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Numero d'incarto:
15.2000.168
Data decisione, Autorità:
23.12.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00168
Lugano
23 dicembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
Segretario:
statuendo sul
ricorso 17 novembre 2000 di
contro
l’operato
dell’Amministratore del fallimento
e meglio
contro la cessione 9 novembre 2000 di pretese dalla massa secondo l’art. 260
LEF in favore della
rappr.
da __________
esaminati gli atti e
i documenti,
ritenuto
in fatto:
A) In data 14 novembre 1995 __________ è stato nominato dall’assemblea
dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.
B) In data 12 ottobre 2000 __________ ha inviato a tutti i creditori
ammessi in graduatoria una circolare con la quale ha posto in cessione un
diritto di ricupera e uno di abitazione a favore del fallito sul mapp.
__________ di __________, intestato alla ex-moglie del fallito.
C) Con ricorso 18 ottobre 2000 __________ ha chiesto di annullare tali
cessioni.
D) Con sentenza 3/7 novembre 2000 questa Camera ha respinto il ricorso,
definendolo al limite del temerario e avvisando il ricorrente che per casi analoghi
avrebbe certamente pronunciato una multa nei suoi confronti, con carico di
tasse e spese.
E) Il 9 novembre 2000 __________ ha firmato, a favore della __________,
l’atto di cessione del diritto di ricupera sul mapp. __________ di __________
iscritto a favore di __________.
F)
Sempre il 9 novembre 2000 è stata presentata
la richiesta all’Ufficio dei registri di __________ di trasferire alla massa
del fallimento __________ il diritto di ricupera a favore di __________
iscritto sul mapp. __________ di __________; tale richiesta risulta tuttavia
iscritta solo nel giornale.
G) Con ricorso 17 novembre 2000 __________ chiede l’annullamento
dell’atto di cessione 9 novembre 2000 del diritto di ricupera sul mapp.
__________ di __________, poiché tale diritto sarebbe ora stato trasferito alla
sua massa fallimentare e nulla più osterebbe all’esercizio di tale diritto da
parte dell’amministratore speciale del fallimento.
Considerando
in diritto:
- Giusta
l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di
quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Ove sia controverso
se un diritto appartenga alla massa, l’amministrazione del fallimento deve
attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni
della massa (DTF 104 III 23). La decisione concernente l’opportunità di
far valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non
all’amministrazione del fallimento (E.
Brugger, SchKG, schweizerische Gerichtspraxis 1946 - 1984, Adligenswil
1984, ad art. 260 LEF n. 50). La cessione o l’offerta di cessione di pretese
della massa deve essere preceduta da una decisione della massa sulla sua rinuncia
di farle valere, in modo da consentire a tutti i creditori di esprimersi in
merito ( cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrecht, Berna 1997, § 47
n.44, p.385 ). Contro il rifiuto dell’amministrazione del fallimento
d’inventariare un bene, o un diritto, è data ai creditori la facoltà di
ricorrere all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 114 III 22; DTF 64
III 36). Se una pretesa della massa viene scoperta successivamente può essere
avviata una nuova procedura di cessione ex art. 260 LEF, e ciò anche dopo la
chiusura del fallimento (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 47 n. 47, p. 385 e § 50 n.9, p.403; art. 269 LEF).
Per l’art. 255a cpv. 1 LEF nei casi urgenti
o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori,
l’amministrazione del fallimento può sottoporre proposte ai creditori per mezzo
di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la
approva esplicitamente o tacitamente entro il termine impartito.
Nel caso in esame questa Camera ha già considerato con sentenza 3/7 novembre
2000 che l’operato dell’Amministratore speciale del fallimento è stato corretto.
Per quanto il ricorso 17 novembre 2000 tenda a contestare questo punto, esso si
rileva inammissibile poiché verte su questioni già decise, contro le quali era
dato ricorso al Tribunale federale come previsto nel dispositivo 4 di tale sentenza.
- Per
quanto riguarda le altre contestazioni del fallito, esse si rivelano nuovamente
defatigatorie e prive di ogni buon fondamento. Infatti:
a) egli
sostiene che la cessionaria del diritto di ricupera avrebbe agito anticipando i
tempi della cessione stessa, dal momento che avrebbe contattato l’ex-moglie del
ricorrente con scritto 6 novembre 2000, allorquando avrebbe ricevuto la
cessione solo il 9 novembre 2000; il ricorrente, seppure di lingua madre
tedesca, sembra non comprendere il chiaro senso della (allora futura)
cessionaria, che scrive: “Dieses Rückkaufsrecht wird der __________ gemäss
Art. 260 SchKG abgetreten”: la frase indica chiaramente che la scrivente
sarebbe presto diventata cessionaria e avrebbe esercitato in tempo utile il diritto
di ricupera;
b)
il ricorrente sostiene inoltre che questa
Camera, con la sentenza 3/7 novembre 2000, avrebbe fatto ordine
all’amministratore speciale del suo fallimento di lasciare ai creditori del
fallimento la facoltà di esercitare il diritto di ricupera qui in esame; tale
interpretazione è in chiaro contrasto con quanto disposto da questa Camera e
confermato dal Tribunale federale nella sua decisione 4 dicembre 2000 su ricorso
di __________: infatti con questa sentenza è stato respinto il ricorso 18
ottobre 2000 di __________, che chiedeva di annullare la decisione del suo
amministratore speciale del fallimento di cedere il diritto di ricupera; di
conseguenza questa sentenza ha de facto sancito il diritto dei soli
creditori cessionari ad esercitare tale diritto, ad esclusione dunque di
tutti gli altri creditori;
c) nella
sua sentenza 3/7 novembre 2000 questa Camera aveva espresso forti dubbi che il
ricorso 18 ottobre 2000 del qui nuovamente ricorrente fosse al limite del
temerario: la conferma di questi sospetti viene proprio dalle affermazioni dello
stesso ricorrente, che in questa sede ammette spavaldamente di aver fatto sì
che il diritto di ricupera iscritto fino al 9 novembre 2000 a suo favore fosse
trasferito alla massa del suo fallimento; se tale operazione era così facile,
mal si comprende perché il ricorrente non vi abbia mai acconsentito ed anzi
abbia costretto l’amministratore speciale del fallimento ad avviare una
procedura amministrativa nel Canton __________, causando inutili costi alla
massa del fallimento; il ricorrente, così facendo, però non si è reso conto di
aver facilitato l’esercizio del diritto di ricupera da parte del creditore
cessionario, che agisce al posto della massa del fallimento, ora iscritta a RF
quale beneficiaria di tale diritto;
d)
il ricorrente si domanda ancora una volta
perché l’amministratore speciale del suo fallimento abbia ceduto il diritto di
ricupera, continuando ad insistere che la massa aveva de facto ceduto un
immobile del valore di fr. 400'000.-- senza corrispettivo alcuno; il ricorrente
sembra misconoscere l’elemento chiave insito in ogni patto di ricupera: il
prezzo di riacquisto. Se la massa del fallimento non dispone di liquidità
sufficiente per esercitare il diritto di ricupera (e questo è il caso qui in
esame) e non dispone a breve termine di un acquirente per un prezzo superiore
del fondo, non ha alcun senso esercitare tale diritto, ma converrà cederlo ad
un creditore dalle capacità finanziarie superiori; questa Camera ricorda al ricorrente
quanto già contenuto nel cons. 3.b della sentenza 3/7 novembre 2000: è nella
logica delle cose che il creditore cessionario, che si assume rischi processuali
superiori al creditore rimasto inattivo, debba essere premiato per i suoi
sforzi; detto altrimenti, se la creditrice cessionaria eserciterà il diritto di
ricupera e riuscirà a rivendere il fondo in questione, l’eventuale utile andrà
in prima linea a coprire il suo credito e un’eventuale eccedenza dovrà essere
riversata alla massa fallimentare (cfr. in tale senso anche la clausola n. 3
della cessione 9 novembre 2000 di pretese della massa); di conseguenza la massa
fallimentare non subisce alcun danno da una valida cessione ex art. 260
LEF, quale quella qui in esame.
Alla luce di quanto considerato il ricorso
va respinto.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in
mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al
pagamento di tasse e spese. Nel caso in esame, il ricorrente è stato avvisato
nella precedente decisione di questa Camera del 3/7 novembre 2000 che ulteriori
ricorsi dal carattere temerario avrebbero comportato la certa pronuncia di una
multa, con carico di tasse e spese.
Dal momento che anche il ricorso qui in esame si rivela indubbiamente defatigatorio
e temerario, soprattutto per il comportamento assunto dal ricorrente prima di
presentare il ricorso (cfr. in particolare il cons. 3.c), il ricorrente è
condannato ad un multa di fr. 1'000.--, al pagamento di tassa di giustizia e
spese di fr. 500.--; non si assegnano indennità alla __________, poiché questa
Camera ha fatto uso della facoltà concessale dall’art. 9 cpv. 2 LPR, emanando
questa sentenza prima di intimarle l’atto ricorsuale.
richiamati gli art.
17, 20a, 255a, 260, 269 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 9 LPR,
pronuncia:
Il ricorso 17 novembre 2000 di __________, è
respinto.
-
È
comminata una multa di fr. 1'000.-- contro __________.
La tassa di giustizia e le spese in
complessivi fr. 500.-- sono a carico di __________; non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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