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Numero d'incarto:
15.2000.19
Data decisione, Autorità:
12.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00019
Lugano
12 luglio
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 6 dicembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ – e meglio
contro il precetto esecutivo 23 giugno 1999 – promossa da
viste le osservazioni:
-
29 dicembre 1999 della __________,
-
28 gennaio 2000 dell’UEF di Bellinzona,
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A.
Su richiesta della __________ (di seguito: __________), in data 23
giugno 1999 l’UEF di Bellinzona ha inviato ai coniugi __________ e __________ i
precetti esecutivi __________ e __________, per un credito di fr. 16'359.-- oltre
spese di esecuzione.
B. Entrambi
i precetti esecutivi sono stati notificati il 12 luglio 1999 per le cure
dell’usciere comunale __________ a __________, il quale non vi ha interposto
opposizione.
C. La
__________ ha chiesto in data 16 agosto 1999 il proseguimento dell’esecuzione.
D. L’UEF
ha provveduto a fissare il pignoramento per il 7 settembre 1999, dandone
comunicazione a __________ il 19 agosto 1999. Il pignoramento è stato effettuato
solo il 30 novembre 1999, dopo che l’ufficio aveva provveduto a diffidare la
debitrice in data 24 novembre 1999. In sede di pignoramento __________ ha
presentato la documentazione richiesta nella diffida.
E. Con
ricorso 6 dicembre 1999, __________ si lamenta di aver dovuto subire il
pignoramento 30 novembre 1999 senza aver ricevuto il PE __________ e senza aver
avuto la possibilità di opporsi; inoltre essa dimostra di vivere separata dal
marito dal marzo 1999 e di essere domiciliata in via __________ a __________, e
non – come erroneamente indicato nel PE – in via __________ a __________. In conclusione
postula la sospensione del pignoramento.
F. Con
osservazioni 29 dicembre 1999 la __________ si rifà all’art. 64 LEF, rilevando
che un PE può essere notificato ad una persona adulta della famiglia del
debitore e che pertanto il PE in questione è stato validamente notificato. In
conclusione chiede la reiezione del gravame.
G. Con
osservazioni 28 gennaio 2000 l’UEF si rimette alla valutazione di questa
Camera.
Considerato
in diritto:
-
Preliminarmente
va ammessa la tempestività del gravame, ritenuto che la ricorrente ha preso
conoscenza dell’esistenza del PE solo in data 30 novembre 1999. Infatti, in
virtù dell’art. 8 cpv. 1 LPR, che nella sua versione finale ricalca il tenore dell’art.
17 cpv. 2 LEF, la comunicazione di una decisione non ha da intendersi
unicamente nella forma scritta, ma anche in quella orale (cfr. Cometta F., Commentario alla LPR,
Lugano 1998, pag. 173).
-
In
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LPR che sancisce il principio inquisitorio
dell’Autorità di vigilanza, questa Camera ha appurato che il funzionario che ha
notificato il PE qui in esame e quello di, marito della ricorrente, ha commesso
un errore, indicando sul PE della ricorrente che esso le era stato notificato
di persona, quando invece esso era stato notificato al marito.
Questo
fatto – che di per sé non porrebbe a prima vista alcun problema dal punto di
vista dell’art. 64 LEF – va tuttavia messo in correlazione con quanto riferito
e provato dalla ricorrente in sede di pignoramento; essa infatti ha prodotto all’UEF
copie del verbale dell’udienza 16 marzo 1999 tenutasi dinnanzi al Pretore di
Bellinzona tendente ad esperire il tentativo di conciliazione tra la ricorrente
e in vista della separazione o del divorzio. Nella medesima udienza è stato
pure regolato l’assetto cautelare, con in particolare la costituzione di domicili
separati.
- In
applicazione dell’art. 22 cpv. 1 LEF, se per un vizio della notifica il
precetto esecutivo non è pervenuto al debitore, l’esecuzione è nulla e la sua
nullità deve essere rilevata in qualsiasi momento.
Il
Tribunale federale in DTF 110 III 12 cons. 2 ha già avuto modo di chinarsi su
un caso analogo, dichiarando nulla la notifica alla moglie separata
dell’escusso che vive da anni con domicilio proprio, diverso da quello del
marito; in tal caso non è infatti nell’ordine delle cose che la moglie separata
trasmetta il precetto esecutivo al marito.
Di
conseguenza non basta che l’escusso sappia che vi è stata la notifica, anche se
irregolare; l’escusso deve anche conoscerne l’esatto contenuto. In linea di
principio, solo la detenzione di fatto del precetto esecutivo notificato irregolarmente
può far decorrere i termini legati alla sua notifica.
- Nel
caso in esame, con riferimento ai principi giurisprudenziali e ai riferimenti
dottrinali ivi contenuti, due elementi convergono nel senso di far ritenere non
conforme all’art. 64 LEF la notifica del 12 luglio 1999 a __________.
4.1 In
primo luogo la ricorrente viveva già dal marzo 1999 separata dal marito, il
quale ha costituito il proprio domicilio a __________. Il PE qui in esame va pertanto
corretto sotto questo aspetto.
4.2 Secondariamente,
i rapporti tra la ricorrente e il marito erano talmente deteriorati che sono
ricorsi al giudice civile per regolare, almeno cautelarmente, i rapporti fra di
loro e con la prole. In queste circostanze, ben difficilmente __________ si
sarebbe preoccupato di avvertire la consorte della notifica di un PE presso di
lui, ritenuto che il creditore pretende da entrambi la stessa prestazione;
appare evidente che il marito non ha interposto opposizione per sé e per la
ricorrente nella speranza che quest’ultima fosse chiamata a versare parte del comun
debito.
Ne
consegue che la notifica 12 luglio 1999 resta priva di effetti e di riflesso è nullo
il pignoramento 30 novembre 1999.
- La ricorrente ha avuto notizia dell’esecuzione in corso e del
suo contenuto solo il 30 novembre 1999 in occasione del pignoramento.
Si
rileva che la prova della corretta notifica incombe all’UEF (DTF 110 III 9
cons. 2), visto che questo momento risulta determinante per il computo del
termine di opposizione. A mente di questa Camera il fatto che la ricorrente
abbia interposto ricorso a soli 6 giorni dal pignoramento eseguito, costituisce
un forte indizio che la ricorrente abbia preso conoscenza del contenuto del PE
qui in esame il 30 novembre 1999 e che parimenti si sia verbalmente opposta
allo stesso: in questo caso non occorrerà dunque notificare un secondo precetto
esecutivo.
L’UEF
di Bellinzona dovrà indicare nel registro delle esecuzioni che al PE n°
__________ è stata interposta opposizione il 30 novembre 1999.
- Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret
J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 64 LEF, art.
8 cpv. 1, 19 cpv. 1 LPR,
pronuncia:
- Il ricorso 6 dicembre 1999 __________ è accolto.
1.1 Di
conseguenza la notifica del precetto esecutivo __________, emesso il 23 giugno
1999 è dichiarata avvenuta il 30 novembre 1999.
1.2 Il pignoramento 30 novembre 1999 è dichiarato nullo.
1.3 L’UEF
di Bellinzona iscriverà l’opposizione al PE __________ nel registro delle
esecuzioni.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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