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Numero d'incarto:
15.2000.174
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00174
Lugano
12 marzo 2001
/LG/fc/
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 novembre 2000 di
(rappr. dall'avv. __________)
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio
contro il verbale di pignoramento 14/21 novembre 2000 per il gruppo n.
__________ formato dalle esecuzioni promosse da
(rappr. dall'avv. __________)
(rappr. __________)
richiamata l'ordinanza presidenziale 23 novembre 2000 con la quale
al ricorso è stato concesso parziale effetto sospensivo
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Il 5
luglio 2000 l'UE di Lugano ha effettuato un pignoramento a favore del gruppo di
esecuzioni n. __________, composto dalle esecuzioni n. __________ promossa da
__________, n. __________ promossa dal __________ e n. __________ promossa
dalla __________.
Sono pertanto stati pignorati il mapp. __________ RFD di __________ (già pignorato
a favore di 3 altri gruppi e una singola esecuzione; cfr. verbale interno di
pignoramento) e una motocicletta (accidentata) __________ CN 250 del febbraio
1989.
B. Con
raccomandata 19 ottobre 2000 __________ ha chiesto il pignoramento complementare
di un'autovettura __________ intestata all'escusso e di tutti i mobili pignorabili
al domicilio dell'escusso.
C. Il
14 novembre 2000 l'UE di Lugano ha proceduto al pignoramento complementare di
una __________ del febbraio 1990, di un furgone __________ del gennaio 1990, e
di 43 oggetti presenti al domicilio dell'escusso. Quest'ultimo ha comunicato
che l'autovettura __________ era di proprietà di __________, mentre i 43
oggetti d'arredamento erano della figlia __________, Lugano. Il verbale
completato è stato spedito alle parti il 21 novembre 2000.
D. Il
22 novembre 2000 __________ ha inoltrato ricorso contro il verbale di pignoramento
complementare, chiedendo che il furgoncino __________ venisse dichiarato
impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF.
E. Nelle
osservazioni 5 dicembre 2000 __________ rileva che il ricorrente non ha provato
il genere e la consistenza della presunta attività indipendente, e che pertanto
non è possibile riconoscere l'impignorabilità del furgoncino __________ per
scopi professionali.
F. Nelle
osservazioni 11 dicembre 2000 l'UE di Lugano conferma il proprio operato e
chiede la reiezione del ricorso.
G. Dando
seguito all'ordine di questa Camera, il ricorrente ha prodotto una copiosa
documentazione a dimostrazione della sua attività indipendente quale
rappresentante di commercio, e a comprova della sua malattia, che gli
impedirebbe di esercitare a tempo pieno tale mestiere.
H. All'udienza
28 febbraio 2000, il teste __________ ha confermato che il ricorrente è in
relazioni d'affari con la sua ditta (produttrice di materiale per lo sport
dello snowboard) e che effettua tutti gli spostamenti con il furgoncino
__________. Il __________ ha invece confermato che il ricorrente è suo
fornitore e che quest'ultimo effettua le visite e le consegne a bordo del
summenzionato furgoncino.
Interrogato formalmente durante la medesima udienza, il ricorrente ha precisato
il contenuto della documentazione da lui prodotta e ha illustrato gli estremi
della sua attività commerciale, fornendo abbondanzialmente anche indicazioni
sugli introiti e sulle spese private.
considerando
in diritto: 1. Il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF
alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per
oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto
a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al
momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108
III 12; 106 II 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
- La
giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita
un'attività lucrativa indipendente, l'Ufficio d'esecuzione deve:
– interrogarlo
sul genere d'attività svolta;
– interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari;
– stimare
l'ammontare del reddito;
– provvedere
d'ufficio alle necessarie inchieste;
– raccogliere
le informazioni ritenute utili;
– farsi consegnare la
contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l'attività lucrativa.
Se
l'inchiesta condotta dall'Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità
regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato
paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF
126 III 91 cons. 3.a con rinvii).
3.1. Nel
caso in esame, seppure l'Ufficio non abbia proceduto al pignoramento dei redditi
dell'escusso, dal momento che i creditori procedenti (ed in particolare
__________) non ne hanno fatto esplicita richiesta, questa Camera deve
analizzare il genere e l'ampiezza dell'attività lavorativa indipendente del
ricorrente, onde stabilire se il furgoncino __________ può essere considerato
strumento di lavoro impignorabile.
Occorre rilevare che solo la creditrice __________ ha chiesto il contestato
pignoramento complementare, rivelatosi comunque prima facie infruttuoso,
dato che tutti gli oggetti sono risultati rivendicati da terzi tranne il
furgoncino __________, di cui si chiede in sede di ricorso l'accertamento
dell'impignorabilità. Ritenuto poi che le cause di rivendicazione sono state
promosse, nulla permette ora di stabilire se il primo pignoramento è o meno
sufficiente per garantire il soddisfacimento di tutti i creditori.
Considerato che questa Camera ha limitato i propri accertamenti nell'ottica di
appurare se il furgoncino in questione è impignorabile, un eventuale
pignoramento dell'eccedenza dei redditi del ricorrente potrà se del caso essere
disposto su successiva richiesta dei creditori: in tal caso l'Ufficio si
atterrà a quanto previsto al cons. 3, convocando l'escusso per accertare
eventuali mutazioni rispetto a quanto appurato in questa sede.
- Dalla
documentazione trasmessa dal ricorrente, nonché dalle testimonianze di
__________ e __________, non vi è dubbio che il ricorrente sia un
rappresentante indipendente di commercio e che effettui i suoi acquisti, le sue
vendite e le sue dimostrazioni di prodotti con l'ausilio del furgoncino
__________.
Di
conseguenza la richiesta del ricorrente di dichiarare tale oggetto
impignorabile ex art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF va accolta.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 19 , 20a, 92 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso
22 novembre 2000 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza il furgoncino __________ di colore rosso, del gennaio 1990, targato
__________ a nome di __________, è dichiarato impignorabile ai sensi dell'art.
92 cpv. 1 cifra 3 LEF.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione all'UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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