 900.— in CHF 1'121.80.
Il
ricorso della __________ va pure parzialmente accolto, nel senso che l’UEF di
Locarno dovrà riconoscere all’escusso delle rate per interessi ipotecari non
superiori a CHF 2'760.—mensili.
Al
contempo l’UEF provvederà a modificare nel calcolo summenzionato tutti gli
importi ora differentemente previsti dalla Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo
del minimo d’esistenza.
Di
conseguenza il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno è
annullato e l’incarto è retrocesso all’UEF, affinché si determini in tempi
stretti ai sensi dei considerandi di questa sentenza.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17,
20a, 92 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 5 LPR,
pronuncia:
-
I
ricorsi 12 dicembre 2000 di __________, e 18 dicembre 2000 della __________
sono dichiarati congiunti.
-
Il
ricorso 12 dicembre 2000 di __________, è parzialmente accolto.
2.1. Di
conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell’UEF
di Locarno.
2.2. A
__________, è riconosciuto un importo mensile di CHF 1'121.80 a titolo di
assicurazioni varie.
- Il
ricorso 18 dicembre 2000 della __________, è parzialmente accolto.
3.1. Di
conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell’UEF
di Locarno.
3.2. L’incarto
è retrocesso all’UEF di Locarno affinché si determini in tempi stretti come ai
cons. 3.2, 4.1, 5.2 e 6.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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