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Numero d'incarto:
15.2000.130
Data decisione, Autorità:
03.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00130
Lugano
3 ottobre
2000
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 agosto 2000 di
Contro
l’operato dell’UE
di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 21 agosto 2000
nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste le
osservazioni 19 settembre 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ l’incasso di
un credito di fr. 1'814.30. In data 13 luglio 2000 l’UE di Lugano ha stabilito
il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del
debitore, determinato come segue:
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr.1’370.--
figli
minorenni fr. 520.--
locazione fr.
975.--
AVS fr.
200.--
trasferte
e pasti fr. 80.--
ass.
div. fr. 250.--
totale
deduzioni fr.3’295.--
Tale
calcolo veniva notificato al debitore il 21 agosto 2000.
B. Con
ricorso 29 agosto 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando
il riconoscimento dell’importo mensile relativo al premio della cassa malati.
Il ricorrente chiede inoltre la restituzione della trattenuta del mese di
luglio per poter pagare alcune fatture scoperte.
C. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Il
ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti con terzi.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento
dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica
il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tali creditori.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente utilizzati per il pagamento delle
fatture scoperte.
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;
120 III 16).
Nel
caso di specie l’UE di Lugano ha accertato che il ricorrente non paga il premio
della cassa malati, avendo la __________ fatto spiccare un PE nei confronti di
__________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli
importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che
per stessa ammissione del ricorrente egli risulta debitore della __________, la
decisione dell’UE di non considerare nel calcolo del minimo vitale alcun
importo a titolo di premio della cassa malati è da ritenere corretta.
Per l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore è tenuto ad assistere al pignoramento
o a farvisi rappresentare. Se il debitore, avvisato regolarmente del
pignoramento da eseguire, non è presente, l’ufficio delle esecuzioni è
autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il
pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un
pignoramento anteriore (cfr. DTF 112 III 14 ss. ; André Lebrecht, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.6 ad art. 91 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 28, p. 154). Nel
caso di specie il debitore sostiene che il pignoramento è stato eseguito in sua
assenza e che gli sarebbe stato notificato soltanto l’atto di pignoramento.
Orbene dalla documentazione agli atti risulta che al ricorrente è stato inviato
in data 26 giugno 2000 l’avviso di pignoramento, previsto per il 13 luglio 2000
e che lo stesso è stato eseguito sulla base dei dati già in possesso dell’UE di
Lugano. Tale modo di agire è da ritenere corretto e conforme alla
giurisprudenza del Tribunale federale, ritenuto che l’ultimo pignoramento a
carico di __________ risale al 4 maggio 2000. Al ricorrente va comunque ricordato
che eventuali modifiche della propria situazione reddituale e personale,
potranno, se del caso, trovare attenzione in sede di riesame del pignoramento.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art. 17, 91 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 agosto 2000 __________, è respinto.
- Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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