No disciplinary sanction for late auction notice publication

15.2000.132Altro tribunale31 ott 2000Dismissed

Sintesi

The supervisory chamber of the Cantonal Court of Appeal examined ex officio whether staff of the debt-enforcement office should be disciplined for publishing an auction notice too late under Circular No. 7/1996. It held that the circular had indeed been violated, but only in a single case, with no evidence of a wider practice and in a context of heavy workload. The lapse was considered too minor, especially on the subjective side, to justify a disciplinary sanction or even an admonition. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 14 cpv. 2 LEF; disciplinary sanction against enforcement office staff for breach of a supervisory circular; a proven violation does not yet justify discipline. A sanction requires a sufficiently serious infringement, assessed in light of the circumstances, the first occurrence or isolated nature of the lapse, the absence of a contrary practice, and the subjective gravity of the conduct. Minor organizational or procedural omissions may warrant supervisory criticism, but not necessarily an admonition or disciplinary measure. Costs may be waived where no sanction is imposed and the breach is of limited gravity.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.132

Data decisione, Autorità: 31.10.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00132

Lugano 31 ottobre 2000/FP/B /fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 25 settembre 2000

promosso d’ufficio nei confronti di


per violazione della circolare n. 7/1996 del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità

degli avvisi d’incanto mobiliare

viste le osservazioni:

  • 9 ottobre 2000 di __________ e __________

  • 10 ottobre 2000 __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sul Foglio Ufficiale n. __________ di venerdì __________ veniva pubblicato l’avviso d’incanto relativo a vari beni mobili di proprietà di __________ ;

che l’incanto è stato fissato per martedì 26 settembre 2000;

che in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto immobiliare;

che tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì: asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di giovedì);

che la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche ad altre forme di comunicazione;

che nel caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di venerdì __________ e l’asta è stata indetta per martedì __________ alle ore 10.30;

che vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. 7/1996 della CEF;

che con ordinanza presidenziale 25 settembre 2000 è stata annullata l’asta in oggetto con il corollario di una nuova pubblicazione nell’ossequio delle indicazioni temporali della circolare n. __________

che l’asta è stata ripubblicata sul FUC n. __________ di venerdì __________;

che l’incanto è stato fissato per venerdì 6 ottobre 2000;

che con osservazioni 9 ottobre 2000 la segretaria __________ ha affermato di aver comunicato alle parti interessate l’avviso d’incanto già il 7 settembre 2000;

che visto lo scarso valore di stima si è rinunciato inizialmente alla pubblicazione sul FUC, optando per l’affissione del bando d’incanto all’albo comunale di __________;

che in considerazione del notevole interesse suscitato dagli oggetti posti all’incanto, la segretaria ____________________ ha quindi proceduto alla pubblicazione sul FUC, dopo averne discusso con il supplente Ufficiale __________;

che con osservazioni 10 ottobre 2000 l’Ufficiale __________ ha comunicato trattarsi del primo caso e di aver sempre rispettato, in passato, la circolare n. 7/1996 della CEF;

che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);

che nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;

che dalle osservazioni dell’Ufficiale __________, nonché del supplente Ufficiale __________ e della segretaria __________, non risulta tuttavia l’esistenza di una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alla procedura esecutiva a carico di __________;

che ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza, trattandosi della prima volta e avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF;

che all’Ufficiale __________ e al supplente Ufficiale __________ deve poi essere imputato di non aver trasmesso alla segretaria __________ la circolare n. 7/1996 della CEF;

che non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF;

che l'incontestabile violazione della circolare n. 7/1996 della CEF commessa dal supplente Ufficiale __________ e dalla segretaria __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento;

che l'Ufficiale del__________ __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie.

Richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti del__________ __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari del__________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  2. Intimazione a:


Comunicazione a:

Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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