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Numero d'incarto:
15.2000.190
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00190
Lugano
8 gennaio
2001
/LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio con l’emissione del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da
rappr. da: __________
esaminati gli atti e i documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________, emesso il 24 novembre 2000, lo __________ chiede al lic. iur.
__________ il pagamento di CHF 260.— oltre alle spese esecutive, indicando quale
titolo di pagamento “decreto multa 21/01/2000 n. __________ dop. delle
istituzioni uff. giuridico della circolazione / 1) Multa”.
B. Il
PE n. __________ è stato notificato all’escusso il 28 novembre 2000 nel Comune
di __________; al PE è stata interposta tempestiva opposizione.
C. Con
reclamo (recte: ricorso) 7 dicembre 2000, irritualmente presentato a questa
Camera, il lic. iur. __________ chiede che il PE venga annullato poiché il suo
domicilio non si troverebbe a __________, ma a __________.
D. Questa
Camera ha appurato presso la Cancelleria di __________ che il ricorrente aveva
e continua ad avere il suo domicilio in questo Comune al momento della notifica
del PE in questione; al contempo ha appurato che il ricorrente è regolarmente
annunciato al Comune di __________ in qualità di soggiornante e non di
domiciliato.
considerando
in diritto:
-
In
virtù dell’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore deve essere escusso al suo
domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore
è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo
diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la
sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio
preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in
terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del
creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al
domicilio dell’escusso che altrove (cfr. Enrst
F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica
legata al diritto di consultazione sancito dall’art. 8a LEF: infatti la
concentrazione delle informazioni presso l’ufficio del luogo di domicilio
dell’escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno
soprattutto di terzi interessati.
-
Nonostante
l’art. 46 cpv. 1 LEF sia una norma imperativa di diritto federale, la
violazione di tale norma va fatta valere nell’ambito di un ricorso ex art. 17
LEF (e dunque non nella procedura di rigetto dell’opposizione o del ricorso di
diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio il PE
fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma soltanto annullabile (DTF 96
III 92, 105 III 60); se pertanto l’escusso non presenta tempestivo ricorso
all’Autorità di vigilanza, non potrà più sollevare contestazione in merito alla
competenza delle autorità interessate (cfr. Schmid, op. cit., n. 25 ad art. 46, e citazioni).
Al contrario, se l’esecuzione promossa al luogo errato lede interessi pubblici
o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è nulla ex art. 22 LEF:
la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di esecuzione forzata o se
del caso dall’Autorità di vigilanza nell’ambito di un ricorso o di una
segnalazione/denuncia (Schmid,
op. cit., n. 26 ad art. 46).
-
In
casu, dagli accertamenti esperiti da questa Camera è risultato che il domicilio
del ricorrente – al momento dell’intimazione (24 novembre 2000 e della notifica
(28 novembre 2000) del PE n. __________ – era a __________, che ricade sotto la
giurisdizione dell’Ufficio d’esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.
Di conseguenza il PE n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano va annullato
e il ricorso 7 dicembre 2000 accolto.
-
Benché
la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804), siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 22 e 46 LEF, art.
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il
ricorso 7 dicembre 2000 del lic. iur. __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza il PE n. __________ dell’UE di Lugano è annullato
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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