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Numero d'incarto:
15.2000.186
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00186
Lugano
8 gennaio 2001
LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro lo stato di riparto 18 agosto 2000 nell’ambito dell’incarto
immobiliare n. __________
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto,
che l’UE
di Lugano ha allestito il 18 agosto 2000 lo stato di riparto nell’ambito di
diverse procedure esecutive __________, sfociate nella vendita del mapp.
__________ RFD di __________;
che il 23
ottobre 2000 per la prima volta __________ sostiene che il riparto a favore
della sua ex-moglie __________ sarebbe eccessivo, poiché quest’ultima avrebbe
promosso un’esecuzione nei suoi confronti per ottenere un conguaglio sul valore
del mapp. __________ RFD di __________, rivelatosi – dopo l’aggiudicazione agli
incanti forzati – eccessivo;
che il 20
novembre 2000 l’UE di Lugano ha __________ che le procedure di pignoramento
(fra le quali anche quelle dell’ex-moglie) erano definitive e non erano più
soggette a contestazioni;
che il 1°
dicembre 2000 __________ ha interposto ricorso dinanzi a questa Camera,
rilevando che il mapp. __________ RFD ha fruttato CHF 597'822.—a favore dei
creditori pignoratizi e pignoranti, che il creditore pignoratizio è stato
completamente tacitato e che pertanto a favore degli altri creditori sarebbe
rimasta un’eccedenza di ca. CHF 150'000.--; di conseguenza, tale importo
andrebbe considerato quale valore sul quale calcolare il conguaglio a favore dell’ex-moglie,
che in ogni caso sarebbe inferiore a quello posto in esecuzione da quest’ultima
con il PE n. __________ dell’UE di Lugano, con il quale chiede all’ex-marito
CHF 171'870.80;
che in
virtù dell’art. 147 LEF la graduatoria e lo stato di riparto sono depositati
presso l’Ufficio di esecuzione, e che per l'art. 148 LEF solo i creditori
possono promuovere l’azione di contestazione della graduatoria dinanzi il
giudice del luogo di esecuzione (Christian
Schöniger, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 148);
che
tuttavia ex art. 17 LEF contro vizi di forma contenuti nella graduatoria e
nello stato di riparto, le parti interessate hanno facoltà di ricorrere entro
dieci giorni dal momento in cui hanno avuto notizia del provvedimento (Christian Schöniger, Basler op. cit., n. 63 ad art.
148);
che in
casu l’atto contestato è lo stato di riparto 18 agosto 2000, debitamente
inviato dall’organo di esecuzione forzata all’escusso, il quale però lo contesta
– per la prima volta – in data 23 ottobre 2000;
che di
conseguenza la sua contestazione si rileva tardiva e che pertanto il ricorso va
dichiarato irricevibile;
che a
titolo abbondanziale occorre rilevare che il ricorso, qualora fosse stato
tempestivo e dunque ricevibile, sarebbe stato respinto poiché verteva
all’accertamento di questioni di merito, non proponibili dinanzi a questa
Camera, autorizzata unicamente ad accertare violazioni formali dell’operato
degli organi di esecuzione forzata (Flavio
Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.2.1 s. ad art. 1, pag. 33 s.);
che
qualora l’escusso ritenesse di aver pagato l’indebito in seguito ad omessa o rigettata
opposizione ai precetti esecutivi fattigli spiccare dalla ex-moglie, può
presentare entro il termine di un anno dal pagamento dinanzi il giudice
dell’esecuzione o al giudice del foro della ex-moglie azione per la ripetizione
dell’indebito ex art. 86 LEF;
che sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Poudret-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol . II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso principio non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 86, 147 s. LEF, art.
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 1° dicembre 2000 di __________ è dichiarato irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità all’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a __________
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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