AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.180
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00180
Lugano
8 gennaio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
e sul ricorso 30 novembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa da
__________ nei confronti di
procedura
concernente anche
-
rappr. da: __________
-
-
-
-
-
rappr. da: __________
richiamata
l'ordinanza presidenziale 4 dicembre 2000 con la quale è stato concesso
l'effetto sospensivo al ricorso 30 novembre 2000 della __________;
viste le
osservazioni 1° dicembre 2000 dell'UEF di Locarno;
esaminati
gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, __________ chiede a
__________ il pagamento di CHF 2'262.80 oltre accessori.
B. In
seguito a domanda di proseguimento promossa dalla __________ e ricevuta
dall'UEF di Locarno il 12 settembre 2000, l'esecuzione n. __________ è stata
inserita nel gruppo n. 2 di pignoramento di mobili.
C. Il
25 ottobre 2000 l'UEF di Locarno ha comunicato ai creditori procedenti il
verbale di pignoramento, eseguito il 29 agosto 2000. Non essendovi alcuna
eccedenza mensile pignorabile, l'UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento di
un'autovettura VW Golf, colore nero, mod. 1.1993, km 75'000, __________,
cointestata all'escussa e alla figlia __________. L'UEF ha al contempo
assegnato ai creditori procedenti un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per
promuovere l'azione di disconoscimento della pretesa di __________.
D. Il 3
novembre 2000 la __________ ha contestato dinanzi l'UEF di Locarno la pretesa
di __________, facendo tuttavia riferimento all'art. 107 LEF.
E. Il 6
novembre 2000 l'UEF di Locarno ha inviato a __________ l'avviso della
contestazione della __________, assegnandole al contempo un termine di 20
giorni per promuovere un'azione di accertamento del suo diritto.
F. Il
17 novembre 2000 __________ ha presentato ricorso contro la decisione 6
novembre 2000 dell'UEF di Locarno, allegando della documentazione atta a
suffragare il proprio diritto di proprietà sul veicolo indicato nel verbale di
pignoramento 25 ottobre 2000 nei confronti della madre.
G. Con
decisione 20 novembre 2000 l'UEF di Locarno ha annullato l'avviso e
assegnazione di termine ex art. 107 LEF del 6 novembre 2000 e ha fissato alla
__________ un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere l'azione di
disconoscimento della pretesa di __________.
H. Con
ricorso 30 novembre 2000 la __________ ha chiesto l'annullamento della
decisione 20 novembre 2000 dell'UEF di Locarno e la conferma della procedura
inizialmente seguita dall'organo di esecuzione forzata ex art. 107 LEF.
I. Con
osservazioni 1° dicembre 2000 l'UEF di Locarno ha confermato il proprio
operato, rilevando unicamente di aver erroneamente dato seguito alla
contestazione ex art. 107 LEF della ricorrente __________ e di aver sanato
l'errore riassegnando un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere la
summenzionata azione di merito.
considerando
in diritto:
- Giusta
l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato
fino all'invio della sua risposta. In tal caso l'Ufficio deve emanare una nuova
decisione, notificandola senz'indugio alle parti e all'autorità di vigilanza.
1.1. Il
nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del
precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in
corso (Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205).
1.1.1. Se il
nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3).
1.1.2. Se
invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del
ricorrente, il principio della celerità, ispirato all'art. 58 PA al quale si
rifà l'art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso contro
l'originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre un
ricorso contro la nuova decisione (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 64 ad art. 17; di altra opinione: Karl
Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, pag. 1346).
In DTF
126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che il
legislatore, pur rifacendosi all'art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato l'effetto
devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti; il
silenzio dell'art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un ricorso su una
decisione poi parzialmente riconsiderata dall'organo di esecuzione non è da considerarsi
qualificato; di conseguenza l'autorità di vigilanza è tenuta a trattare il
rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali
nell'ambito della riconsiderazione.
1.2. Se il
ricorrente, l'escusso o un terzo non si ritengono soddisfatti con la decisione
su riconsiderazione presa dell'organo di esecuzione forzata, essi sono
legittimati a presentare ricorso anche contro quest'ultima decisione (Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, n. 63 ad art. 17).
1.2.1. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del
primo ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia dai ruoli il ricorso contro
l'originaria decisione (DTF 126 III 86 cons. 3), ed evade unicamente il
ricorso contro la seconda decisione, presa nell'ambito della facoltà di
riconsiderazione concessa dall'art. 17 cpv. 4 LEF.
1.2.2. Se al
contrario il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del
ricorrente, l'autorità di vigilanza deve - come predetto al cons. 1.1.2 -
evadere il (primo) ricorso contro l'originaria decisione unicamente su quei
punti non accolti dall'organo di esecuzione; con decisione separata (o se del
caso con decisione unica, se ha congiunto i due procedimenti) l'autorità di
vigilanza evade pure tutte le contestazioni contenute nel ricorso contro la
decisione riconsiderata.
1.3. Nel
caso in esame l'UEF di Locarno, con la sua riconsiderazione 20 novembre 2000 ha
integralmente accolto le richieste della ricorrente __________ formulate con
atto di ricorso 17 novembre 2000.
Di conseguenza - come considerato al punto 1.2.1 - il ricorso 17 novembre 2000
di __________ va stralciato dai ruoli; tale atto processuale può avvenire
nell'ambito della procedura ricorsuale promossa dalla __________, poiché se
questa Camera avesse dovuto analizzare entrambi i ricorsi (cfr. cons. 1.2.2)
essa li avrebbe dichiarati congiunti poiché si basano sul medesimo complesso di
fatti e tra le medesime parti.
-
Gli
art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente,
codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio
1991, FF 1991 III 61), impongono all’organo di esecuzione forzata di
dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che
l’oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell’art. 275 LEF) sia
proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di
proprietà o di pegno sull’oggetto stesso (cfr. STF 7B.231/2000 11 ottobre
2000 in re M. F. c. V.F e L. S. C., cons. 5).
-
Se
il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio
assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro
colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore
(cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in
possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che
deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro
il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso
degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo
effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III
90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”).
Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi
possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF
87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea
di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF
116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in
considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire
in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità
esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura,
l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore
esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, §
24, pag. 191 n° 33).
-
Determinante
ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la
dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in
proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali,
vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti,
segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta,
da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare
l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla
semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della
dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto
di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni
questione di merito.
-
Nel
caso in esame occorre rilevare che il verbale di pignoramento dell'UEF di
Locarno, spedito il 25 ottobre 2000 e ricevuto a detta della ricorrente il
giorno successivo, non si limita a pignorare l'autoveicolo VW Golf, oggetto del
contendere, ma anche la decisione dell'organo di esecuzione forzata quo alla
procedura di rivendicazione: infatti sul retro del verbale di pignoramento
l'Ufficio ha impartito ai creditori procedenti un termine di 20 giorni ex art.
108 LEF per promuovere l'azione di disconoscimento della pretesa della figlia
dell'escussa.
Se la ricorrente non era d'accordo con questa decisione avrebbe dovuto
interporre ricorso entro dieci giorni (ossia entro il 6 novembre) ex art. 17
cpv. 2 LEF, e non inviare all'UEF di Locarno uno scritto di contestazione
applicando motu proprio l'art. 107 LEF. Tale modo di procedere ha poi
tratto in inganno l'UEF che ha poi dato seguito all'irrita procedura secondo
quest'ultima norma.
Di conseguenza il ricorso 30 novembre 2000 dovrebbe in linea di principio
essere dichiarato irricevibile per tardività. Sennonché, la decisione implicita
dell'UEF di Locarno di revocare la decisione contenuta nel verbale di
pignoramento 25 ottobre 2000 di dare corso alla procedura di rivendicazione
secondo l'art. 108 LEF e di invece dare inizio a quella ex art. 107 LEF,
seppure irrita non soddisfa i requisiti imposti dall'art. 22 LEF in tema di
nullità della decisioni degli organi di esecuzione forzata, poiché - come
anzidetto - la decisione dell'UEF in merito all'applicazione dell'art. 107 o
108 LEF non lede in alcun modo i diritti delle parti, dal momento che le due
procedure invertono unicamente i ruoli nell'ambito della causa di merito ma
lasciano invariato l'onere della prova.
Bisogna pertanto riconoscere che la decisione 20 novembre 2000 dell'UEF di
Locarno non è nulla di diritto ex art. 22 LEF, ma soltanto annullabile tramite
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza. Di conseguenza il ricorso 30
novembre 2000 è tempestivo.
-
In
casu occorre rilevare che la figlia dell'escussa con il suo ricorso 17 novembre
2000, che ha portato alla contestata decisione 20 novembre 2000 dell'UEF di
Locarno, ha prodotto la fattura 30 maggio 2000 del Garage __________ di
__________ a lei intestata e con l'indicazione dell'avvenuto pagamento (doc.
B), e un'attestazione dell'assicuratore RC del veicolo che conferma la
doppia intestazione della polizza assicurativa all'escussa e alla di lei figlia
affinché quest'ultima possa beneficiare di condizioni più vantaggiose (doc.
C).
Alla luce di questi documenti, l'UEF ha ritenuto di dover confermare l'avvio
dell'iniziale procedura di rivendicazione ex art. 108 LEF, così come previsto
nel verbale di pignoramento 26 ottobre 2000, ritenendo più verosimile il
diritto di proprietà della figlia dell'escussa.
Tale motivazione va confermata poiché conforme ai principi suesposti: il
ricorso 30 novembre 2000 della __________ va dunque respinto.
-
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
OTLEF).
richiamati gli art. 17, 22, 106 ss LEF, art. 61 e
62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 17 novembre 2000 di __________, è stralciato dai ruoli.
-
Il
ricorso 30 novembre 2000 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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