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Numero d'incarto:
15.2000.143
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00143
Lugano
18 ottobre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini
e Zali
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 ottobre 2000 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nelle diverse
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
rappr
da__________ __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la __________ e lo __________ procedono nei confronti di
__________ per l’incasso dei propri crediti;
che
il 15 settembre 2000 l’UEF di Riviera stabiliva il pignoramento della quota del
salario eccedente il minimo vitale di __________, determinato in fr. 2'652.-- a
fronte di un reddito di fr. 5'800.--;
che
con ricorso 3 ottobre 2000 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo
che dal 1° ottobre 2000 egli sarà disoccupato e di conseguenza il suo salario
subirà una decurtazione;
che
per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul
merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che
nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di
chi non è stato sentito (cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che
nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera in data 11
ottobre 2000 per la decisione sull’effetto sospensivo;
che
nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13);
che
nel caso di specie la censura sollevata dal ricorrente concerne un evento,
segnatamente la perdita del lavoro, non ancora verificatosi al momento del pignoramento;
che
le eventuali modifiche della situazione reddituale dell’escusso potranno essere
oggetto, se del caso, in sede di riesame del pignoramento;
che
di conseguenza __________ dovrà comunicare tempestivamente all’UEF di Riviera
eventuali modifiche della propria situazione economica e familiare;
che
s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati
gli art. 93 LEF e 9 LPR
pronuncia:
-
Il ricorso 3 ottobre 2000 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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